Cass. sez. lav., 28.3.2000, n. 3738 – Recesso per giusta causa
Analogamente a quanto previsto per il rapporto di lavoro subordinato anche al rapporto di agenzia è applicabile l’istituto del recesso per giusta causa seppure con alcuni opportuni adattamenti. Infatti mentre nel lavoro subordinato l’obbligazione che assume il lavoratore nei confronti del datore di lavoro è da qualificarsi come una obbligazione “di mezzi”, in quanto al lavoratore viene richiesta una prestazione svolta diligentemente senza esigere il raggiungimento di un determinato risultato, al contrario nel del contratto di agenzia, l’obbligazione dell’agente di promuovere la conclusione dei contratti per conto del preponente, in l’osservanza di quanto disposto dall’art. 1176 c.c., deve qualificarsi come “di risultato”, in difetto del quale il debitore resta inadempiente. Tale valutazione, peraltro, si traduce in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è conseguentemente incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.