Contratto di concessione – Modello 1
CONTRATTO DI CONCESSIONE
tra
Alfa nella persona di del suo legale rappresentante pro tempore ………………., con sede in ………………………, via …………………………………., Cod. Fisc. …………………………… P.IVA ……………………………., REA …….., CCIAA di …………………………., di seguito denominata anche CONCEDENTE
e
Beta (se società) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in …………………………..……….., via ……………………….…., n. ……. Cod. Fisc. …………………………. P.IVA ……………………………., (se persona fisica) residente in ……………, via ……………, n … Cod. Fisc. …………………., P.IVA ……………….., REA …….., CCIAA di …………………………., di seguito denominata anche CONCESSIONARIO
PREMESSO
– che la CONCEDENTE è titolare del marchio …………………..;
– che oggetto dell’attività della CONCEDENTE è la produzione dei seguenti Prodotti: …………………………….;
– che obiettivi della CONCEDENTE sono quelli di incrementare la propria posizione nel mercato attraverso la realizzazione di prodotti di alta qualità conseguendo, nel contempo, la massima soddisfazione della clientela;
– che detti obiettivi sono subordinati sia ad una efficiente ed altamente qualitativa produzione, come del resto è quella della CONCEDENTE, sia ad una proficua e stretta sinergia con una rete di concessionari dedicati alla distribuzione dei propri Prodotti;
– che funzione del presente contratto è quello di costituire un rapporto di concessione volto al conseguimento delle suindicate finalità regolamentando i rispettivi diritti ed obblighi delle parti contraenti;
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue.
Articolo 1 ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO. ZONA DI COMPETENZA
La CONCEDENTE attribuisce a Beta, in via esclusiva nella Zona costituita da …………………………………, la qualifica di CONCESSIONARIO e conseguentemente si obbliga a fornirgli, alle condizioni qui di seguito indicate, i seguenti Prodotti …………………
Articolo 2 RAPPORTO CON I CLIENTI
II CONCESSIONARIO si obbliga a:
- comportarsi con i clienti in modo cortese, rispettoso, professionale e corretto;
- raccogliere e conservare i dati relativi a ciascun cliente nel rispetto del d.leg.vo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
- rispettare le indicazioni ed istruzioni provenienti dalla CONCEDENTE;
- soddisfare le richieste provenienti dalla clientela;
Il CONCEDENTE si obbliga a:
- fornire al CONCESSIONARIO prodotti altamente qualitativi;
- sviluppare iniziative che abbiano lo scopo di aumentare la soddisfazione e la fedeltà dei clienti al marchio ………………..
Articolo 3 ZONA.OBIETTIVI DI VENDITA. SCORTE. PARTI DI RICAMBIO
Il CONCESSIONARIO si obbliga a vendere i Prodotti della CONCEDENTE esclusivamente a clienti/ consumatori finali residenti o aventi sede nella Zona.
La CONCEDENTE si riserva il diritto di effettuare direttamente, a condizioni da essa liberamente determinate, vendite di prodotti in favore di consumatori finali residenti o operanti nella Zona del CONCESSIONARIO; in tale caso nessun compenso, indennizzo e / o risarcimento competerà al CONCESSIONARIO medesimo.
Nel corso di ogni anno, i Prodotti venduti dal CONCESSIONARIO dovranno essere pari a …………………………………………….
In caso di comprovate difficoltà del CONCESSIONARIO nel raggiungimento di tale obiettivo questo potrà essere ridotto da parte della CONCEDENTE nella misura del ……… (oppure: in caso di comprovate difficoltà del CONCESSIONARIO nel raggiungimento di tale obiettivo questo potrà essere determinato in un numero inferiore convenzionalmente stabilito dalle parti e, in caso di loro disaccordo, da un esperto nominato dal Tribunale di …..).
Il CONCESSIONARIO si obbliga a tenere presso di sè le scorte di Prodotti della CONCEDENTE necessarie a fronteggiare le richieste della clientela nelle quantità che verranno di volta in volta stabilite concordemente dalle parti.
Il CONCESSIONARIO si obbliga a tenere presso sè Parti di Ricambio relative ai prodotti oggetto del presente contratto nel rispetto dei quantitativi che verranno di volta in volta concordati tra le parti.
Articolo 4 OBBLIGHI DELLE PARTI NELLA VENDITA DEI PRODOTTI
Il CONCESSIONARIO si obbliga a:
- attivarsi nella vendita di prodotti della CONCEDENTE nella Zona di competenza impegnandosi al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- mantenere il livello convenzionalmente stabilito di scorte di prodotti della CONCEDENTE;
- mantenere la quantità convenuta di Parti di Ricambio;
- intraprendere le iniziative promozionali e pubblicitarie nella Zona di sua competenza che saranno convenute con la CONCEDENTE;
La CONCEDENTE si obbliga a:
- fornire al CONCESSIONARIO prodotti di qualità;
- svolgere attività di marketing e pubblicitaria a livello nazionale;
- mettere a disposizione del CONCESSIONARIO personale addestrato in affiancamento nel rispetto dei periodi che verranno convenuti entro il mese di gennaio di ogni anno;
- fornire materiale promozionale da presentare alla clientela,
- svolgere di corsi di addestramento;
- non vendere i prodotti ad altri rivenditori con sede operativa ubicata nella Zona;
Articolo 5 ASSISTENZA AI CLIENTI
Il CONCESSIONARIO si obbliga a:
- prestare servizi di manutenzione e di riparazione, sia in GARANZIA che non, richiesti dalla clientela nel rispetto dei criteri di prontezza e professionalità;
- mantenere le scorte di Parti di Ricambio per fronteggiare le richieste della clientela;
- informare tempestivamente la CONCEDENTE di ogni problema o potenziale problema concernente qualsiasi Prodotto della CONCEDENTE;
- accertarsi prima della consegna al cliente, che ogni Prodotto da lui venduto sia integro ed efficiente;
- accertarsi prima della consegna al cliente, che i lavori di manutenzione e riparazione siano stati correttamente eseguiti;
Gli oneri sostenuti dal CONCESSIONARIO in relazione alla sostituzione o alla riparazione di Parti di Ricambio del Prodotto della CONCEDENTE che presenti difetti di materiale o di montaggio come il costo sostenuto per il loro acquisto nonchè il relativo corrispettivo per la mano d’opera impiegata saranno a carico della CONCEDENTE purchè detti difetti, verificatisi nel periodo di GARANZIA, siano stati denunciati alla CONCEDENTE entro …… giorni dalla loro scoperta e la relativa richiesta di pagamento da parte del CONCESSIONARIO alla CONCEDENTE sia inoltrata entro ….. dall’esecuzione dei lavori.
Il CONCESSIONARIO si obbliga a conservare le Parti di Ricambio sostituite in occasione degli interventi in GARANZIA da lui eseguiti fino alla ricezione della autorizzazione da parte della CONCEDENTE alla loro distruzione o fino all’invio delle stesse alla fabbrica della CONCEDENTE.
In difetto il CONCESSIONARIO perderà il diritto al pagamento o dovrà rimborsare alla CONCEDENTE le somme da questa corrisposte in relazione a tali interventi.
La CONCEDENTE si obbliga a:
- fornire Parti di Ricambio ai fini della rivendita nella Zona e/o per interventi in GARANZIA, solo al CONCESSIONARIO.
- fornire ai CONCESSIONARIO dettagliate informazioni tecniche relative alle riparazioni ed al funzionamento dei Prodotti della CONCEDENTE anche attraverso corsi di addestramento il cui costo verrà preventivamente comunicato al CONCESSIONARIO;
- assistere il CONCESSIONARIO nella soluzione dei problemi tecnici;
Articolo 6 STRUTTURA DEL CONCESSIONARIO E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
La titolarità e proprietà dell’impresa del CONCESSIONARIO è di:
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(oppure, in caso di società): Soci della società CONCESSIONARIA sono:
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Amministratori della società sono:
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Il CONCESSIONARIO si obbliga a:
- non effettuare e a far sì che non vengano effettuati cambiamenti relativi alla proprietà o alla amministrazione della impresa concessionaria senza aver ottenuto il previo consenso scritto della CONCEDENTE.
Articolo 7 IMMOBILI DESTINATARI DELL’ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO
Gli immobili all’interno dei quali si svolge l’attività del CONCESSIONARIO dovranno uniformarsi a quelli degli altri Concessionari.
Essi dovranno:
- essere approvati dalla CONCEDENTE;
- essere dotati all’interno ed all’esterno delle insegne della CONCEDENTE;
- essere costantemente ben curati all’interno e all’esterno;
- essere dotati di mobili di gradimento della CONCEDENTE.
Articolo 8 PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ ANNUALE
Al fine di conseguire i risultati commerciali, finanziari e di soddisfazione dei clienti, è essenziale che il CONCESSIONARIO predisponga piani coerenti e completi. Tali piani dovranno essere predisposti annualmente, dovranno essere redatti in conformità allo schema indicato di volta in volta dalla CONCEDENTE ai suoi Concessionari e dovranno essere discussi con la CONCEDENTE medesima.
Essi dovranno riguardare:
- lo sviluppo degli impianti nella Zona con la indicazione del numero, dell’ampiezza, del tipo, dell’ubicazione e della data di apertura (ove necessario);
- l’organizzazione del personale con la indicazione dei programmi di addestramento e della progressione delle carriere;
- gli obiettivi commerciali da raggiungere, i volumi di vendita, la percentuale di penetrazione nel mercato, l’indice di soddisfazione dei clienti.;
- gli stanziamenti per le attività pubblicitarie, promozionali e di marketing nonché quelli relativi a tutte le attività commerciali;
- le esperienze derivanti dalla attuazione del piano relativo all’esercizio precedente, con la individuazione delle possibili aree di miglioramento nell’esercizio corrente e dei tempi di conseguimento.
Il CONCESSIONARIO si adopererà per esercitare le proprie attività in coerenza con quanto indicato nei piani.
Articolo 9 SISTEMI, PROCEDURE GESTIONALI E ALTRI OBBLIGHI OPERATIVI
Al fine di conseguire la massima soddisfazione dei clienti e la massima efficienza operativa il CONCESSIONARIO si obbliga:
- ad adottare i sistemi di comunicazione indicati dalla CONCEDENTE;
- a comunicare tempestivamente i dati di gestione come indicato di volta in volta dalla CONCEDENTE ai suoi Concessionari;
- ad adoperarsi per attuare le indicazioni della CONCEDENTE in materia di tutela dell’ambiente;
- ad inviare alla CONCEDENTE con la periodicità e con le modalità da quest’ultima indicate, completi rapporti sulle acquisizioni dei contratti, sui contratti inevasi e sulle consegne dei prodotti; ed
- ad utilizzare in via esclusiva testi contrattuali approvati dalla CONCEDENTE in relazione alla vendita dei Prodotti della CONCEDENTE medesima.
La CONCEDENTE si obbliga:
- a sviluppare o a raccomandare sistemi di comunicazione che consentano al CONCESSIONARIO di operare in modo efficiente ed economico;
- a coordinare la elaborazione di dati comparati sulle analisi di gestione e sulle risultanze contabili nonché a far inviare al CONCESSIONARIO i relativi rapporti con le indicazioni degli aspetti positivi e negativi;
- a sviluppare iniziative che abbiano lo scopo di migliorare l’efficienza operativa e la produttività;
- ad acquisire, ad elaborare ed a mettere a disposizione del “CONCESSIONARIO” dati sui clienti e sui potenziali clienti; e ad assicurare, come stabilito dall’articolo 19, la riservatezza sui dati di gestione del CONCESSIONARIO.
Articolo 10 ATTIVITÀ FUORI ZONA
Il CONCESSIONARIO si obbliga a non utilizzare sedi o depositi situati fuori della Zona per vendere Prodotti della CONCEDENTE, ed a non affidare a Terzi operanti fuori Zona la distribuzione o l’assistenza, anche in garanzia, dei Prodotti della CONCEDENTE senza aver ottenuto il previo consenso scritto della CONCEDENTE medesima.
II CONCESSIONARIO con il previo consenso della CONCEDENTE potrà esporre i Prodotti della CONCEDENTE in pubbliche manifestazioni e fiere di breve durata organizzate in luoghi ubicati fuori dalla sua Zona.
Il CONCESSIONARIO si obbliga a non corrispondere commissioni o compensi in relazione a vendite di Veicoli procurate da soggetti che operino in locali situati fuori Zona o che ricerchino clienti residenti o aventi sede fuori Zona e a non depositare Veicoli presso procacciatori operanti fuori Zona.
