Agente finanziario

Il D. Lgs. 141 del 2010, ha portato ad un completo cambiamento della disciplina riguardante due categorie di “professionisti” presenti sul mercato del credito: gli Agenti in Attività Finanziaria ed i Mediatori Creditizi.

L’attuale collocazione della disciplina, nel Testo Unico Bancario, rappresenta forse una volontà del legislatore di ricomprendere all’interno del Testo Unico Bancario la regolamentazione normativa di entrambe le figure, essendo la stessa inizialmente demandata ad un D. Lgs. del 1999 (n° 374 del 25 settembre 1999) per gli Agenti in Attività Finanziaria e ad una legge del 1996 (n° 108 del 7 marzo 1996 per i Mediatori Creditizi.
Gli articoli di riferimento sono quelli che vanno dal 128 quater al 128 quaterdecies.

I precedenti della menzionata figura vanno rinvenuti nel D. Lgs. 374 del 1999, art. 1, primo comma lettera n), in cui si richiama l’esercizio di agenzia in attività finanziaria prevista dall’art. 106 del Testo Unico Bancario ed al successivo articolo 3 primo comma, secondo il quale <<L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’agenzia in attività finanziaria, indicata nell’articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l’UIC>>.

Per la determinazione del contenuto dell’attività lo si rinviava al Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica attraverso l’emanazione di un regolamento “adottato, sentito l’UIC” (Art. 3, c.2), nel quale fissare anche le  <<condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali>>.
I successivi commi 3 – 7 enunciavano, nell’ordine, le condizioni di iscrizione all’elenco, la perdita dei requisiti di onorabilità, l’esercizio dell’attività per i soggetti, iscritti all’elenco, diversi dalle persone fisiche, la funzione di controllo dell’UIC, la procedura ed i termini di iscrizione e pubblicità nonché, in ultimo, la cancellazione per gravi violazioni di leggi, disposizioni e norme.

Ripartendo dal citato articolo 3 secondo comma, ci si ritrova di fronte al D.M. 485/2001 recante il Regolamento di cui sopra: i confini della figura di agente in attività finanziaria sono delineati dalla lettura combinata degli articoli 2, 3 e 5.

L’art.  2, comma 1,  di detto Decreto Ministeriale individua come svolgimento di agenzia in attività finanziaria quella consistente nella promozione e conclusione di <<contratti riconducibili alle attività finanziarie previste dall’art. 106, comma 1, del Testo Unico Bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali>>, da parte dell’agente in attività finanziaria che <<esercita nei confronti del pubblico>> essendo stato <<stabilmente incaricato da uno o più intermediari>>. Non rientravano nel novero delle attività svolte dall’agente finanziario quelle concernenti la distribuzione di carte di pagamento e la promozione e conclusione di contratti compresi nelle attività previste dall’art. 106 TUB da parte di fornitori di beni e servizi <<unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari>>.

Previsione, quest’ultima che torna anche nella nuova previsione normativa.
Tra le attività ritenute compatibili, invece, venivano inserite (Art. 5 comma 1) <<attività strumentali e connesse a quella di agenzia in attività finanziaria>>, essendo definita come strumentale <<l’attività che ha rilievo esclusivamente ausiliario a quella di agenzia>> e come connessa <<l’attività accessoria che consente di sviluppare l’attività di agenzia>>. Erano, altresì, ritenute compatibili <<l’attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche[nota 11] nell’esercizio delle attività indicate nell’articolo 106, comma 1 […]>> e <<altre attività professionali per le quali sia richiesta l’iscrizione in altri elenchi, ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna>>.

Il Provvedimento UIC del 11.7.2002 è stato adottato ai sensi dell’articolo 3 settimo comma del D. Lgs. 374/1999 nonché dell’articolo 3 quinto comma del D.M. 485/2001, per fissare procedura e termini di iscrizione o, per contro, cancellazione nell’Elenco degli agenti in attività finanziaria, comunicazioni e forme di pubblicità.
Il Provvedimento si sofferma anche su alcuni aspetti operativi, ribadendo che “nell’incarico conferito dall’intermediario finanziario a persone giuridiche devono essere specificati i nominativi delle persone fisiche per mezzo delle quali l’attività di agenzia viene svolta”, e non siano tenuti all’iscrizione, non svolgendo attività di agenzia in attività finanziaria coloro i quali, per il tramite di intermediari autorizzati (all’emissione e distribuzione), si occupino di distribuire carte di pagamento. Viene altresì precisato come non si raffiguri quale <<attività di agenzia>> la promozione e conclusione di contratti da parte di fornitori di beni e servizi.

