Cass. sez. lav., 12127/2015 – Patto di non concorrenza

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n 12127 del 2015, si è occupata del patto di non concorrenza tra preponente ed agente dopo l’estinzione del contratto di agenzia, ed ha reso il seguente principio di diritto: “Il secondo comma dell’art. 1751 bis c.c., introdotto dall’art. 23 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, secondo cui l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale, non si applica ai patti stipulati prima della sua entrata in vigore, ancorchè i contratti di agenzia cui si riferiscano siano cessati successivamente”.

In particolare, il caso all’esame della Suprema Corte concerneva la condanna in appello di una srl al pagamento in favore di un agente con cui aveva intrattenuto un rapporto di agenzia dal 1983 al 2003 della somma di euro 8.283,00 a titolo di indennità di risoluzione del rapporto e di euro 32.987,11, quale corrispettivo del patto di non concorrenza contenuto nel contratto di agenzia stipulato nel 1983.