Compensazione e appropriazione indebita

Qualora all’agente sia conferito il potere di riscossione questi, una volta effettuato l’incasso, dovrà
provvedere al suo inoltro alla ditta preponente nel rispetto dei termini massimi previsti contrattualmente.

L’inosservanza di tale obbligo determina la legittima la risoluzione del rapporto di agenzia da parte della preponente per fatto a lui imputabile oltre che la possibile ricorrenza della fattispecie penale di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) aggravata (art. 61, n. 11, c.p.).

E questo anche nell’ipotesi in cui le somme siano trattenute nella convinzione di una progressiva compensazione del suo debito con il credito dallo stesso vantato nei confronti della ditta preponente.

Pur non escludendosi aprioristicamente il rischio di ricorrenza di una siffatta ipotesi criminosa, l’agente potrebbe, al limite, trattenere tali somme nella sola ipotesi di compensazione di suoi crediti provvigionali vantati nei confronti della preponente a titolo di provvigioni già maturate.

Questo semprechè, ovviamente, una tale facoltà non sia stata contrattualmente esclusa.

Si tratta comunque di comportamenti estremamente rischiosi che, lo si ripete, possono prestare il fianco ad un’ipotetica appropriazione indebita e quindi da adottarsi con estrema cautela e dopo un’attenta valutazione del caso.