Cass., 15.4.1997, n. 3208 – Controversie – Competenza giudice del lavoro
La presenza di una struttura societaria di tipo personale non osta di per sè alla qualificabilità delle prestazioni rese a favore di terzi quali prevalentemente personali, ai fini dell’applicabilità della normativa sulle controversie individuali di lavoro, nel concorso dei requisiti previsti dall’art. 409, n. 3, c.p.c., poiché il profilo societario può in concreto limitarsi ad un semplice patto fra i soci di distribuzione del lavoro e dei ricavi, con attenuazione dell’elemento dell’esercizio in comune di un’attività economica, di cui all’art. 2247 c.c., e dell’organizzazione al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi, di cui all’art. 2082 c.c., e anche nel lavoro autonomo è imprescindibile una forma sia pur semplice di organizzazione. Pertanto per stabilire se sussista o meno la competenza del giudice del lavoro occorre accertare in concreto se assuma prevalente importanza una prestazione personale di opera svolta in modo continuativo e coordinato nell’ambito di una maggiore e assorbente organizzazione (ancorché con maggiore autonomia rispetto al lavoratore subordinato), ovvero se nel caso specifico effettivamente la forma societaria assuma caratteri tali da far escludere quello stato di dipendenza socioeconomica che costituisce l’essenza della parasubordinazione e di cui l’attività prevalentemente personale è l’indice rivelatore tipico.