CONTRATTO ESTIMATORIO

Tra:

(se società) Alfa in persona del suo legale rappresentante pro tempore,  con sede in ………….., via …………., n. …., Cod. Fisc. ……………………., P.IVA …………………., (se persona fisica) Alfa residente in ……………, via ……………, n …  Cod. Fisc. …………………., P.IVA ……………….., iscritta/o presso la CCIAA di …………. , registro delle imprese n. ……,

 e

(se società) Beta in persona del suo legale rappresentante pro tempore,  con sede in ………….., via …………., n. …, P.IVA ………………, Cod. Fisc. …………………., (se persona fisica) Beta, residente in ……………, via ……………, n …  Cod. Fisc. …………………., P.IVA ……………….., iscritta/o presso la CCIAA di …………. , registro delle imprese n. ……,

si conviene e si stipula quanto segue.

1) Alfa consegna a Beta i seguenti beni mobili qui descritti:

……………………………………….,

……………………………………….,

……………………………………….

2) Le parti convengono che il prezzo di stima dei predetti beni è pari ad Euro ………. .

3) La consegna di cui sopra avviene affinché i beni stessi vengano venduti da Beta a terzi od anche a sé stesso.

4) La vendita dei beni affidati, sopra individuati e descritti, dovrà avvenire entro e non oltre la data del ………. .

5) Beta si obbliga a pagare il prezzo di stima di cui al punto 2) e pari ad euro ………. entro la data del ……….

6) Alla scadenza della data di cui al punto 4), i beni che risulteranno invenduti verranno restituiti ad Alfa, deducendone il prezzo dalla somma totale.

7) La restituzione dei beni invenduti in luogo del loro pagamento potrà avvenire solo se i beni stessi non presentino vizi, difetti, abrasioni, o deficienze, eventualmente diverse da quelle che risultavano già presenti in sede di descrizione degli stessi.

8) Beta si obbliga a custodire diligentemente i beni affidatigli, ma egli dovrà comunque pagare, al loro prezzo di stima, i beni di cui per qualsiasi motivo abbia perduto la disponibilità.

9) Le spese del presente contratto sono poste a carico di ………. .

10) Per quanto qui non previsto, al presente contratto troveranno applicazione le norme di cui al Codice civile e specificatamente gli artt. 1556 e ss c.c.

Luogo e data, ……………….

      Alfa                                                                                                   Beta
 

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1) Art. 1556 (Nozione)

Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

Art. 1557 (Impossibilità di restituzione)

Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall’obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

Art. 1558 (Disponibilità delle cose)

Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro  finché non ne sia stato pagato il prezzo.

Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.