Cass. civ. Sez. lavoro, 3.3.2006, n. 4678 – Concorrenza
Con un’innovativa pronuncia la S.C. interviene sulla questione della situazione di concorrenza sopravvenuta alla conclusione di un contratto di agenzia. Nella specie si trattava di un agente di commercio che aveva inizialmente concluso due contratti di agenzia con aziende tra loro non concorrenti. Successivamente una delle due aziende era divenuta concorrente dell’altra con conseguente pretesa di quest’ultima a pretendere che l’agente recedesse dal rapporto con la prima proprio in virtù dell’indicata sopravvenuta situazione di concorrenza. A seguito del rifiuto dell’agente l’azienda provvedeva quindi a risolvere il rapporto di agenzia per giusta causa. Risoluzione che è stata ritenuta pienamente legittima dalla Cassazione la quale ha affermato il principio in virtù del quale il divieto sancito all’agente dall’art. 1743 c.c. di trattare affari nella stessa zona e per lo stesso ramo per più imprese in concorrenza tra loro si applica anche alle situazioni sopravvenute.