Cass.sez. lav., 2.5.2000, n. 5467 – Recesso per giusta causa – Fattispecie
Ampia tutela viene riconosciuta all’agente di commercio sotto il profilo del portafoglio clientela. Un chiaro esempio è costituto da una sentenza della S.C. del 2000 secondo la quale è da considerarsi nulla e giustifica il recesso per giusta causa la clausola del contratto di agenzia con la quale il preponente si riserva la possibilità di sottrarre all’agente un numero indefinito di clienti senza riconoscergli le provvigioni o le spese. Non solo.La S.C. considera altresì nulla – per indeterminatezza dell’oggetto (artt. 1346 e 1418 c.c.) – la clausola di un contratto di agenzia che attribuisca al preponente l’illimitata facoltà, col solo onere del preavviso, di modificare unilateralmente le tariffe provvigionale.