Cass., 7.6.1999, n. 5577 – Subagenzia – Applicabilità artt. 1750 e 1751 c.c.
La disciplina del rapporto di subagenzia è quella derivante dalla normativa concernente l’agenzia, con conseguente applicazione degli artt. 1750 e 1751 c. civ. Quanto all’indennità sostitutiva del preavviso prevista dall’art. 1750 c.c. per gli agenti e rispondente ad un principio vigente non solo nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato ma anche in un rapporto di parasubordinazione di stretta affinità con quello dei subagenti, ben può sostenersi, in linea generale che l’art. 1750 c.c. deve trovare applicazione anche per questi ultimi. Stesso discorso vale per l’ 1751 c.c.., come modificato con legge 15 ottobre 1971, n. 911, per l’indennità di scioglimento del contratto di agenzia, che peraltro il d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303, di attuazione della citata direttiva comunitaria ha escluso l’indennità nel caso di gravi inadempienza o di dimissioni volontarie (non dovute a età, infermità o malattia) dell’agente.