Patto di non concorrenza (art. 1751 bis c.c.)
1) Il patto e l’indennità di non concorrenza. La normativa comunitaria e quella nazionale
Le parti possono prevedere l’obbligo, per l’agente, di non svolgere, dopo l’estinzione del rapporto, l’attività professionale in riferimento ad un determinato settore geografico o gruppo di persone nonchè a determinate merci.
Così stabilisce l’ art. 20, n. 2 a) della direttiva comunitaria 86/653, il quale detta, altresì, precise disposizioni in ordine ai requisiti formali e sostanziali che devono ricorrere nella predisposizione dell’indicata convenzione.
Il patto deve innanzitutto essere stipulato per iscritto; inoltre deve riguardare il settore geografico o il gruppo di persone affidati all’agente commerciale, nonchè le merci di cui l’agente <<aveva la rappresentanza ai sensi del contratto>>.
Esso, poi, deve considerarsi valido solo per un periodo massimo di due anni dopo l’estinzione del contratto.
Tale disposizione è stata integralmente recepita nel nostro ordinamento con il d.leg.vo 303/91, che ha introdotto l’ art. 1751 bis c.c. a sua volta ulteriormente integrato dall’ art. 23 della l. 29.12.2000, n. 422 che ha introdotto la c.d. “indennità di non concorrenza”.
Va rilevato che prima dell’entrata in vigore dell’ art. 1751 bis c.c., l’obbligo convenzionale di non concorrenza dell’agente dopo la cessazione del contratto di agenzia veniva disciplinato attraverso il ricorso alla norma generale contenuta nell’ art. 2596 c.c. ( e non dell’ art. 2125 c.c. in quanto norma esclusivamente riferita al solo lavoratore subordinato), ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità applicabile anche agli agenti di commercio in virtù della sua natura imprenditoriale.
Questo non senza sollevare contrasti ad un’applicazione dell’indicata norma anche all’agenzia.
Contrasti peraltro completamente risolti in seguito ai summenzionati interventi normativi sia in sede comunitaria e che nazionale.
Con una norma dettata chiaramente a favore dell’agente di commercio e che va ad aggiungersi a quanto già originariamente previsto dal d.leg.vo 303/91 in materia di patto di non concorrenza, integrando così l’ art. 1751 bis c.c., l’ art. 23 della legge comunitaria 2000 (l. 422/2000) ha introdotto, a far data dal 1° giugno 2001, quella che può definirsi come una “indennità di non concorrenza”.
Tale articolo prevede infatti che <<l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale>>.
Indennità, quindi, che va corrisposta nel momento coincidente con lo scioglimento del rapporto e che <<va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto>> e che è affidata alla contrattazione tra le parti, <<tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria>> (v. ora gli AEC 2009, 2014).
In difetto di accordo detta indennità, prevede poi l’ultimo periodo dell’ art. 23, va determinata dal giudice in via equitativa, alla luce anche della valutazione compiuta in sede giudiziale di alcuni elementi espressamente individuati dalla norma e ricorrenti nel contratto di agenzia.
Nella sua quantificazione il giudice deve, infatti, fare riferimento:
(a) alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente nel corso del rapporto ed alla loro incidenza sul valore complessivo dello stesso;
(b) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
(c) all’ampiezza della zona assegnata all’agente,
(d) all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.
Irrilevanti, ai fini del suo riconoscimento, sono poi le cause di scioglimento del rapporto.
Né la norma in esame, né gli AEC prevedono nulla al riguardo.
Con ciò si deve quindi concludere nel senso che l’indennità di non concorrenza spetti all’agente, al di là dell’ipotesi in cui il rapporto si sciolga ad iniziativa del preponente o a seguito di recesso per giusta causa dell’agente, anche nell’ipotesi in cui lo scioglimento del rapporto intervenga per volontà dell’agente (recesso volontario) o a seguito di recesso per giusta causa azionato dalla preponente.
2) L’indennità di non concorrenza e gli AEC
A mente di quanto previsto dall’ art. 1751 bis c.c., nella individuazione dell’indennità di non concorrenza determinante si è rivelato il ricorso, all’epoca, agli AEC del 2002 e ora agli AEC del 2009 (commercio) e 2014 (industria, artigianato, confapi), i quali dettano precisi criteri di quantificazione che tengono conto dei risultati (in termini di fatturato) raggiunti dall’agente nel corso del rapporto e della sua durata.
Al riguardo vedi:
Accordo Economico Collettivo Artigianato 10.12.2014
Accordo Economico Collettivo Confapi 17.09.2014
Accordo Economico Collettivo Industria 30.07.2014
Accordo Economico Collettivo Consorzi Agrari 2014
Accordo Economico Collettivo Commercio 2009
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