D.M. 2 Settembre 2005, n. 204 Regolamento recante norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 6 maggio 2004, n. 129
D.M. 2 Settembre 2005, n. 204 Regolamento recante norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 6 maggio 2004, n. 129
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Vista la legge 6 maggio 2004, n. 129, recante «Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale»;
Visto l’articolo 4, comma 2, della citata legge n. 129 del 2004, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle attivita’ produttive, sono definite le informazioni che devono essere fornite dagli affilianti che hanno operato esclusivamente all’estero;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l’articolo 17, comma 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella seduta dell’11 luglio 2005;
Viste la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2005 e la nota del 24 agosto con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il nulla osta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli affilianti che, prima della data di sottoscrizione del contratto di affiliazione, hanno operato esclusivamente all’estero.
2. L’ambito di applicazione del presente regolamento e’ limitato ai casi in cui, sulla base delle norme di diritto internazionale privato, il contratto e’ regolato dalla legge italiana.
Art. 2. Informazioni
1. Fermi restando gli obblighi stabiliti dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 4, comma 1, della legge 6 maggio 2004, n. 129, almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l’affiliante di cui all’articolo 1 deve consegnare all’aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato degli allegati di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 del presente articolo.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l’affiliante e’ tenuto a fornire all’aspirante affiliato una lista numerica, comprensiva degli affiliati al momento operanti e dei punti vendita diretti, suddivisa per singoli Stati.
3. Su richiesta dell’aspirante affiliato, l’affiliante e’ tenuto a fornire, altresi’, una lista recante i dati relativi all’ubicazione ed alla reperibilita’, di almeno venti affiliati operanti. Nel caso in cui il totale degli affiliati sia inferiore al predetto numero, l’affiliante e’ tenuto a fornire la lista completa.
4. Le liste di cui ai commi 2 e 3 possono essere fornite anche in via informatica o pubblicate sul sito dell’affiliante.
5. L’affiliante e’ tenuto a fornire l’indicazione della variazione, anno per anno e suddivisa per singoli Stati, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni solari o dalla data di inizio dell’attivita’ qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni.
6. L’affiliante e’ tenuto a fornire all’aspirante affiliato la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari, definiti nei tre anni solari antecedenti al termine di cui al comma 1, con sentenza passata in giudicato, nonche’ dei procedimenti arbitrali per i quali, nel medesimo periodo, si sia pervenuti al lodo
definitivo.
7. Degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, che devono riferirsi al sistema di affiliazione commerciale, devono essere indicate almeno le parti, l’organo giudicante, le domande e il dispositivo.
Art. 3. Disposizioni finali
1. L’affiliante, a richiesta dell’aspirante affiliato, e’ tenuto a fornire le informazioni concernenti il contratto e i relativi allegati in lingua italiana.
2. L’aspirante affiliato deve utilizzare le informazioni di cui all’articolo 2 del presente decreto esclusivamente ai fini della valutazione dell’offerta di affiliazione.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.