Contratto di concessione – Modello 3
CONTRATTO DI CONCESSIONE
Tra
Alfa S.R.L., Cod. Fisc. …………………….. Partita IVA ………………………., con sede in ……………., via …………………. n. …., in persona del suo legale rappresentante pro tempore………………., di seguito denominato anche “CONCEDENTE”, da una parte
e
……………………………., Cod. Fisc. e Partita IVA …………………….., con sede in …………………….., via, …………………………….., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di seguito denominato anche “CONCESSIONARIO”, dall’altra parte
premesso
– che oggetto dell’attività della “CONCEDENTE” è l’importazione e rivendita in esclusiva per ………………………….., di ……………………….., che di seguito viene anche denominato “Prodotto”;
– che obiettivi della “CONCEDENTE” sono quelli di promuovere e commercializzare il “Prodotto” nelle regioni di …………………………………., di seguito denominata anche “Area in esclusiva” incrementando altresì la propria posizione all’interno della medesima e conseguendo la massima soddisfazione della clientela;
– che detti obiettivi sono conseguenti ad un’ efficiente, proficua e stretta sinergia con la rete di concessionari dedicati alla distribuzione del “Prodotto”;
– che funzione del presente contratto è quello di costituire un rapporto di concessione volto al conseguimento delle suindicate finalità regolamentando i rispettivi diritti ed obblighi delle parti contraenti;
– che il “CONCESSIONARIO” dispone di un’organizzazione adatta alla commercializzazione del “Prodotto” ed è dotata di adeguata struttura presente presente in tutta l’ “Area in esclusiva”;
– che il “CONCESSIONARIO” ha intenzione di effettuare attività di vendita del “Prodotto” relativamente alla clientela costituita da persone fisiche e/o giuridiche aventi residenza e/o sede legale e/o porto d’ormeggio nell’ “Area in esclusiva”;
Tutto ciò premesso si conviene, da considerarsi parte integrante della presente scrittura, le parti convengono e stipulano quanto segue.
– Articolo 1) Natura del rapporto
Le parti si danno vicendevolmente atto che con il presente contratto non hanno inteso in alcun modo costituire tra loro un rapporto di mandato, di agenzia o di rappresentanza commerciale.
Il CONCESSIONARIO non potrà in alcun caso agire in nome o per conto della CONCEDENTE.
– Articolo 2) Oggetto del contratto. Area di esclusiva.
La “CONCEDENTE” con la sottoscrizione della presente scrittura concede al CONCESSIONARIO, che accetta, il diritto di vendere e commercializzare in via esclusiva il “Prodotto” limitatamente ad acquirenti aventi residenza anagrafica e/o sede legale nell’ “Area in esclusiva”.
Il CONCESSIONARIO si impegna a non vendere e/o distribuire e/o commercializzare nell’ “Area in esclusiva” prodotti che per tipologia e caratteristiche siano in diretta concorrenza con il “Prodotto” del CONCEDENTE senza che ciò costituisca ragione e/o motivo per il CONCESSIONARIO medesimo a pretendere alcuna indennità e/o risarcimento.
– Articolo 3) Comunicazione relative a clienti dell’Area in Esclusiva e fuori dell’Area in Esclusiva. Attività del Concedente nella zona in Esclusiva
Il “CONCESSIONARIO” trasmetterà alla “CONCEDENTE” tutte le richieste di soggetti con residenza anagrafica e/o sede legale fuori dall’ “Area in esclusiva” ed analogamente la “CONCEDENTE” trasmetterà al “CONCESSIONARIO” tutte le richieste di soggetti con residenza anagrafica e/o sede legale nell’ “Area in esclusiva”.
Per tutto il periodo di vigenza del presente contratto è attribuita al CONCEDENTE la facoltà di commercializzare e/o vendere il “Prodotto” a terzi aventi sede o residenza nell’ “Area in esclusiva” salvo riconoscere al CONCESSIONARIO una percentuale del —- % sull’importo fatturato al netto di IVA.