Per quanto riguarda le attività promozionali, i contatti diretti con i potenziali clienti residenti o aventi sede fuori Zona sono vietati, salvo consenso scritto della CONCEDENTE.
Articolo 11 MODIFICA DI ZONA – NOMINA DI ULTERIORI CONCESSIONARI
La CONCEDENTE si obbliga a non modificare la Zona e a non nominare altri Concessionari che operino nella Zona senza aver ottenuto il previo consenso del CONCESSIONARIO che non sarà negato senza validi motivi.
Il CONCESSIONARIO concorda sul fatto che in linea di principio il consenso debba essere ragionevolmente dato nei casi in cui i cambiamenti proposti dalla CONCEDENTE sono giustificati da un obiettivo e valido studio di mercato e non minano le basi della attività commerciale del CONCESSIONARIO.
Articolo 12 VENDITA DI PRODOTTI CONCORRENTI E CONTRATTI CON TERZI
Il CONCESSIONARIO si obbliga ad utilizzare soltanto personale dedicato alla CONCEDENTE per esercitare le attività di vendita dei prodotti disciplinate dal presente contratto.
Tutte le aree di vendita dei Veicoli saranno esclusivamente dedicate alla CONCEDENTE e saranno chiaramente identificate con idonee insegne.
La vendita di prodotti concorrenti (così come la relativa pubblicità e le relative attività promozionali di qualsiasi tipo) potrà essere effettuata soltanto in locali separati e gestita da personal diverso da quello dedicato alla vendita dei prodotti della CONCEDENTE.
Ove il CONCESSIONARIO intenda stipulare un contratto con Terzi ai fini della distribuzione, della vendita o della assistenza di prodotti concorrenti dovrà informarne preventivamente la CONCEDENTE.
Ove tale contratto sia concluso, i sistemi informatici utilizzati dal CONCESSIONARIO ai fini del presente contratto, come anche il personale per l’assistenza ed i locali dove la stessa si svolge dovranno essere nettamente differenziati rispetto a quelli utilizzati nell’adempimento del contratto stipulato con Terzi.
Articolo 13 DIVIETO DEL CONCESSIONARIO DI FABBRICARE PRODOTTI CONCORRENTI
II CONCESSIONARIO si obbliga a non fabbricare prodotti o parti di ricambio che siano in concorrenza con i Prodotti o con le Parti di Ricambio della CONCEDENTE.
Articolo 14 ORDINI DEL “CONCESSIONARIO”, CONDIZIONI DI FORNITURA E MODIFICHE DEI MODELLI DI PRODOTTO
II CONCESSIONARIO si obbliga ad ordinare i prodotti, le Parti di Ricambio e ogni altro prodotto venduto dalla CONCEDENTE con le modalità da quest’ultima indicate di volta in volta ai suoi Concessionari.
La CONCEDENTE comunicherà al CONCESSIONARIO i prezzi che dovranno essere pagati dai suoi Concessionari per l’acquisto dei Prodotti della CONCEDENTE nonché le procedure relative ai pagamenti. Essa si riserva il diritto di adottare prezzi differenziati basati sui risultati conseguiti dai suoi Concessionari. I prezzi potranno essere modificati in qualsiasi momento, senza preavviso. I prezzi modificati saranno applicati con riguardo alla fornitura di ciascun Prodotto della CONCEDENTE che non sia stato fatturato prima della entrata in vigore della modifica. In caso di aumenti superiori all’otto per cento il CONCESSIONARIO avrà il diritto di annullare entro cinque giorni dalla data di comunicazione dell’aumento del prezzo, qualsiasi ordine relativo a Veicoli non ancora fatturati.
La CONCEDENTE, impregiudicato ogni suo diritto, potrà sospendere le forniture alla CONCESSIONARIA qualora:
- a) la fatturazione di Prodotti al il CONCESSIONARIO abbia raggiunto l’eventuale limite di credito concessogli, fino a quando non sia rientrato in tale limite; e/o
Salvo diversa decisione della CONCEDENTE, i Prodotti verranno consegnati presso la sede del CONCESSIONARIO dai vettori scelti dalla CONCEDENTE ed il costo del loro trasporto sarà addebitato contestualmente al prezzo dei beni forniti e alle stesse condizioni.
