Cass. sez.lav., 13.5.2013, n. 11405 – Contratto di agenzia – Forma
La forma scritta del contratto di agenzia deve ritenersi prescritta ad probationem. Detta forma deve intendersi riferita anche in relazione all’eventuale patto di prova. In assenza di forma scritta del contratto di agenzia e del patto di prova, l’onere della prova sulla esistenza e validità del patto grava sul datore di lavoro interessato a farlo valere con la conseguenza che, in assenza di tale prova, il rapporto di agenzia deve considerarsi validamente instaurato in via definitiva fin dall’inizio.