Cass. sez. lav., 2.10.1998, n. 9802 – Patto di non concorrenza – Art. 2596 c.c.
Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività dell’agente per il tempo successivo alla cessazione dei contratto è disciplinato non dall’art. 2125 dei cod. civ., dettato per il rapporto di lavoro subordinato, ma dall’art. 2596 cod. civ. in quanto l’agente non è un lavoratore subordinato, ma un lavoratore autonomo. Pertanto anche se è vero che l’art. 2596 del codice civile non prevede, a differenza dell’art. 2125 cod. civ., un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro come elemento necessario per la validità del patto, ciò non significa, tuttavia, che le parti non possano pattiziamente stabilire che la società preponente sia tenuta a versare un corrispettivo all’agente quale controprestazione dell’obbligo di non concorrenza assunto; e che il patto così stipulato sia perfettamente valido ed efficace.