Violazione dell’esclusiva
Il contratto di agenzia, in assenza di una diversa pattuizione tra le parti, determina la nascita di precisi obblighi di non concorrenza tra agente e preponente che si risolvono, quanto all’agente, nell’obbligo di non trattare nella zona di sua competenza gli affari di imprese che risultino essere in concorrenza con al preponente, e quanto a quest’ultimo, nell’obbligo di non assumere altri agenti nella zona attribuita all’agente.
L’inosservanza di tale obbligo, costituendo un atipica ipotesi di inadempimento contrattuale comporta il diritto per la parte non inadempiente, di risolvere ex art. 1453 c.c. il contratto di agenzia in essere, salvo il diritto ai danni conseguenti all’indicata inadempienza.
I danni che potranno essere determinati, qualora si tratti di violazione dell’esclusiva a favore dell’agente, nell’ammontare delle provvigioni che questi ha perso in conseguenza del comportamento inadempiente del preponente.
In quanto danni derivanti da inadempimento contrattuale, saranno sottoposti al limite prescrizionale di cui all’ art. 2946 c.c. e non a quello di cui all’ art. 2948 c.c.
Nel caso invece si tratti di inadempimento dell’agente i danni subiti dalla preponente andranno determinati in ragione della effettiva consistenza della sottrazione di affari compiuta dall’agente medesimo a vantaggio di aziende concorrenti.