Cass. sez. lav., 12.1.1998, n. 196 – Agenzia di assicurazioni

Tra i poteri istruttori del giudice nelle controversie individuali di lavoro vi è quello di disporre l’ammissione di ogni mezzo di prova anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile (art. 421 c.p.c.). Pertanto non può sostenersi che l’ammissione della prova testimoniale per l’accertamento di un patto aggiuntivo e/o contrario al contratto scritto di agenzia di assicurazioni, di cui si assume la sopravvenienza in corso di rapporto, possa considerarsi in violazione della detta disposizione.