Cass. sez. lav., 2.5.2000, n. 5467 – Indennità di cessazione ex art. 1751 c.c. – Presupposti
L’indennità di scioglimento del contratto prevista dell’art. 1751 c.c. – dopo la modifica intervenuta per effetto dell’art. 5 d. l.vo 15.2.1999, n. 65- è dovuta all’agente quando ricorrano cumulativamente due condizioni e cioè: a) quando l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; b) quando il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti.