Rapporto a tempo determinato: anticipata risoluzione

Con riferimento al rapporto di agenzia a tempo determinato può verificarsi l’eventualità che, trattandosi di rapporto a tempo determinato, lo stesso si sciolga ante tempus (e cioè prima della sua scadenza naturale) ad iniziativa di una delle parti.

Qualora la parte recedente sia il preponente, questi sarà tenuto a risarcire, ex art. 1223 c.c., il danno subito dall’agente in conseguenza dell’ illegittima risoluzione anticipata.

Qui il lucro cessante sarà costituito <<dall’utilità economica che il danneggiato avrebbe conseguito se, ad impedirlo, non fosse intervenuto il fatto generatore del danno>>, e <<coinciderà con il guadagno netto che l’agente avrebbe conseguito fino alla scadenza convenzionale del rapporto>>, detratti quei lucri che lo stesso agente abbia conseguito da un’attività sostitutiva di quella venuta meno a seguito del recesso del preponente o che, a norma dell’ art. 1227, 2° co., c.c. , avrebbe potuto conseguire con l’uso dell’ordinaria diligenza (Cass. 13.12.82, n.6851).

Il criterio di determinazione del danno subito dall’agente corrisponde all’ utilità economica che lo stesso avrebbe percepito fino alla naturale scadenza del rapporto, tenendosi, però, conto della retribuzione che lo stesso avrebbe potuto conseguire svolgendo una diversa attività lavorativa.
Uguali considerazioni vanno effettuate anche qualora inadempiente sia l’agente.

In tale caso, il preponente dovrà, per pretendere il risarcimento del danno, fornire la prova di una diminuzione d’utili, in confronto a quelli in precedenza percepiti come conseguenza del venir meno nella zona di un suo agente, ovvero della presenza di un agente meno produttivo.

Nella determinazione del danno dovrà, ovviamente, tenersi conto anche dell’ art. 1227 c.c. sul concorso del fatto colposo del creditore.

Fattispecie, questa, sicuramente ravvisabile laddove il preponente, una volta risoltosi anticipatamente il contratto di agenzia a tempo determinato da parte dell’agente, non si preoccupi di sostituirlo con un altro.