Cass. sez. lav., 21.10.2003, n. 15726 – Scioglimento del rapporto – Indennità ex art. 1751 c.c. – Presupposti
Come noto, a seguito del recepimento della direttiva comunitaria 86-653 CEE ad opera del d.lgs 10 settembre 1991, l’art. 1751 c.c. (anteriormente alle ulteriori modifiche introdottevi dal d.lgs 15 febbraio 1999, n. 65, non applicabile alla controversia data l’epoca dei fatti) stabilisce il diritto dell’agente all’indennità alla alternativa condizione che: 1) egli abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e sempreché il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; 2) il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con i clienti. L’art. in esame stabilisce poi, nel comma 2, in quali casi l’indennità non sia dovuta e, nel comma 3, fissa un tetto massimo alla stessa, parametrato sulla media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni o sull’inferiore periodo di durata di rapporto. Con il comma 4 è fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno e, nel comma 5, è prevista un’ipotesi di decadenza dal diritto all’indennità in questione. Con l’ultimo comma il testo normativo assume ad oggetto di regolazione se stesso per dichiarare che le disposizioni da esso recate “sono inderogabili a svantaggio dell’agente”. Come questa Corte ha avuto occasione di affermare non si tratta qui di una inderogabilità’ assoluta e, se la deroga non pregiudizievole per l’agente è consentita alle parti, non vi sono ragioni per ritenere che analoga deroga non possa essere consentita alla contrattazione collettiva (anche se questa non è dalla norma espressamente annoverata tra le fonti regolatrici, contrariamente all’art. 1751 c. civ. che contemplava le norme corporative), considerato l’ampio spazio che alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria riserva l’ordinamento italiano (Cass. 30 agosto 2000, n. 11402).