– Articolo 4) Rapporto con i clienti
II CONCESSIONARIO si obbliga a:
- comportarsi con i clienti in modo cortese, rispettoso, professionale e corretto;
- attivarsi nella vendita di prodotti della CONCEDENTE nella Zona di competenza impegnandosi al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- raccogliere e conservare i dati relativi a ciascun cliente nel rispetto del d.leg.vo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
- rispettare le indicazioni ed istruzioni provenienti dalla CONCEDENTE;
- intraprendere le iniziative promozionali e pubblicitarie nella Zona di sua competenza che saranno convenute con la CONCEDENTE.
– Articolo 5) Tutela e limiti dell’utilizzo del Marchio del CONCEDENTE e dei marchi identificativi il “Prodotto”
Il CONCESSIONARIO è tenuto ad usare il marchio ——————- di proprietà del CONCEDENTE ed il marchio identificativo il “Prodotto” al solo fine di identificarlo e pubblicizzarlo come concessionario del “Prodotto”, autorizzato alla vendita e al servizio.
Il CONCESSIONARIO si impegna, anche dopo la cessazione del contratto, a non depositare nè far depositare il marchio di proprietà del CONCEDENTE ed il marchio identificativo il “Prodotto” ovvero altri marchi, nomi o distintivi registrati o usati dal CONCEDENTE, nella zona o altrove.
Il CONCESSIONARIO si impegna, poi, a non usare o depositare, direttamente o indirettamente, marchi o altri segni confondibili con quelli usati o registrati dal CONCEDENTE.
– Articolo 6)Pubblicità ed iniziative promozionali.
Il CONCESSIONARIO si impegna a promuovere e pubblicizzare il “Prodotto”, con modalità e tempi che saranno consensualmente stabiliti tra le parti.
– Articolo 6.1) Singole iniziative promozionali e partecipazione ad eventi
Il CONCESSIONARIO si impegna a partecipare con almeno una persona per tutta la durata della manifestazione e nella misura massima del —-% (con un massimo di euro ———) alle spese di affitto, allestimento, pubblicità ed ogni altro costo conseguente relativamente alle seguenti manifestazioni ed eventi:
——————-
——————
– Articolo 6.2) Pubblicità su riviste specializzate
Il CONCESSIONARIO si impegna a contribuire nella misura del —-% (con un massimo di euro ——————) per la pubblicità dei marchi di cui al presente contratto sulle maggiori riviste specializzate del settore, sulle quali il CONCESSIONARIO comparirà con i propri recapiti e la relativa zona di competenza.
– Articolo 7) Facoltà del CONCEDENTE
Il CONCEDENTE avrà facoltà di inviare propri funzionari presso il CONCESSIONARIO in qualsiasi momento, allo scopo di accertare l’efficienza dell’organizzazione commerciale e tecnico – assistenziale del medesimo, nonché il rispetto del presente contratto.
– Articolo 8) Assistenza ai clienti
Il CONCESSIONARIO si obbliga a:
- non avvalersi di collaboratori e/o sub concessionari al di fuori dell’ Area in esclusiva;
- prestare, sul “”Prodotto””, servizi di manutenzione e di riparazione, sia in GARANZIA che non, richiesti dai clienti indipendentemente dalla loro sede e/o residenza e da dove siano stato acquistato il “Prodotto”, nel rispetto dei criteri di prontezza e professionalità;
- informare tempestivamente la CONCEDENTE di ogni problema o potenziale problema concernente il “Prodotto”;
- accertarsi prima della consegna al cliente, che il “Prodotto” da lui venduto sia integro ed efficiente;
- accertarsi prima della consegna al cliente, che i lavori di manutenzione e riparazione sul “Prodotto” siano stati correttamente eseguiti.