Il rischio dei danni intervenuti nel corso del trasporto dei Veicoli dalle fabbriche fino alla sede del CONCESSIONARIO è a carico della CONCEDENTE. II CONCESSIONARIO dovrà tuttavia accettare la consegna di tutti i prodotti, anche se danneggiati ed inviare, con le modalità indicate di volta in volta dalla CONCEDENTE ai suoi Concessionari, alla CONCEDENTE o alle compagnie d’assicurazione da questa indicate le richieste di risarcimento.
Il rischio dei danni e/o delle perdite intervenute durante il trasporto delle Parti di Ricambio è a carico del CONCESSIONARIO. La CONCEDENTE è delegata a stipulare eventuali polizze assicurative a copertura di tali rischi per conto e a spese dei Concessionari. Il CONCESSIONARIO dovrà osservare le procedure concordate tra la CONCEDENTE e la compagnia di assicurazione riguardanti le domande di risarcimento.
Salvo diversa decisione della CONCEDENTE, il pagamento di ciascun Prodotto e di ogni fornitura di Parti di Ricambio dovrà essere effettuato prima della consegna dal CONCESSIONARIO.
In tutti i casi in cui, nel corso del rapporto disciplinato dal presente contratto, la CONCEDENTE decida di operare in deroga a quanto convenuto nel comma precedente e consegnare al CONCESSIONARIO i Prodotti prima che il relativo prezzo sia stato pagato dal CONCESSIONARIO, il diritto di proprietà ad esso relativo si trasferisce al CONCESSIONARIO solo se e quando CONCEDENTE ne riceva l’integrale pagamento.
Nel periodo compreso tra il momento della consegna dei Prodotti al CONCESSIONARIO e quello del suo pagamento al CONCEDENTE il CONCESSIONARIO avrà la mera detenzione del Veicolo con l’obbligo di custodirli e di non utilizzarli in alcun modo.
In caso di mancato pagamento nel termine indicato dalla CONCEDENTE, la CONCESSIONARIA dovrà restituire i Prodotti alla CONCEDENTE.
Qualsiasi Prodotto potrà essere modificato e la sua produzione potrà essere interrotta in qualsiasi momento, senza che ciò comporti responsabilità alcuna nei confronti del CONCESSIONARIO.
Articolo 15 PREZZI DI RIVENDITA
La CONCEDENTE potrà emettere listini dei prezzi relativi alla vendita al pubblico dei Prodotti da essa raccomandati.
Il CONCESSIONARIO sarà tuttavia libero di determinare i prezzi e gli sconti che intende praticare in relazione alle sue vendite.
Articolo 16 ISPEZIONI
II CONCESSIONARIO si obbliga a consentire alle persone incaricate dalla CONCEDENTE di accedere nei locali del CONCESSIONARIO” durante l’orario di apertura al pubblico al fine di ispezionare i Prodotti, prestando la pù ampia collaborazione.
Articolo 18 USO DI MARCHI O DI DENOMINAZIONI COMMERCIALI DELLA CONCEDENTE
II CONCESSIONARIO è tenuto ad usare il marchio …………………. di proprietà della CONCEDENTE al solo fine di identificare e pubblicizzare i prodotti, manifestando chiaramente nei confronti dei terzi la propria qualifica di CONCESSIONARIO della CONCEDENTE.
Il CONCESSIONARIO si impegna, anche dopo la cessazione del rapporto, a non depositare nè far depositare il marchio …………………. ovvero altri marchi, nomi o distintivi registrati o usati dalla CONCEDENTE, nella zona o altrove.
Il CONCESSIONARIO fornirà alla CONCEDENTE le notizie in suo possesso ed agirà con correttezza ed in buona fede per assicurare che gli affari dallo stesso procurati durante la vigenza del presente contratto vengano portati regolarmente a conclusione anche dopo l’eventuale risoluzione o cessazione del rapporto, obbligandosi a prestare la sua opera in tal senso.
Articolo 19 OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Per tutta la durata del rapporto e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data della sua cessazione, sia la CONCEDENTE che il CONCESSIONARIO si obbligano a tutelare la segretezza delle Informazioni riservate con lo stesso grado di diligenza che devono dedicare alle proprie informazioni aventi la stessa natura. E’ salva la facoltà della CONCEDENTE di liberamente comunicare, ove necessario, le Informazioni riservate all’interno della propria organizzazione di concessionari.
