Trib. Milano sez. XI, 6.8.2021, n.6915 – Art. 2119 c.c. e sua applicabilità al contratto di agenzia

Va premesso che secondo il disposto dell’art. 1751, 2° comma, c.c. sussiste una giusta causa di recesso del preponente quando si verifichi ‘un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto’ (evidenza della redattrice) e che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, ‘Nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall’art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell’economia complessiva dello stesso; in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l’interesse dell’agente, tanto da non consentire la prosecuzione, ‘anche provvisoria’, del rapporto’ (Cass. n. 1376/2018).

Ciò detto, a prescindere da ogni considerazione circa la vincolatività, per Va. Gu., delle indicazioni fornite e delle policies aziendali adottate da Allianz, deve osservarsi che, in ogni caso, le irregolarità gestionali contestate all’agente dalla mandante nella missiva di recesso del 12.12.2017 non sono idonee ad integrare una giusta causa di recesso ai sensi dell’art. 1751 2° comma, c.c.