Quanto al rapporto di compatibilità/incompatibilità tra <<attività di agenzia>> e <<attività di mediazione>> il menzionato provvedimento prevede che, <<Limitatamente all’attività di mediazione creditizia esercitata congiuntamente a quella di agenzia in attività finanziaria, essa non può avere ad oggetto contratti di finanziamento riferibili allo stesso intermediario dal quale si è ricevuto l’incarico di agenzia>>”. Va però sin d’ora anticipato che una delle tante novità introdotte dal D. Lgs. 141/2010 (e successive modifiche) ha introdotto, è l’impossibilità di essere iscritti contemporaneamente in entrambi gli elenchi, tanto più che non è permesso neppure esercitare l’attività di mediazione creditizia se non in forma societaria ai sensi dell’art. 128 septies, primo comma, lettera a).

A tale riguardo l’art. 128 octies del TUB al primo comma vieta la “contestuale iscrizione” per i due soggetti, mentre al secondo comma vieta ai loro collaboratori di svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti.

Il Provvedimento UIC, contemplava anche l’elenco delle norme applicabili (compresi gli obblighi antiriciclaggio), le istruzioni per la compilazione della domanda di iscrizione, quelle per l’assolvimento delle comunicazioni obbligatorie all’UIC per i soggetti iscritti, i requisiti di onorabilità e la procedura di verifica dei medesimi, le forme di pubblicità dell’Elenco, la procedura di cancellazione e sospensione, i rapporti con gli intermediari e con la clientela, gli obblighi di ritiro di banconote e monete sospette di falsità ed in ultimo le disposizioni in materia di documentazione amministrativa e tutela dei dati personali.

La disciplina dell’agente in attività finanziaria è ora contenuta nel Titolo VI bis del Testo Unico Bancario, che si apre con il dettato dell’art. 128 quater, appositamente dedicatogli.

1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l’attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.

2. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies.

3. (abrogato)

4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l’intermediario conferisca mandato solo per specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all’agente, al fine di offrire l’intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati,

5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall’agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

6. Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell’elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4.

7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. Al fine di consentire l’esercizio dei controlli e l’adozione delle misure previste dall’articolo 128- duodecies nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,

l’agente che presta servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari comunica all’Organismo previsto all’articolo 128-undecies l’avvio dell’operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonché la conclusione della propria attività, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC). Quando deve essere istituito il punto di contatto centrale, ai sensi dell’articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le comunicazioni di cui al precedente periodo sono effettuate dallo stesso punto di contatto per via telematica. L’Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione.

(art. 128 quater Testo Unico Bancario)

L’esercizio dell’attività di agente finanziario è subordinata all’iscrizione dell’agente nell’apposito elenco di cui all’art. 128 quater, in presenza di determinati requisiti:

1. L’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di un apposito esame. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono il controllo;

d) (soppressa)

e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti un oggetto sociale conforme con quanto disposto dall’articolo 128-quater, comma 1, ed il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.

1-bis. L’efficacia dell’iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.

2. La permanenza nell’elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-bis, all’esercizio effettivo dell’attività e all’aggiornamento professionale.

(art. 128 quinquies Testo Unico Bancario)

Viene invece definito quale mediatore creditizio

1. (…) il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

2. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies.

3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l’attività indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali.

4. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza.

(art. 128 sexies Testo Unico Bancario)

Anche l’esercizio della predetta attività di mediazione creditizia è subordinata alla preventiva iscrizione all’elenco di cui all’art. 128 sexies in presenza dei seguenti requisiti:

1. L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall’articolo 128- sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;

d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame.

f) (soppressa)

1-bis. La permanenza nell’elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter, all’esercizio effettivo dell’attività e all’aggiornamento professionale.

1-ter. L’efficacia dell’iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.

(art. 128 septies Testo Unico Bancario)

L’Organo oggi deputato alla tenuta degli elenchi degli esercenti l’attività di agente finanziario e di mediatore creditizio è l’ OAM istituito a far data dal 12.12.2011 (art. 128 undecies Testo Unico Bancario).