Cass., 18.3.2005, n. 5952 – Mediazione – Diritto alla provvigione presupposti
La centralità dell’opera svolta dal mediatore si pone quale il presupposto per il sorgere del suo diritto alla relativa provvigione. Principio, questo, che viene ribadito dalla S.C., la quale non manca di osservare come il diritto del mediatore alla provvigione sorge ogniqualvolta la conclusione dell’affare sia collegata sotto il profilo causale con l’opera dallo stesso svolta. Pur non essendo richiesto che tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, né essendo necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative, fino all’accordo definitivo, è tuttavia necessario che – anche quando il processo di formazione della volontà delle parti sia complesso e protratto nel tempo e altri soggetti si adoperino per la conclusione dell’affare – la “messa in relazione” da parte del mediatore costituisca pur sempre l’antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell’affare. Diritto alla provvigione quindi subordinato alla ricorrenza di un rapporto causa – effetto.