Cass. sez. lavoro, 23.4.2007, n. 9538 – Art. 1751 c.c. – Inderogabilità a svantaggio dell’agente

Nella quantificazione dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia l’art. 1751 c.c., nel punto in cui dispone che le norme da questo introdotte in tema di indennità di fine rapporto sono inderogabili a svantaggio dell’agente, deve essere inteso nel senso di applicazione della normativa che risulti essere più favorevole all’agente. Ciò fa sì che l’inderogabilità a detrimento dell’agente fissata da detta norma si converta nella determinazione di un importo che prevalga su quello, inferiore, allo stesso spettante alla stregua di norme pattizie, individuali o collettive. Valutazione, questa, che, ad avviso della S.C., comporta un raffronto tra quella che sarebbe l’indennità spettante all’agente come determinata ai sensi dell’art. 1751 c.c. e quella calcolata alla luce della disciplina collettiva.