Cass. Sez.Lav., 7.6.1999, n. 5577 – Art. 1750 e 1751c.c. – Applicabilità ai subagenti

Si applicano anche ai subagenti gli artt. 1750 e 1751 cod. civ., poiché, in relazione alla prima disposizione, il diritto alla indennità sostitutiva del preavviso, previsto non solo per i lavoratori subordinati ma anche per gli agenti (art. 1750 cod. civ), svolge la necessaria funzione di risarcire automaticamente il danno derivante dal recesso in tronco, e, in relazione alla seconda per il fatto che il diritto all’indennità di scioglimento del contratto viene escluso ad opera del D.Lgs. 10 settembre 1991 n. 303 (di attuazione della Direttiva comunitaria 18 dicembre 1996) solo nel caso di gravi inadempienze o di dimissioni volontarie. I subagenti non possono invece avvalersi delle indennità previste esclusivamente dal contratto collettivo concernente gli agenti.