BRASILE – Agente e rappresentante di commercio

Similmente all’ordinamento italiano, la legislazione brasiliana distingue tra la figura dell’agente di commercio e quella del rappresentante di commercio (“Representação Comercial”).

Differenza scaturente dalla diversa tipologia dell’attività esercitata.

Mentre l’attività dell’agente si limita alla fase preliminare dell’affare, la cui conclusione spetterà al preponente, il rappresentante di commercio è investito del potere di concludere lui stesso l’affare promosso.

Diversamente dall’ordinamento italiano, la legislazione brasiliana prevede un’apposita disciplina della figura del rappresentante di commercio contenuta nella legge 4886/1965 come modificata dalla legge 8420/1992.

Quanto agli aspetti salienti della figura si osserva che anche il rappresentante di commercio è dotato di autonomia e sfugge quindi da ogni tipologia di lavoro subordinato (“Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios”, art.1 l. 4886/65 come modificata dalla l. 8420/1992.)

Il rappresentante di commercio è obbligatoriamente un imprenditore (“comerciante”) e deve essere iscritto in un apposito registro.

Anche nel contratto di rappresentanza commerciale è prevista la determinazione di una zona.

Il recesso dal rapporto di rappresentanza deve essere preceduto da un preavviso minimo di 30 giorni;diversamente spetterà al rappresentante commerciale un’indennità nella misura di 1/3 delle retribuzioni percepite negli ultimi 3 mesi ((art. 34, lettera j legge 4886/65 c/c legge 8420/92).

Per effetto della cessazione del rapporto il rappresentante commerciale ha diritto ad un’ indennità non inferiore ad 1/12 del totale della retribuzione percepita nel corso del rapporto (art. 27, lettera j legge 4886/65 c/c legge 8420/92).