Cass. sez. lav., 17.1.1998, n. 403 – Riscossioni
Qualora il contratto di agenzia preveda fin dall’inizio il conferimento all’agente dell’incarico di riscossione, deve presumersi che il compenso per tale attività sia stato già compreso nella provvigione pattuita che deve intendersi determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all’agente. L’attività di riscossione va, invece, separatamente compensata, ai sensi dell’art. 2225 cod. civ., nel caso in cui il relativo incarico sia stato conferito all’agente nel corso del rapporto e costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista dal contratto. Ciò a meno che non risulti accertata la volontà delle parti di procedere a una novazione che, prevedendo nuovi obblighi a carico dell’agente, lasci invariati quelli del preponente.