Articolo 20 DURATA DEL RAPPORTO E RISOLUZIONE
Preavviso
II rapporto disciplinato dal presente contratto è a tempo indeterminato.
Ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto facendo pervenire all’altra una apposita comunicazione scritta con un preavviso di —— mesi.
Risoluzione con effetto immediato
La CONCEDENTE, impregiudicato ogni altro suo diritto, può risolvere con effetto immediato il presente contratto facendo pervenire al CONCESSIONARIO una idonea comunicazione scritta in tal senso, ove si verifichi uno qualsiasi dei seguenti eventi:
- morte, incapacità fisica o mentale o scomparsa del titolare o socio o azionista essenziale del CONCESSIONARIO;
- messa in liquidazione del CONCESSIONARIO;
III. insolvenza del CONCESSIONARIO, richiesta da parte di Terzi o da parte del CONCESSIONARIO di dichiarazione di fallimento, dichiarazione di fallimento del CONCESSIONARIO, amministrazione controllata del CONCESSIONARIO, cessione dei beni del CONCESSIONARIO in favore dei creditori;
- cessione totale o parziale del presente contratto o cessione di un ramo d’azienda del CONCESSIONARIO che intervenga senza il previo formale consenso del CONCEDENTE;
- modificazioni effettuate in una o più soluzioni, che riguardino più del ….. per cento della titolarità dell’impresa concessionaria o della sua composizione sociale o modificazioni nella amministrazione del CONCESSIONARIO che intervengano senza il previo formale consenso del CONCEDENTE;
- disaccordo tra soci e/o tra amministratori del CONCESSIONARIO che influenzi negativamente le attività, la reputazione commerciale del CONCESSIONARIO o gli interessi del CONCEDENTE;
VII. condanna del titolare, di un socio o di un amministratore del CONCESSIONARIO per qualsiasi reato che leda la reputazione commerciale del CONCESSIONARIO o gli interessi del CONCEDENTE;
VIII. omesso pagamento da parte del CONCESSIONARIO di qualsiasi somma dovuta al CONCEDENTE per la fornitura di Prodotti, entro il termine perentorio assegnato dal CONCEDENTE con formale intimazione;
Articolo 21 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO CONSEGUENTI ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Per effetto della cessazione del rapporto il CONCESSIONARIO perderà la qualifica di Concessionario, e conseguentemente:
- dovrà entro ……. giorni dalla intervenuta cessazione cedere gratuitamente alla CONCEDENTE tutti i contratti non ancora eseguiti relativi alla vendita di Prodotti consegnando contestualmente alla cessione tutte le somme corrisposte dai clienti in relazione ad essi;
- dovrà indicare a tutti coloro che richiedano interventi in garanzia il nominativo del nuovo Concessionario scelto dalla CONCEDENTE;
- dovrà rimuovere immediatamente tutte le insegne che portino qualsiasi marchio o denominazione commerciale appartenente alla CONCEDENTE.
- dovrà astenersi dal compiere qualsiasi atto che possa indurre la clientela a ritenere che sia ancora un Concessionario della CONCEDENTE;
Il CONCESSIONARIO avrà il diritto di vendere alla CONCEDENTE o a Terzi da questa indicati, entro un mese dalla data dì cessazione del rapporto:
- tutti o parte dei Prodotti, in relazione ai quali il pagamento sia stato già effettuato e che si trovino nelle scorte del CONCESSIONARIO al momento della cessazione del rapporto, purché siano integri, per un prezzo pari a quello in vigore alla data della cessazione del rapporto al netto di ogni sconto o incentivo concesso in relazione al loro acquisto;
- tutte le Parti di Ricambio giacenti nelle scorte del CONCESSIONARIO al momento della cessazione del rapporto, che siano state acquistate presso la CONCEDENTE nei dodici mesi precedenti e che siano integre e vendibili come nuove, anche per quanto riguarda l’imballaggio, per un prezzo pari a quello in vigore alla data della cessazione del rapporto al netto di ogni sconto o incentivo concesso in relazione al loro acquisto, nonché
- tutte le attrezzature di proprietà del CONCESSIONARIO al momento della cessazione del rapporto, che siano state acquistate nel quinquennio precedente tale data, che siano del tipo indicato dalla CONCEDENTE al CONCESSIONARIO come essenziale per l’assistenza specifica dei Prodotti e che siano in buone condizioni tenuto conto della normale usura, per un prezzo pari a quello pagato per il loro acquisto.