Gli oneri sostenuti dal CONCESSIONARIO in relazione a interventi, sostituzione o riparazione di Parti di Ricambio del “Prodotto” conseguenti a vizi e/o difetti di materiale o di montaggio manifestatisi nel corso del periodo di garanzia del “Prodotto” come i relativi costi e corrispettivo per la mano d’opera impiegata saranno a suo carico nella misura massima di euro ————– oltre IVA.
– Articolo 9) Estensione e/o Limitazione dell’ Area in esclusiva. Nomina di ulteriori concessionari
L’eventuale estensione e/o limitazione dell’ ”Area in Esclusiva” potrà essere effettuata solo di comune accordo tra le parti.
La CONCEDENTE si obbliga a non modificare l’ ”Area in Esclusiva” e a non nominare altri Concessionari che operino nella Zona senza aver ottenuto il previo consenso del CONCESSIONARIO che non sarà negato senza validi motivi.
Il CONCESSIONARIO concorda sul fatto che in linea di principio il consenso debba essere ragionevolmente dato nei casi in cui i cambiamenti proposti dalla CONCEDENTE sono giustificati da un obiettivo e valido studio di mercato e non minano le basi della attività commerciale del CONCESSIONARIO.
– Articolo 10) Vendita di prodotti della Concedente. Prodotti concorrenti
Il CONCESSIONARIO si obbliga ad utilizzare soltanto personale dedicato alla CONCEDENTE per esercitare le attività di vendita dei prodotti disciplinate dal presente contratto.
Tutte le aree di vendita del “Prodotto” saranno esclusivamente dedicate alla CONCEDENTE e saranno chiaramente identificate con idonee insegne.
La vendita di altri prodotti (così come la relativa pubblicità e le relative attività promozionali di qualsiasi tipo) potrà essere effettuata soltanto in locali separati e gestita da personale diverso da quello dedicato alla vendita dei prodotti della CONCEDENTE.
– Articolo 11) Pagamento del prezzo del “Prodotto” acquistato. Sconto sul “Prodotto” acquistato dal Concessionario
Sul “Prodotto” che verrà ordinato dal CONCESSIONARIO il CONCEDENTE si impegna ad applicare uno sconto pari al —-% rispetto al rispetto al prezzo ufficiale di listino (accessori compresi).
Al superamento dell’ammontare annuo di euro —————————– di fatturato (IVA esclusa) sarà applicato dal CONCEDENTE un ulteriore sconto del —- % (—– + —-%) sul totale del venduto.
Il pagamento del prezzo del “Prodotto” ordinato da parte del CONCESSIONARIO avverrà come segue: ———————-
– Articolo 12) Rischi connessi al trasporto
Sarà cura del CONCESSIONARIO il trasporto, la logistica e l’allestimento del “Prodotto”.
Il rischio dei danni intervenuti nel corso del trasporto fino alla sede del CONCESSIONARIO, nonché della logistica ed allestimento del “Prodotto” è a carico del CONCESSIONARIO medesimo.
– Articolo 13) Prezzi di listino
Con la sottoscrizione della presente scrittura le parti accettano espressamente gli appositi listini prezzi ufficiali nazionali stabiliti dal CONCEDENTE e comunicati ai concessionari ed agli organi di stampa entro il (giorno/mese/anno) di ogni anno.
– Articolo 14) Durata del contratto
Il presente contratto sarà valido ed efficace a tutti gli effetti per —— a decorrere dal ——————— e si rinnoverà di altri quattro anni qualora almeno 60 (sessanta) giorni prima della sua naturale scadenza non intervenga comunicazione della volontà di non proseguire da parte del CONCEDENTE o del CONCESSIONARIO.
Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata A.R.
Permane la facoltà del CONCEDENTE di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento con un preavviso di 60 giorni.
La validità ed efficacia del presente contratto è subordinata al versamento al CONCEDENTE dell’importo di euro ——————- infruttifero quale acconto per l’ordinazione del “Prodotto” da versarsi entro il ———————-
Qualora tale somma non venga versata nel termine suindicato il presente contratto questo si intenderà automaticamente cessato e così privo di effetti a tale data.
