Risoluzione del rapporto. Il preavviso. L’indennità
Il contratto di agenzia a tempo indeterminato potrà essere sciolto da ciascuna delle parti con i seguenti termini minimi di preavviso:
– 1 mese per contratti fino ad un anno
– 2 mesi per contratti della durata fino a due anni
– 3 mesi per contratti della durata di tre o piu` anni.
Il contratto potra` invece essere sciolto immediatamente nel caso di inadempimento di una delle parti o di circostanze eccezionali, che giustifichino tale comportamento.
Salvi i casi di risoluzione del contratto per inadempimento grave dell` agente, oppure di risoluzione del contratto da parte di quest’ultimo (per circostanze che non siano imputabili al preponente oppure all`eta` o la malattia dell` agente), secondo il Regolamento del 1993 l` agente ha diritto ad un indennizzo oppure ad un risarcimento danni.
A meno che il contratto di agenzia disponga diversamente, all’atto dello scioglimento del rapporto per fatto a lui non imputabile l` agente avrà diritto al risarcimento del danno quantificato tenuto conto del valore dell’agenzia ed ipotizzandone una sua prosecuzione.
Qualora invece il contratto di agenzia disponga che l` agente ha diritto ad essere indennizzato, questo non sara` superiore ad un ammontare, calcolato sulla media annuale delle provvigioni percepite nei precedenti cinque anni, o se il contratto ha avuto una piu` breve durata, sulla media nel periodo di durata del rapporto (art. 17 Regolamento 1993).
Il versamento dell` indennizzo summenzionato non impedira` all`agente commerciale di chiedere anche il risarcimento dei danni.
Salvo il disposto del comma 9 e dell` art. 18 (Regolamento 1993), l` agente commerciale avra` diritto al risarcimento dei danni sofferti a causa della risoluzione del contratto da parte del preponente.
L’art. 18 prevede che “il risarcimento disposto dall` art. 17 non sara` dovuto all’ agente commerciale ove:
a) il preponente ha terminato il contratto d`agenzia per un inadempienza totalmente imputabile all`agente commerciale ed in circostanze che giustifichino la risoluzione immediata secondo l` art. 16 piu` sopra, oppure
b) L` agente commerciale ha terminato il contratto, eccettuati i casi ove tale risoluzione sia giustificata:
i) da circostanze attribuibili al preponente, o
ii) a seguito dell` eta`, infermita` o malattia dell` agente commerciale, a causa dei quali a questi non possa essere piu` ragionevolmente richiesto di continare l` attivita`, oppure
c) L` agente commerciale con il consenso del preponente, cede i suoi diritti ed obbligazioni derivanti dal contratto di agenzia a terzi.
Ai fini del Regolamento 1993 (art. 17) tale danno si presumera` sorgere quando la risoluzione del contratto avviene in presenza di una delle seguenti circostanze:
a) l` agente commerciale si vede privato delle provvigioni a cui avrebbe avuto diritto se il contratto fosse stato eseguito, mentre il preponente trae benefici sostanziali connessi alle attivita` dell` agente commerciale, o
b) l` agente commerciale non riesce ad ammortizzare i costi e le spese incorsi nell`esecuzione del contratto di agenzia previo consiglio del preponente.
Il diritto all` indennnizzo o al risarcimento del danno come disposto ai commi , sorgera` anche nel caso che il contratto di agenzia venga risolto a causa della morte dell`agente commerciale.
L` agente commerciale perdera` il diritto all` indennizzo o al risarcimento dei danni sofferti, nei casi previsti dai commi 2 e 8 piu` sopra se entro l` anno successivo alla risoluzione del contratto non avra` richiesto al preponente quanto di diritto (art. 17).
L’art. 19 prevede l’inderogabilità in danno dell’agente delle disposizioni in materia di indennità e risarcimento, e quindi la nullità di accordi in tal senso tra agente e preponente in costanza del contratto di agenzia.