Il CONCESSIONARIO dovrà approntare le Parti di ricambio e le attrezzature speciali oggetto della vendita in modo idoneo al loro trasporto e metterle a disposizione dell’acquirente, presso la propria sede. Dovrà inoltre mettere a disposizione presso la propria sede i Veicoli che intende vendere unitamente ai documenti necessari alla loro immatricolazione, fatturare i beni venduti e – su richiesta della CONCEDENTE – fornire idonee garanzie bancarie contro il rischio della evizione e della revocatoria fallimentare.
Le somme dovute in relazione a tali vendite, saranno pagate dopo che siano decorsi trenta giorni dalla messa a disposizione al CONCEDENTE.
Articolo 22 DIRITTO DI PRELAZIONE DELLA CONCEDENTE
Il CONCESSIONARIO concede alla CONCEDENTE, per sé o per Terzi da nominare, il diritto di prelazione con riguardo all’eventuale compravendita, alla locazione o alla sublocazione di tutti o di parte degli immobili di cui all’articolo 7) che il CONCESSIONARIO intenda stipulare entro dodici mesi dalla data di cessazione del rapporto.
A tal fine il CONCESSIONARIO dovrà comunicare alla CONCEDENTE gli elementi essenziali delle eventuali offerte di Terzi e/o il corrispettivo che intende conseguire al riguardo e attendere per sessanta giorni la decisione della CONCEDENTE sull ‘eventuale esercizio del diritto di prelazione.
Articolo 23 NATURA DEL RAPPORTO
Le parti si danno vicendevolmente atto che con il presente contratto non hanno inteso in alcun modo costituire tra loro un rapporto di mandato, di agenzia o di rappresentanza commerciale.
Il CONCESSIONARIO non potrà in alcun caso agire in nome o per conto della CONCEDENTE.
Articolo 24 CESSIONE DEL PRESENTE CONTRATTO O DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI DA ESSO NASCENTI
Stante la sua natura strettamente personale il presente contratto non potrà essere dalle parti ceduto a terzi senza il consenso scritto dell’altra parte.
Articolo 25 CONVENZIONI DEROGATIVE O COMPLEMENTARI
Ogni deroga al presente contratto dovrà essere pattuita per iscritto dalle parti e dalle stesse sottoscritta a pena di sua efficacia.
Articolo 26 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che insorga tra le parti da o in connessione con il presente contratto, ivi comprese quelle riguardanti la sua interpretazione ed esecuzione, le parti convengono quale Foro competente esclusivo quello dove ha sede la CONCEDENTE.
Concedente Concessionario
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, secondo comma, c.c. e 1342 c.c., le parti approvano specificamente ed espressamente le seguenti clausole:
Articolo 2 RAPPORTO CON I CLIENTI
Articolo 3 ZONA.OBIETTIVI DI VENDITA. SCORTE. PARTI DI RICAMBIO
Articolo 5 OBBLIGO DI ASSISTENZA AI CLIENTI
Articolo 8 PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ ANNUALE
Articolo 10 ATTIVITÀ FUORI ZONA
Articolo 12 VENDITA DI PRODOTTI CONCORRENTI E CONTRATTI CON TERZI
Articolo 13 DIVIETO DEL CONCESSIONARIO DI FABBRICARE PRODOTTI CONCORRENTI
Articolo 14 ORDINI DEL CONCESSIONARIO, CONDIZIONI DI FORNITURA E MODIFICHE DEI MODELLI DI PRODOTTO
Articolo 16 ISPEZIONI
Articolo 18 USO DI MARCHI O DI DENOMINAZIONI COMMERCIALI DELLA CONCEDENTE
Articolo 19 OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Articolo 21 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO CONSEGUENTI ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Articolo 22 DIRITTO DI PRELAZIONE DELLA CONCEDENTE
Articolo 24 CESSIONE DEL PRESENTE CONTRATTO O DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI DA ESSO NASCENTI
Articolo 26 FORO COMPETENTE
Il Concessionario