Il presente contratto si intenderà altresì automaticamente cessato e così privo di effetti qualora non siano dal CONCESSIONARIO raggiunti i seguenti acquisti minimi di “Prodotto”, al netto di IVA:
euro ——————- per il primo anno
euro ——————- per il secondo anno
euro ——————- per il terzo anno
euro ——————- per il quarto anno
Il mancato raggiungimento di uno dei suindicati minimi di fatturato determinerà l’automatica cessazione del presente contratto alla prima scadenza annuale di riferimento.
Nessun diritto ad indennità e/o risarcimenti e/o compensi di sorta potrà essere avanzata dal CONCESSIONARIO al CONCEDENTE.
– Articolo 15) Revoca dell’esclusiva al CONCEDENTE
Il presente contratto cesserà automaticamente ipso iure con conseguente venir meno di ogni sua validità ed efficacia qualora al CONCEDENTE venga revocato il contratto di esclusiva di cui al premesso e/o comunque in ogni ipotesi di cessazione del medesimo.
Nessun diritto ad indennità e/o risarcimenti potrà essere avanzata dal CONCESSIONARIO al CONCEDENTE.
– Articolo 16) Cessione del contratto
Essendo ad intuitus personae la validità, durata ed efficacia del presente contratto è subordinata al mantenimento, all’interno del CONCESSIONARIA, se costituito in forma societaria, degli attuali soci ed amministratori.
Qualora, nel corso del rapporto, intervengano modifiche nelle persone dei soci e/o amministratori il verificarsi di tali fatti, da considerarsi imputabili alla società CONCESSIONARIA, comporterà la facoltà per il CONCEDENTE di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto.
Il presente contratto non potrà altresì essere dalle parti ceduto a terzi senza il consenso scritto dell’altra parte.
– Articolo 17) Risoluzione del contratto
Ferma restando ogni altra eventuale ipotesi di risoluzione per inadempimento, l’inadempimento da parte del CONCESSIONARIO anche ad uno soltanto dei seguenti obblighi costituirà motivo per la risoluzione immediata ex art. 1452 c.c. del presente contratto:
– mancato acquisto del “Prodotto” per un importo annuo inferiore ad euro ———————- (al netto di IVA) per il I° anno
– mancato acquisto del “Prodotto” per un importo annuo inferiore ad euro ———————- (al netto di IVA) per il II° anno
– mancato acquisto del “Prodotto” per un importo annuo inferiore ad euro ———————- (al netto di IVA) per il III° anno
– mancato acquisto del “Prodotto” per un importo annuo inferiore ad euro ———————- (al netto di IVA) per il IV° anno
- avvalersi di collaboratori e/o sub concessionari al di fuori dell’ Area in esclusiva;
- non prestare, sul “Prodotto”, servizi di manutenzione e di riparazione, sia in GARANZIA che non, richiesti dai clienti indipendentemente dalla loro sede e/o residenza e da dove siano stato acquistato il prodotto, nel rispetto dei criteri di prontezza e professionalità;
- non informare tempestivamente la CONCEDENTE di ogni problema o potenziale problema concernente il “Prodotto”;
- non accertarsi prima della consegna al cliente, che il “Prodotto” da lui venduto sia integro ed efficiente;
- non accertarsi prima della consegna al cliente, che i lavori di manutenzione e riparazione sul “Prodotto” siano stati correttamente eseguiti;
- avere venduto e/o distribuito e/o commercializzato nell’ “Area in esclusiva” prodotti che per tipologia e caratteristiche siano in diretta concorrenza con il “Prodotto” del CONCEDENTE.
La facoltà del CONCEDENTE di avvalersi della risoluzione ex art. 1452 c.c. si realizzerà dietro sua comunicazione scritta, anche a mezzo fax.
