Cass. Sez. Lav., 21.2.2006, n. 3709 – Propagandista

Il rapporto intercorrente fra la casa editrice ed il propagandista di testi scolastici o parascolastici, mediante visite a presidi ed insegnanti di una determinata zona, allo scopo di favorire l’adozione dei testi stessi e il conseguente acquisto dei libri da parte dei librai, è un rapporto atipico e non inquadratole nello schema del rapporto di agenzia, poichè il propagandista, oltre a non stipulare alcun contratto con clienti della casa editrice, non svolge neppure attività volta alla conclusione di contratti, ponendosi tale conclusione come un fatto esterno all’attività di propaganda e, per di più, eventuale.