Fallimento e liquidazione dell’impresa del preponente
La dichiarazione di fallimento del preponente determina l’automatico scioglimento del contratto di agenzia, in applicazione analogica dell’art. 78 del r.d. 16.3.,1942, n. 267 il quale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.leg.vo 9.1.2006, n. 5, prevede l’estinzione dei contratti di conto corrente, mandato e commissione.
Dichiarazione di fallimento del preponente = Cessazione rapporto di agenzia
In tale caso, secondo una parte della giurisprudenza, l’agente ha diritto alla indennità suppletiva di clientela (App.Torino 14.11.1995; in senso contrario v. Trib. Udine, 20.9.1996).
Indennità, quella di cessazione, che deve comunque ritenersi riconosciuta all’agente sulla scorta anche di quanto previsto dall’ art. 1751 c.c. il quale prevede espressamente che all’atto dello scioglimento del rapporto di agenzia – e quindi indipendentemente dalle sue cause, ad eccezione delle ipotesi in cui lo scioglimento sia ascrivibile all’agente – a questi competa un’indennità (ovviamente ricorrendone i presupposti di cui al primo comma).
E poichè, come detto, il fallimento comporta la cessazione del rapporto di agenzia per un fatto non certamente riferibile all’agente incomprensibile si rivelerebbe una diversa soluzione che escludesse un diritto di siffatta natura.
Pacifico è invece, in giurisprudenza, che nessuna indennità di mancato preavviso competa all’agente (Trib. Udine, 20.9.1996; App.Torino 14.11.1995; Trib. Udine, 20.9.1996).
Anche la liquidazione volontaria e la cessazione dell’attività del preponente determinano l’automatico scioglimento del contratto di agenzia.
Liquidazione dell’impresa del preponente = Cessazione rapporto di agenzia
In tali casi si ritiene però che trattandosi di atti volontari l’agente abbia comunque diritto all’indennità sostituiva del preavviso (così Trib. Ferrara 2.5.2005 e Cass. 23.3.1988, n. 2543) come anche all’ indennità di cessazione non preclusa dall’impossibilità oggettiva del preponente di continuare a ricevere vantaggi dall’intercorso rapporto di agenzia scioltosi per un fatto proprio a lui riferibile.
Segnando, la liquidazione, il momento della cessazione dell’attività aziendale (intesa come il complesso delle operazioni dirette al perseguimento dei fini produttivi e di lucro dell’impresa), questa comporta infatti la risoluzione dei contratti di durata stipulati dalla società; cessazione dell’impresa e dei relativi rapporti che è sempre costituita dalla deliberazione unilaterale, liberamente assunta dalla società, di sciogliersi e di porre termine alla propria attività.
Ragionevole pare quindi il non negarsi all’agente, posto nell’impossibilità di continuare a prestare la sua opera per un fatto della controparte al quale è del tutto estraneo, il diritto a percepire le indennità connesse alla risoluzione del contratto.