Eventuali tolleranze, anche ripetute, da parte del CONCEDENTE ad inadempimenti del CONCESSIONARIO come anche al verificarsi di taluna delle circostanze indicate nel presente articolo, non potranno per alcun motivo costituire precedente o vanificare gli obblighi disattesi da parte del CONCEDENTE come non potranno inficiare la validità del presente contratto.
– Articolo 18) Spese
Le spese tutte che il CONCESSIONARIO incontrerà nello svolgimento del presente contratto saranno a suo esclusivo carico.
– Articolo 19) Indennità e risarcimenti. Esclusione
La cessazione del presente contratto per qualsiasi causa non potrà far sorgere in capo al CONCESSIONARIO nessun diritto ad indennità e/o risarcimenti e/o compensi di sorta nei riguardi del CONCEDENTE.
– Articolo 20) Cessazione del rapporto. Effetti
Dal momento della cessazione del presente contratto, al CONCESSIONARIO è fatto divieto di usare o permettere di usare i segni distintivi del CONCEDENTE e del “Prodotto”.
Il CONCESSIONARIO non potrà più utilizzare la qualifica di concessionario del CONCEDENTE e dovrà eliminare i segni distintivi di quest’ultimo e del “Prodotto” da insegne.
Il CONCESSIONARIO non potrà inoltre utilizzare il nome o marchi del CONCEDENTE nella carta intestata, stampati, depliants e materiale pubblicitario o comunque diretto a terzi.
Al momento della cessazione del presente contratto il CONCESSIONARIO è tenuto a restituire il materiale pubblicitario od illustrativo e quant’altro di proprietà del CONCEDENTE.
Il CONCESSIONARIO si impegna a non divulgare a terzi quanto stabilito e convenuto nel presente contratto nonchè ogni altra informazione relativa all’organizzazione ed al modus operandi dell’altra parte, ed a garantire che tale riservatezza venga osservata anche da eventuali collaboratori degli stessi.
Per tutta la durata del rapporto e successivamente al suo scioglimento, il CONCESSIONARIO si obbliga a tutelare la segretezza delle informazioni riservate con lo stesso grado di diligenza che deve dedicare alle proprie informazioni aventi la stessa natura.
E’ salva la facoltà del CONCEDENTE di liberamente comunicare, ove necessario, le Informazioni riservate all’interno della propria organizzazione di commerciale.
– Articolo 21) Modifiche
Eventuali modifiche alle presenti pattuizioni dovranno essere effettuate per iscritto di comune accordo.
– Articolo 22) Validità del presente contratto. Legge regolatrice
Il presente contratto annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo, contratto o incarico tra le parti qui indicate.
Esso è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.
– Articolo 23) Foro competente
Le parti espressamente convengono che per ogni controversia derivante dal presente contratto la competenza per territorio in via esclusiva è quella del Foro dove ha sede il CONCEDENTE.
– Articolo 24) Privacy
I dati di cui al presente contratto verranno conservati e trattati dalle parti con le garanzie di sicurezza e segretezza previste dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e verranno utilizzati solo ed esclusivamente per la sua esecuzione.
Luogo _______, data ________
Il CONCEDENTE Il CONCESSIONARIO
Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il CONCESSIONARIO, approva specificatamente mediante separata sottoscrizione, le seguenti clausole, dopo averle attentamente lette, esaminate ed inteso il loro contenuto:
2) Oggetto del contratto. Area di esclusiva
4) Rapporto con i clienti
5) Tutela e limiti all’utilizzo del Marchio del CONCEDENTE e dei marchi identificativi il “Prodotto”
8) Assistenza ai clienti
9) Estensione e/o Limitazione dell’Area in esclusiva. Nomina di ulteriori concessionari
12) Prezzi “Franco Cantiere”. Rischi connessi al trasporto
14) Durata del contratto
16) Cessione del contratto
17) Risoluzione del contratto
19) Indennità e risarcimenti. Esclusione
20) Cessazione del rapporto. Effetti
22) Validità del presente contratto. Legge regolatrice
23) Foro competente.
Luogo _______, data ________
Il CONCESSIONARIO