Disposizioni regolamentari AEC 1.12.1989
Il giorno 1° dicembre 1989 in Roma, tra le stesse parti stipulanti che hanno sottoscritto in data odierna l’accordo economico collettivo 1° dicembre 1989 si è stipulato il presente accordo per provvedere alla redazione delle disposizioni regolamentari di cui agli artt. 8 e 11 dell’accordo economico 1° dicembre 1989 in sostituzione del regolamento stipulato con accordo del 30 giugno 1969 recepito con accordo del 22 giugno 1972.
Le seguenti disposizioni regolamentari relative agli artt. 8 e 11 dell’accordo economico collettivo hanno la stessa decorrenza e durata dell’accordo economico collettivo del 1° dicembre 1989 e scadranno il 31 dicembre 1991.
I – Disposizioni regolamentari per l’accantonamento dell’indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia o rappresentanza commerciale
Art. 1
L’accantonamento dell’indennità dovuta a norma dell’art. 11 dell’accordo economico collettivo del 1° dicembre 1989, in caso di scioglimento del contratto di agenzia o rappresentanza commerciale verrà effettuato in costanza di rapporto presso il “Fondo per la risoluzione del rapporto”, gestito dall’ENASARCO. Sull’ammontare delle somme versate dalle ditte l’Ente corrisponderà alle ditte medesime l’interesse annuo del 4%.
Il fondo provvede alla erogazione agli agenti o rappresentanti dell’indennità per la risoluzione del rapporto.
Art. 2
Le ditte tenute all’applicazione dell’accordo del 1° dicembre, hanno l’obbligo di iscrivere i propri agenti o rappresentanti al Fondo entro tre mesi dall’inizio del rapporto di agenzia o rappresentanza, comunicando la data di inizio del rapporto stesso e le generalità dell’agente o rappresentante opportunamente documentate da certificati anagrafici, forniti dall’interessato, ed il relativo domicilio, specificando, quando l’agente o rappresentante sia una società per azioni, o in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, la denominazione di essa.
Le ditte sono tenute a comunicare la variazione del domicilio ed i dati anagrafici dell’agente o rappresentante in base ai documenti forniti dall’interessato.
Nel caso in cui l’agente o rappresentante sia una Associazione di fatto, una Società semplice, collettiva o in accomandita semplice, l’iscrizione di essa all’Ente deve essere effettuata dalla ditta mentre i dati relativi ai singoli soci e la precisazione delle percentuali dei versamenti da accreditare ad ognuno di essi debbono essere forniti a cura della Società agente o rappresentante.
I soci delle Società indicate nel comma precedente possono esercitare individualmente i diritti derivanti dall’iscrizione all’Ente che darà comunicazione alla Società a cui l’interessato partecipa di tutti i provvedimenti adottati.
Le ditte comunicheranno all’Ente la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza entro un mese dalla cessazione stessa.
Art. 3
Le somme dovute per l’indennità per la risoluzione del rapporto sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) saranno trasmesse al Fondo entro il 31 marzo successivo.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno solare gli scaglioni di cui all’art. 11 dell’accordo del 1° dicembre 1989 saranno ridotti in proporzione ai mesi di durata del rapporto nell’anno solare stesso.
I versamenti dovranno essere accompagnati con una distinta da cui risulti chiaramente la causale del versamento riferita a ciascun agente o rappresentante.
Qualora il versamento sia effettuato con vaglia postale o sul c/c postale dell’ENASARCO, debbono essere riportati sulla distinta gli estremi del bollettino postale.
La ricevuta dei versamenti viene rilasciata direttamente dall’Ente, a meno che essi non siano effettuati per vaglia postale o sul c/c postale dell’Ente stesso, nel qual caso le relative ricevute tengono luogo di quelle dell’Ente.
Gli obblighi derivanti all’Ente per effetto del versamento sorgono dalla data di ricezione dei singoli versamenti.
Il versamento al Fondo delle somme dovute esaurisce gli obblighi posti a carico delle ditte dall’art. 11 dell’accordo economico collettivo del 1° dicembre 1989.
Art. 4
Le ditte che omettono l’iscrizione dei propri agenti o rappresentanti a norma del precedente art. 2 rimangono responsabili dei versamenti relativi alle provvigioni liquidate dall’inizio del rapporto fino alla data di iscrizione dell’agente o rappresentante all’Ente, gravati degli interessi di mora, in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto, ma comunque non superiore al 20% annuo.
Sono altresì tenute alla corresponsione degli interessi di mora in misura pari a quella suddetta le ditte che effettuino il versamento oltre il termine previsto dal precedente art. 3.
La corresponsione degli interessi decorre dalla data in cui le somme avrebbero dovuto essere versate e viene effettuata su richiesta dell’Ente.
E’ tuttavia in facoltà dell’Ente di dispensare dal pagamento degli interessi di mora quando la mancata tempestiva iscrizione degli agenti o rappresentanti e il ritardo nel versamento dipenda obiettivamente da causa non imputabile alle ditte.
Art. 5
L’Ente istituisce nella gestione “Indennità per la risoluzione del rapporto” per ciascun agente o rappresentante conti individuali in cui annota i versamenti effettuati dalle ditte sotto la data della avvenuta ricezione di essi.
Su detti conti devono essere annotati altresì tutti gli accreditamenti derivanti da attribuzione di utili o da altre cause, nonchè gli eventuali addebiti posti a carico di ciascun agente o rappresentante.
Art. 6
L’Ente, all’atto della istituzione del primo conto di ciascun agente o rappresentante, rilascia all’interessato un certificato di iscrizione.
Nel trimestre successivo alla data di approvazione del bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario, l’Ente trasmette a ciascun iscritto un riepilogo dei conti ad esso intestati nella gestione “Indennità per la risoluzione del rapporto” da cui risultino, in relazione a ciascuna ditta mandante, i versamenti accreditati alla data di chiusura dell’esercizio stesso.
Entro la stessa data l’Ente provvederà ad inviare alle ditte un estratto conto delle somme versate per l’indennità di risoluzione del rapporto ed a comunicare l’ammontare degli interessi di cui al precedente art. 1.
Trascorsi tre mesi dall’invio del riepilogo, ove non pervengano reclami, esso si intende approvato dagli interessati.
II – Disposizioni regolamentari per la stipulazione delle polizze assicurative infortunio e ricoveri ospedalieri
In relazione a quanto stabilito dall’art. 8 dell’accordo economico collettivo , valgono le seguenti disposizioni regolamentari per la stipulazione delle polizze assicurative.
1) Persone assicurate Si intendono comprese nell’assicurazione tutte le persone che operano in forma individuale, nonchè i soci di società di persone, che abbiano un mandato di agenzia o di rappresentanza commerciale, senza alcuna limitazione di anzianità e cioè dal momento in cui viene conferito il mandato, ma con le limitazioni previste dalle condizioni generali di assicurazione.
Nell’ipotesi di società di persone, la copertura e la garanzia dei rischi verrà ridotta proporzionalmente al numero dei soci (Es. per due soci la copertura e la garanzia dei rischi è ridotta al 50% pro capite; per tre soci al 33% pro capite; per quattro soci al 25% pro capite, e così via).
2) Oggetto dell’assicurazione L’assicurazione copre i seguenti rischi derivanti da infortunio professionale ed extra professionale:
- a) in caso di morte: liquidazione di L. 65 milioni;
- b) in caso di invalidità permanente totale o comunque non inferiore all’80%: liquidazione di L. 80 milioni.
Nel caso b) il capitale sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla percentuale di invalidità riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire da un minimo del 6%.
L’assicurazione, inoltre, garantisce la corresponsione di una diaria giornaliera di L. 25.000 per 60 giorni per anno assicurativo, nei casi di ricovero ospedaliero (sia in cliniche pubbliche che private) dovuto ad infortunio, a malattia o ad accertamenti diagnostici, seguito o non da intervento, senza alcun periodo di franchigia, fatta comunque salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa.
Gli importi di cui sopra decorrono dal 1° ottobre 1989.
Per la definizione degli eventi coperti da assicurazione e per la regolamentazione del rapporto assicurativo, vale quanto disposto dalle condizioni generali di assicurazione e dalle relative deroghe e condizioni particolari.
3) Adempimenti delle parti All’atto del conferimento del mandato, l’agente o rappresentante comunicherà, su richiesta della impresa artigiana mandante, l’entità numerica di eventuali altri mandati di agenzia o rappresentanza con imprese artigiane che applicano il presente accordo.
L’agente è altresì tenuto a comunicare le successive variazioni inerenti alla situazione precedentemente dichiarata, con riferimento a quella in essere al 31 dicembre di ciascun anno.
Ad analoghi obblighi sono tenute le società di agenzia ricomprese nell’assicurazione, le quali comunicheranno altresì i nominativi dei soci, nonchè tutte le successive variazioni.
La impresa artigiana, dal momento dell’instaurazione del rapporto provvederà alla stipulazione della polizza, ovvero all’inserimento nella polizza già in atto del nominativo dell’agente da assicurare, dando comunicazione del conferimento del mandato all’impresa assicuratrice nei modi e termini convenuti con la stessa. Contemporaneamente, l’impresa artigiana mandante indicherà all’agente l’impresa presso la quale egli è stato assicurato.
In caso di evento indennizzabile l’agente o chi per lui provvederà direttamente, nei confronti dell’impresa assicuratrice, alle incombenze dalla stessa dettate e comunicategli per il conseguimento delle prestazioni assicurative.
4) Determinazione del premio assicurativo Il premio, riferito a tutti i rischi sopra ricordati, è determinato in misura annua pro-capite.
Nel caso che uno stesso agente abbia più mandati di agenzia con altre imprese, il premio viene proporzionalmente ridotto nel modo seguente:
– caso di 2 mandati: premio ridotto al 50% a carico di ciascuna ditta mandante;
– caso di 3 mandati: premio ridotto al 33% a carico di ciascuna ditta mandante;
– caso di 4 mandati: premio ridotto al 25% a carico di ciascuna ditta mandante;
– caso di 5 mandati: premio ridotto al 20% a carico di ciascuna ditta mandante;
– e così via.
A fronte della suddetta riduzione del premio corrisponde una riduzione della garanzia, in quanto la garanzia globale viene cumulativamente raggiunta dal versamento pro quota delle diverse ditte mandanti.
5) Pagamento e frazionamento del premio assicurativo
Il premio annuo pro capite dovrà essere versato nella misura intera dovuta per tutti gli agenti operanti per conto della ditta mandante alla data del 1° gennaio.
Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 gennaio, con la clausola di validità provvisoria della polizza nella misura di tale versamento.
Per i mandati conferiti e per quelli venuti a cessare nel corso dell’anno si provvederà mediante conguaglio annuale entro la stessa data del 31 gennaio, ovviamente per i movimenti dell’anno precedente. Ai fini di tale conguaglio il premio annuo pro capite sarà frazionato in dodicesimi per tener conto dei mesi in cui l’agente ha effettivamente operato per conto della casa mandante.
Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno computate come mese intero.
Nella fase di prima applicazione, il premio sarà computato pro rata dalla data di stipulazione della polizza fino al 31 dicembre successivo.
6) Cumulabilità Le garanzie prestate in forza della polizza di cui al presente regolamento sono indipendenti da qualsiasi altra assicurazione. In particolare, è escluso il diritto di rivalsa dell’impresa assicuratrice, nel caso di indennizzo dovuto da parte di terzi all’agente o rappresentante assicurato.
7) Polizza cumulativa con unica società assicuratrice In accoglimento delle richieste avanzate dalle Federazioni nazionali degli agenti e rappresentanti firmatarie dell’accordo economico collettivo 1° dicembre 1989 le Confederazioni dell’artigianato si impegnano a fare in modo che la copertura dei rischi oggetto dell’assicurazione di cui al presente regolamento sia effettuato dalle imprese artigiane mandanti mediante la stipulazione di polizza cumulativa, con una sola Società assicuratrice, il cui nominativo sarà comunicato alle predette Organizzazioni.
Per l’anzianità maturata dagli agenti o rappresentanti fino alle date del 31 dicembre 1992 o del 31 dicembre 1993 resta confermata la regolamentazione dettata dai citati artt. 10, 11, 12 e 13 dell’A.E.C. 1° dicembre 1989.