Corea del Sud

In Corea del Sud il contratto di agenzia è disciplinato in modo piuttosto essenziale dal Commercial Act, integrato da alcune norme sulla correttezza dei rapporti commerciali. La struttura del rapporto è lasciata molto alla libera contrattazione: il contratto può essere concluso anche oralmente, anche se, nella prassi, la forma scritta è preferita per ragioni di certezza e prova.

Se confrontiamo questa impostazione con l’Italia e con l’Unione Europea, emergono differenze significative. In Corea del Sud, ad esempio, il recesso da un contratto a tempo indeterminato richiede soltanto due mesi di preavviso, mentre nel sistema europeo – recepito anche dal nostro codice civile – il preavviso è più lungo e progressivo, variando da un minimo di un mese a un massimo di sei, in base alla durata del rapporto. L’idea di una maggiore protezione dell’agente è quindi tipicamente europea, laddove in Corea si privilegia una maggiore elasticità.

Altro punto centrale è l’indennità di fine rapporto. Mentre in Italia e nell’UE l’agente ha diritto a un compenso al termine dell’attività, se ha procurato nuova clientela o sviluppato quella esistente, in Corea del Sud non esiste un diritto analogo. L’agente, dunque, non gode della stessa garanzia economica e dipende integralmente da ciò che è stato pattuito nel contratto.

Un ulteriore elemento di confronto riguarda il patto di non concorrenza post-contrattuale. L’ordinamento coreano lascia libertà alle parti di regolarlo senza porre limiti di durata o obblighi di indennizzo. In Italia e in Europa, invece, il legislatore impone limiti ben precisi: massimo due anni per i beni e un anno per i servizi, con vincoli di proporzionalità rispetto all’oggetto del contratto.

Infine, va ricordato che, sebbene le parti possano scegliere la legge applicabile e il foro competente, i giudici coreani continueranno ad applicare le norme inderogabili locali, in modo simile a quanto accade nell’UE, dove la direttiva garantisce comunque uno “zoccolo duro” di tutele minime.

In conclusione, il contratto di agenzia in Corea del Sud si presenta come uno strumento flessibile, costruito su misura dalle parti, ma meno protettivo per l’agente rispetto agli standard europei e italiani. In un contesto internazionale, questa differenza di approccio va tenuta presente: un’impresa europea che operi in Corea deve sapere che le garanzie tipiche del nostro ordinamento – indennità di cessazione, limiti al patto di non concorrenza, preavvisi lunghi – non trovano corrispondenza automatica nella disciplina coreana.