Cass. sez. lav., 19.6.1999, n. 6161 – Indennità ex art. 1751 c.c.
La nuova disciplina dell’art. 1751 C.C., di cui alla modifica apportata al precedente testo dagli art. 4 e 6 del D.Lgs. n. 303-1991, stabilisce che le correlate nuove disposizioni in tema di indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia si applicano a partire dall’1.1.1994 per i contratti in corso alla data dell’1.1.1990, mentre, per quelli non ancora in corso a tale data, la decorrenza della nuova disciplina viene anticipata a partire dall’1.1.1993.