Clausola penale
Al fine di restringere il il rischio di un inadempimento del debitore o di ritardo nell’adempimento ed al fine di semplificare la quantificazione del danno, le parti possono inserire nel contratto una clausola penale.
Attraverso essa viene determinato stabiliscono in via preventiva la somma che la parte inadempiente (debitore) dovrà corrispondere all’altra quale risarcimento del danno.
In mancanza di una espressa convenzione, la parte non inadempiente (creditore) non pretendere a titolo di risarcimento del danno più di quanto stabilito dalla clausola penale.
La clausola penale è disciplinata agli artt. 1382 – 1384 c.c.