Cass. sez. lavoro, 24.6.2005, n. 13629 – Agenzia e procacciamento – Distinzione
Il contratto di agenzia si caratterizza per la continuità e stabilità dell’attività dell’agente, che si impegna a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente. Il rapporto di procacciatore di affari si concreta, invece, nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dai clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni.