Cass. sez. lav., 20.5.1997, n. 4504 – Facoltà del preponente di trattare direttamente la clientela acquisita – Nullità della clausola
Con una sentenza del 1997 la S.C. ha stabilito la nullità della clausola con la quale il preponente si riserva in qualunque momento la possibilità, previa comunicazione all’agente, di trattare direttamente con alcuni clienti, non previamente indicati. Nullità conseguente all’individuazione di detta clausola quale una clausola meramente potestativa (art. 1356 c.c.) la quale, se applicata, svuoterebbe il contratto di agenzia di ogni significato comportando il rischio per l’agente di vedersi sottratto un numero indeterminato di cliente con conseguente perdita di ogni provvigione pur permanendo a suo carico le relative spese. Ancora una volta con la Cassazione ribadisce quindi i contorni netti della prestazione tipica dell’agente che è appunto quella di promozione contrattuale.