Cass. sez.lav., 12.3.1998, n. 2722 – Promozione di affari – Individuazione
A norma dell’art. 1742 c.c. nel contratto di agenzia la promozione delle vendite, e cioè il contratto con la clientela allo scopo di acquisire contratti può avvenire nei modi più vari rispetto a quello consueto della visita da parte dell’agente. Questi, infatti, può acquisire la clientela al proprio domicilio attraverso la pubblicità, il telefono, le reti telematiche e, infine, anche attraverso un punto fisso di vendita. Pertanto, la tecnica per l’acquisizione della clientela, sia essa quella della ricerca attiva o del contato con essa in un punto di vendita, non modifica lo scopo di promuovere contratti che caratterizza il contratto di agenzia