CLAUSOLA DI ESCLUSIVA A FAVORE DEL SOMMINISTRANTE

Le parti stipulanti stabiliscono espressamente che parte somministrata non potrà ricevere da terzi prestazioni della stessa specie, natura ed entità già oggetto del presente contratto, né, salvo patto contrario, potrà provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del presente contratto.