Cass. 3.10.2016, n. 19716 – Modifiche al contratto di agenzia – Requisito della forma
La questione della forma del contratto di agenzia e della sua rilevanza, su un piano puramente processuale (e probatorio) viene affrontata dalla S.C. con una recente sentenza (n. 19716/2016).
Questo il fatto.
L’agente conveniva avanti al Tribunale di Milano la preponente chiedendone la condanna al pagamento di provvigioni maturate su contratti di vendita di merce da lei promossi.
In particolare l’agente lamentava che, con riferimento ai contratti conclusi con il Consorzio (…) fornitore di tutte le cooperative la regione Emilia-Romagna, le erano state riconosciute soltanto le provvigioni maturate sui contratti di compravendita aventi ad oggetto merce consegnata nella sua zona, in tal modo violandosi il suo diritto di ottenere le provvigioni su tutti i contratti conclusi con il Consorzio (…) medesimo, giacché tutti tali contratti costituivano il frutto dell’attività di promozione e raccolta di ordini da lei svolta, indipendentemente dalla circostanza che la merce venisse poi consegnata a cooperative aventi sede nella provincia di Bologna o in altre province dell’Emilia-Romagna.
Il tribunale – disattesa l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta preponente – rigettava la domanda dell’attrice. La corte d’appello di Milano, adita dall’attrice con appello principale e dalla convenuta con appello incidentale condizionato (sulla statuizione di rigetto dell’eccezione di prescrizione), rigettava l’appello principale e dichiarò assorbito l’appello incidentale condizionato.
La corte ambrosiana affermava che l’agente non aveva diritto alle provvigioni sulle vendite relativa alla merce consegnata fuori dalla zona a lei assegnata, essendo stata dimostrata per testi l’intervenuta conclusione di un accordo per la ripartizione di dette provvigioni tra i vari agenti delle zone interessate dalla successiva distribuzione; accordo che peraltro, secondo la sentenza gravata, troverebbe fondamento nel diritto di esclusiva di ciascun agente nella zona a lui assegnata, non derogabile neppure nei casi di fornitura effettuate a favore di una catena commerciale formata da una società capogruppo e da un gruppo di affiliati.
Avverso la sentenza di secondo grado la società agente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, rispettivamente riferiti:
1) alla violazione dell’articolo 1743 c.c. in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa assegnando rilevanza, ai fini della diritto dell’agente alla provvigione, al luogo di esecuzione, invece che di conclusione e di promozione, dei contratti;
2) al vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché di violazione dell’articolo 1742 c.c., in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa ritenendo provato un accordo in ordine alla distribuzione delle provvigioni tra gli agenti senza precisare quali soggetti farebbero parte di tale accordo e, quindi, senza considerare che il medesimo coinvolgeva anche la proponente e, pertanto, non poteva essere provato per testi ai sensi dell’articolo 1742 c.c.
La S.C. così argomentava l’accoglimento delle doglianze dell’agente.
I motivi possono essere esaminati contestualmente e appaiono fondati. Secondo la sentenza gravata, in sostanza, il diritto della società agente alla provvigione sarebbe stato validamente posto nel nulla da un accordo – concluso tra lo stesso agente e gli altri agenti della preponente, assegnatari di zone diverse da Bologna, ed al quale avrebbe preso parte la stessa società preponente – tendente ad assegnare le provvigioni maturate sugli acquisti effettuati dalla società capofila di una catena di punti di vendita presenti sull’intero territorio regionale all’agente nella cui zona si trova la singola unità commerciale della catena destinataria della merce oggetto dell’acquisto; tale accordo, secondo la corte distrettuale, sarebbe stato funzionale a garantire il diritto di esclusiva di ciascun agente (“non derogabile neppure nei casi di fornitura effettuate a favore di una catena commerciale formata da una società capogruppo e da un gruppo di affiliati”) in relazione alle provvigioni concernenti l’acquisto di merci destinate a punti vendita aventi sede nella sua zona.
II ragionamento della corte distrettuale risulta fondato sull’accertamento di un fatto (la conclusione di un accordo di ripartizione delle provvigioni tra gli agenti della preponente) la cui dimostrazione processuale è stata fornita, secondo la sentenza gravata, da una prova testimoniale. La prova testimoniale, tuttavia, non poteva essere ammessa (come dedotto dalla ricorrente nel secondo mezzo di ricorso), giacché, risultando dalla stessa sentenza gravata che al suddetto accordo aveva partecipato anche la proponente, il medesimo doveva essere provato per iscritto sia ai sensi del disposto dell’articolo 1742 c.c. (nel testo novellato dal decreto legislativo n. 309/91), sia ai sensi della previgente disciplina di fonte collettiva (cfr. Cass. n. 1777/04: “Per il contratto di agenzia, pur se stipulato prima dell’entrata in vigore della modifica dell’art. 1742 c.c. introdotta col decreto legislativo 10 settembre 1991 n. 303, di attuazione della direttiva CEE n. 86/653, è richiesta la forma scritta, in quanto prevista dalla relativa contrattazione collettiva.”).
Né, sotto altro aspetto, la decisione impugnata potrebbe reggersi sulla base del secondo passaggio argomentativo della sentenza gravata, per il quale detto accordo costituirebbe mera attuazione del diritto degli agenti operanti in province diverse da Bologna di percepire la provvigione sugli acquisti di merci inviate In punti vendita presenti nella loro zona. Detto argomento, infatti, si fonda sull’assunto che il diritto alla provvigione sorga in capo all’agente nella cui zona il contratto sia stato eseguito, ma tale assunto è giuridicamente errato. La censura al riguardo proposta nel primo motivo del ricorso per cassazione va infatti condivisa, avendo questa Corte già chiarito, con la sentenza n. 401/80 che, ai fini del diritto alla provvigione spettante all’agente non rileva il luogo in cui il contratto sia stato formalmente concluso od eseguito bensì quello in cui il contratto sta stato promosso o avrebbe potuto essere promosso per essere ivi la sede del cliente, a meno che il preponente non dimostri l’inesistenza in concreto per l’agente della possibilità di promuovere la conclusione di contratti con il cliente avente la sua sede nella zona assegnata in esclusiva all’agente, per essersi il cliente spogliato della possibilità di tale conclusione per averla delegata, a causa di reali e sostanziali ragioni organizzative, a persone preposte alle articolazioni territoriali esistenti fuori zona, avvenendo nella sede dell’impresa o del cliente la mera registrazione dei contratti, altrove promossi.
In sostanza il diritto dell’agente alle provvigione sulle vendite da lui promosse al Consorzio non contrasta con il diritto di esclusiva degli agenti nella cui zona si trovano le cooperative a cui detto Consorzio (…) faceva spedire la merce acquistata, perché tale diritto di esclusiva dava a questi agenti il diritto alla provvigione sulle vendite promosse o concluse (non su quelle meramente eseguite) nelle loro rispettive zone; né, d’altra parte, è stata ritualmente acquisita la prova di un patto con cui la società agente abbia rinunciato a percepire le provvigioni per i contratti da lei conclusi con il Consorzio(…), pacificamente avente sede nella zona a lei assegnata.