BOLIVIA – Esclusiva
Nel diritto boliviano l’esclusiva rappresenta un elemento naturale del contratto di agenzia .
In assenza di un diverso accordo tra le parti, nella medesima zona e nello stesso ramo, la preponente non può così avvalersi di altri agenti nè l’agente può assumere l’incarico per conto di aziende concorrenti con la preponente.
L’ art. 1249 codigo de comercio prevede infatti che “Salvo pacto en contrario, el agente está prohibido de promover o explotar dentro de la misma zona líneas de negocios de otros empresarios competidores del mismo ramo, bajo pena de resarcir los daños ocasionados.Igualmente, el empresario no podrá servirse de otro u otros agentes en la misma zona y para el mismo ramo de actividades o productos, salvo pacto en contrario”.
Ciò porta quindi a far ritenere che la regola generale, nel vigente Codice boliviano, è l’ esclusività dell’area e del ramo o dell’incarico, salvo espresso accordo (Salvo pacto en contrario), mentre, dall’altro lato, la pluralità è l’eccezione.
Evidenti sono quindi le analogie con l’ art. 1743 c.c. italiano.