Cass. sez. lav., 30.7.2004, n. 14667 – Esclusiva – Elemento naturale

II diritto di esclusiva, previsto dall’art. 1743 c.c., costituisce un elemento naturale e non essenziale del contratto di agenzia, con la conseguenza che esso può essere validamente oggetto di deroga per concorde volontà delle parti. Tuttavia, ove esso non venga esplicitamente o tacitamente, per facta concludentia, derogato dalle parti, vincola contrattualmente il preponente a non concludere direttamente gli affari oggetto dell’attività di impresa o a non avvalersi dell’opera di altri collaboratori per la promozione di tali affari nell’ambito della zona pattiziamente stabilita e costituente un territorio geograficamente determinato e delimitato, salvo che tale deroga non avvenga sporadicamente e in modo da non ridurre notevolmente il diritto di esclusiva dell’agente.