Cass. Sez. Lav., 7.5.2013, n. 10568 – Recesso e abuso del diritto – Insussistenza – Condizioni
(…) Tanto precisato e passando all’esame delle varie censure, mette conto osservare che il primo motivo, con il quale si chiede se spetta al giudice di valutare se l’esercizio del recesso e le modalità con cui è attuato integrino o meno l’ipotesi di abuso di diritto, è infondato. Infatti la Corte del merito valuta con diffusa argomentazione la non configurabilità dell’abuso del diritto rispetto all’esercizio e alle modalità con cui è stato esercitato il diritto di recesso da parte delle compagnie di assicurazione. Va peraltro annotato che non è ravvisabile abuso del diritto nel solo fatto che, perseguendo un risultato in sé consentito attraverso strumenti giuridici adeguati e legittimi, una parte non tuteli gli interessi dell’altra in sede di esecuzione del contratto, essendo necessario, invece, che il diritto soggettivo sia esercitato con modalità non necessarie e irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato e ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, e al fine di conseguire risultati diversi e ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti (per tutte v. da ultimo Cass. 29 maggio 2012, n. 8567). A tale regula iuris la Corte del merito si è rigidamente attenuta accertando che il recesso non motivato è consentito dalla legge, la comunicazione dello stesso è avvenuta secondo buona fede e correttezza e l’avviso ai clienti era doveroso (…).