CESSIONE DEL CONTRATTO DI AGENZIA *
Premesso che:
– tra Alfa (agente) e Gamma (preponente) è in essere un contratto di agenzia;
– Alfa intende cedere detto contratto di agenzia a Beta;
– Alfa è stata a ciò autorizzata da Gamma, la quale interviene nel presente accordo quale contraente ceduto;
– Per effetto della presente cessione Beta assumerà gli stessi diritti ed obblighi di Alfa;
ciò premesso Alfa ( di seguito denominata CEDENTE) con sede legale in …………., Via ………… n. … P.IVA ………………., Cod. Fisc. …………………………., REA …….., CCIAA di …………………………., nella persona di del suo legale rappresentante pro tempore ……………….,
CEDE
a Beta (di seguito denominato CESSIONARIO), (se società) con sede in ………….., via …………., P.IVA, (se persona fisica) residente in ……………, via ……………, n … Cod. Fisc. …………………., P.IVA ……………….. , il contratto di agenzia in essere con Gamma (di seguito denominato CEDUTO), (se società) con sede in ………….., via …………., P.IVA, (se persona fisica) residente in ……………, via ……………, n … Cod. Fisc. …………………., P.IVA ……………….. , stipulato in data …………… nel rispetto dei seguenti patti e condizioni.
1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2) Il Cessionario dichiara di sostituire a tutti gli effetti il Cedente nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di ………. nei confronti del contraente Ceduto.
3) L’efficacia di tale cessione avrà effetto nei confronti di tutte le parti interessate (Cedente, Ceduto e Cessionario), a partire dal …………….
4) Dalla data di efficacia il Ceduto si impegna a rispettare integralmente il contenuto del contratto oggetto di cessione.
5) Il Cessionario si impegna a corrispondere al Cedente, entro e non oltre … giorni dalla data odierna di conclusione del presente contratto la somma di euro …… quale corrispettivo convenuto della cessione.
6) Il mancato puntuale pagamento di detto importo comporterà la risoluzione ipso iure (1) della cessione, l’obbligo di risarcimento dei danni in capo al Cessionario e la continuazione del contratto tra il CEDENTE e il CEDUTO.
7) Il CEDENTE avrà diritto alla provvigioni relative agli affari promossi fino alla data di efficacia della cessione anche se successivamente conclusi dal CEDUTO.
8) Per effetto della cessione al CEDENTE non sarà dovuta l’indennità di cessazione ex art. 1751 c.c. che sarà liquidata al CESSIONARIO all’atto dello scioglimento del rapporto, ricorrendone i presupposti di legge (2).
Luogo, data
Il Cedente
Il Cessionario
IL CEDUTO
* NOTE ESPLICATIVE
1) La risoluzione ipso iure equivale ad una risoluzione ex art. 1456 c.c. il quale dispone: “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva”.
2) L’art. 1751 c.c. dispone che l’indennità di cessazione non è dovuta “… quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede i diritti egli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia …”