Trib. Napoli, 6.6.2016 – Contratto a termine. Reiterata rinnovazione. Conseguenze

L’istituto del preavviso riguarda unicamente il recesso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato e non può essere esteso al contratto di agenzia a tempo determinato, ancorché, in mancanza di allegazione e prova della loro simulazione, si siano succeduti senza soluzione di continuità, più contratti a termine. Peraltro, con riferimento al rapporto di agenzia, la fissazione o meno di un termine finale è rimessa alla piena autonomia delle parti, con la conseguenza che dalla reiterata rinnovazione di un contratto a termine non può trarsi la conseguenza di un unico contratto di agenzia a tempo indeterminato, salvo che, a norma dell’art. 3 dell’accordo collettivo di categoria 20 giugno 1956, reso efficace erga omnes con D.P.R. n. 145 del 1961, per gli effetti della indennità per lo scioglimento del contratto stesso.