Cass. Sez. Lav. 5.1.1984, n. 35 – Contratto di agenzia – Funzione

Il contratto di agenzia, nella sua tipicità, è destinato ad attuare, con carattere di stabilità (nel senso di un incarico riferito a tutti gli affari possibili con esso previsti), una collaborazione professionale autonoma (promozione, verso corrispettivo, della conclusione di affari tra preponente e terzi nell’ambito di una determinata zona), che si concreta in un risultato posto in essere dall’agente a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente.