A.N. 1994 Agenti di assicurazione
Accordo nazionale 28 luglio 1994 Agenti di assicurazione
L’ anno 1994 il giorno 28 luglio in Milano
tra l’ Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA)
e il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA)
e L’ Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione (UNAPASS)
si e’ stipulato il seguente Accordo Nazionale Agenti.
Art. 1 Sfera di applicazione dell’ Accordo
I comma – Il presente Accordo regola esclusivamente i rapporti tra gli agenti di assicurazione iscritti all’ Albo nazionale degli agenti di assicurazione e le imprese autorizzate all’ esercizio dell’ assicurazione.
II comma – Esso non si applica:
– ai subagenti comunque denominati, operanti per le agenzie in gestione libera (anche se gestite interinalmente dalle imprese);
– ai collaboratori subordinati delle imprese, gerenti agenzie in economia;
– agli agenti operanti per le gestioni in economia non professionisti o sprovvisti di ufficio autonomo o a loro carico, per i quali valgono le norme stabilite dal relativo Accordo stipulato il 25-6-1975.
Nota a verbale – Il presente Accordo regola anche i rapporti agenziali relativi a rappresentanze generali per l’ Italia di imprese estere.
Il presente Accordo non si applica alla ALA Assicurazioni spa, alla SARA Assicurazioni spa e alla SARA Vita spa
Il presente Accordo sara’ applicabile all’ INA e alle Assicurazioni d’ Italia soltanto previa approvazione da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione, eccezion fatta per gli agenti di citta’ di Roma per i quali il presente Accordo trova immediata applicazione.
Scambio di lettere – ANIA, SNA ed UNAPASS confermano che l’ applicazione dell’ Accordo nazionale agenti ai soli <<agenti di citta’>> professionisti e’ stata convenuta con l’ intento, comune alle Parti, di perseguire per ogni via la professionalita’ dell’ intera categoria agenziale.
Si conferma al riguardo che e’ agente professionista colui che dedica la massima parte del suo tempo e la sua opera professionale all’ incarico affidatogli e che non esercita altra attivita’ imprenditoriale o lavorativa subordinata od autonoma, se non in via meramente occasionale o marginale.
Art. 3 Esercizi annuali – Provvigioni – Premi
Nel testo delle norme che seguono il termine <<esercizio>> designa un periodo continuativo di 12 mesi decorrenti dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno; con la parola <<provvigioni>>, negli artt. 12, 12 bis, 13 e da 27 a 33, si intendono tutti i compensi provvigionali al netto di storni e rimborsi conseguenti ad annullamenti, sostituzioni o riduzioni di contratti; con il termine <<premi>> si intendono i premi e gli accessori al netto di tasse ed imposte.
Art. 4 Cauzione
I comma – L’ impresa puo’ chiedere all’ agente di prestare cauzione a garanzia dell’ adempimento di ogni obbligazione assunta. L’ agente puo’ prestare la cauzione in contanti o titoli o in forma fideiussoria bancaria o assicurativa. L’ ammontare della cauzione, gli eventuali criteri di adeguamento, l’ ente fideiussore e le condizioni della fideiussione sono concordati dalle parti.
II comma – Se costituita in contanti, la cauzione e’ fruttifera a favore dell’ agente almeno degli interessi al tasso legale; se in titoli, e’ di spettanza dell’ agente il relativo reddito.
III comma – L’ agente puo’ chiedere in ogni momento del rapporto che i contanti o titoli costituenti la sua cauzione vengano depositati a proprio nome ma con vincolo di garanzia a favore dell’ impresa, presso un istituto di credito di comune gradimento.
IV comma – Fino alla definitiva concorde chiusura dei conti, l’ agente non puo’ invocare la compensazione fra la cauzione e gli importi da lui comunque dovuti all’ impresa. La cauzione e’ restituita all’ agente o suoi eredi non oltre 12 mesi dalla data dello scioglimento del contratto di agenzia, sempre che sia stato versato all’ impresa quanto ad essa spettante e siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi di cui all’ art. 23.
V comma – Tuttavia, se dodici mesi dopo la data di scioglimento del contratto di agenzia non sia ancora avvenuta la definitiva chiusura dei conti o sia pendente una controversia giudiziale, ad istanza dell’ impresa o di terzi, comunque inerente l’ incarico agenziale, la cauzione viene svincolata soltanto dopo la definitiva concorde chiusura dei conti o dopo la definizione della predetta controversia, salvo che non sia stata sostituita da apposita polizza o da fideiussione bancaria.
VI comma – Sono fatte salve le diverse norme aziendali che risultino complessivamente piu’ favorevoli agli agenti.
Norma transitoria – La facolta’ dell’ agente, prevista dal I comma, di optare per la costituzione della cauzione in forma fideiussoria, bancaria o assicurativa, e’ applicabile anche alle cauzioni gia’ costituite; tale facolta’ dovra’ esercitarsi mediante comunicazione scritta all’ impresa entro tre mesi dalla data di effetto del presente Accordo.
Art. 5 Procuratore dell’ agente
L’ agente puo’ avvalersi di procuratori, purche’ graditi all’ impresa e risponde del loro operato.
Art. 6 Esclusiva: Regimi
Il contratto di agenzia si basa sui seguenti regimi relativamente all’ esclusiva:
Regime 1: Agente in esclusiva bilaterale assoluta.
Regime 2: Agente in esclusiva di marchio con esclusiva di territorio nei soli confronti di altre agenzie.
Regime 3: Agente in esclusiva di marchio senza esclusiva di territorio.
Regime 4: Agente senza esclusiva di marchio ne’ di territorio.
Art. 6 bis Esclusiva: Profili
I comma – Regime 1: Agente in esclusiva bilaterale assoluta:
- a) L’ agente non puo’ svolgere attivita’ di intermediazione assicurativa per conto di altre imprese, salvo preventiva autorizzazione scritta e salvo quanto previsto dal comma II del successivo art. 6 ter.
- b) L’ impresa, nella zona assegnata all’ agente e per gli stessi rami, non puo’ conferire altri incarichi agenziali ne’ operare attraverso agenzie in economia ne’ raccogliere affari direttamente o indirettamente salvo che:
– conferendo incarico ad agenzie di impresa appartenente allo stesso gruppo finanziario, sempreche’ l’ incarico sia conferito limitatamente ai rami che quest’ ultima non esercita;
– avvalendosi di produttori dipendenti previsti dal CCNL del settore assicurativo, nonche’ di produttori di terzo gruppo ancora esistenti; in tal caso per il primo anno l’ agente ha diritto ad una interessenza non inferiore a 1/10 delle provvigioni previste dal contratto di agenzia; per gli anni successivi gli affari stessi fanno parte del portafoglio dell’ agenzia a tutti gli effetti. L’ impresa che si avvalga di produttori ne coordinera’ l’ attivita’ con gli agenti territorialmente interessati d’ intesa con questi ultimi.
II comma – Regime 2: Agente in esclusiva di marchio con esclusiva di territorio nei soli confronti di altre agenzie:
- a) L’ agente non puo’ svolgere attivita’ di intermediazione assicurativa per conto di altre imprese, salvo preventiva autorizzazione scritta e salvo quanto previsto dal comma II del successivo art. 6 ter.
- b) L’ impresa, nella zona assegnata all’ agente e per gli stessi rami, non puo’ costituire agenzie in economia ne’ conferire altri incarichi agenziali, sempre che non si tratti di agenzie di impresa appartenente allo stesso gruppo finanziario e l’ incarico sia conferito limitatamente ai rami che quest’ ultima non esercita.
Salvo quanto precede, l’ impresa, nella zona assegnata all’ agente, puo’ operare senza obblighi nei suoi confronti.
III comma – Regime 3: Agente in esclusiva di marchio senza esclusiva di territorio:
- a) L’ agente non puo’ svolgere attivita’ di intermediazione assicurativa per conto di altre imprese, salvo preventiva autorizzazione scritta e salvo quanto previsto dal comma II del successivo art. 6 ter.
- b) L’ impresa, nella zona assegnata all’ agente, puo’ operare senza obblighi nei suoi confronti.
IV comma – Regime 4: Agente senza esclusiva di marchio ne’ di territorio:
- a) L’ agente puo’ svolgere attivita’ di intermediazione assicurativa per conto di piu’ imprese.
- b) L’ impresa, nella zona assegnata all’ agente, puo’ operare senza obblighi nei suoi confronti.
- c) L’ impresa e’ tenuta a comunicare preventivamente all’ agente l’ affidamento di altri incarichi agenziali nella stessa zona e l’ agente e’ tenuto a comunicare preventivamente all’ impresa l’ assunzione di altri incarichi agenziali.
- d) Il conferimento di piu’ incarichi ad uno stesso agente da parte di piu’ imprese appartenenti ad uno stesso gruppo finanziario non comporta l’ applicazione del Regime 4.
Nota a verbale – SNA ed UNAPASS confermano all’ ANIA che nella locuzione <<attivita’ di intermediazione assicurativa per conto di altre imprese>> si intende ricompresa qualunque attivita’ tendente alla promozione, conclusione, distribuzione e gestione di affari assicurativi, in qualsivoglia forma esercitata, svolta dall’ agente, o da persone che agiscono per suo conto, in favore di imprese di assicurazione diverse dalla preponente.
SNA ed UNAPASS confermano all’ ANIA, con riferimento al Regime 4, che l’ assunzione di piu’ incarichi non fa venire meno da parte dell’ agente il dovere di rispettare gli obblighi assunti nei confronti di ogni singola impresa.
Qualora a seguito di fusione o incorporazione di imprese si verifichi la coesistenza in un territorio di piu’ agenti, tali agenti passeranno di diritto nel Regime 3, salvo che l’ agente non si trovi gia’ nel Regime 4.
Scambio di lettere – Su richiesta di SNA ed UNAPASS, l’ ANIA raccomandera’ alle proprie associate di astenersi dal creare nuove agenzie o coagenzie che manchino dei presupposti socio- economici oggettivamente necessari alla costituzione, in tempi ragionevolmente brevi, di un volume di affari tale da consentire all’ agente o agli agenti di svolgere dignitosamente il proprio incarico, fornendogli nel frattempo idonei supporti.
I predetti presupposti dovranno essere tenuti particolarmente presenti nel caso di costituzione di nuove agenzie di citta’, al fine di evitare che tale costituzione pregiudichi le possibilita’ di sviluppo delle agenzie di citta’ preesistenti.
Art. 6 ter Esclusiva: Norme comuni
I comma – L’ agente non puo’ costituire una organizzazione di lavoro o avvalersi di produttori fuori della zona dell’ agenzia; l’ agente puo’ tuttavia, fuori di detta zona, raccogliere, per effetto delle proprie relazioni personali, affari sporadici, i quali restano assegnati al portafoglio dell’ agenzia a lui affidata.
II comma – Qualora l’ impresa non eserciti o cessi di esercitare nel corso del rapporto agenziale uno o piu’ rami, l’ agente ha facolta’ di operare per altra impresa per i rami non gestiti dall’ impresa preponente, purche’ si tratti di impresa gradita a quest’ ultima. Tale gradimento non e’ richiesto se l’ altra impresa non esercita rami gestiti dall’ impresa preponente; al venire meno per qualsiasi motivo di quest’ ultima condizione, e’ necessario il gradimento dell’ impresa preponente.
III comma – I rischi Trasporti e i rischi Aviazione non rientrano nel diritto di esclusiva territoriale dell’ agente.
Nella zona assegnata all’ agente operante in Regime 1 ovvero in Regime 2, l’ impresa non puo’ autorizzare in ogni singola piazza piu’ di un agente del ramo Trasporti e del ramo Aviazione a nominare subagenti o delegati sulla stessa piazza, restando esclusa, per tutti gli agenti di una determinata piazza o di un determinato territorio, la facolta’ di nominare subagenti o delegati fuori dal territorio dell’ agenzia.
IV comma – Sono fatti salvi accordi collettivi aziendali in deroga, purche’ piu’ favorevoli per gli agenti.
Nota a verbale – Si precisa che, ai fini del III comma, dai rischi Aviazione rimangono escluse le coperture infortuni delle persone trasportate, salvo quelle derivanti da obbligo di legge o convenzioni internazionali ovvero comprese in affari riguardanti altri rischi Aviazione.
Art. 7 Competenza degli affari
I comma – L’ impresa deve riconoscere la provvigione all’ agenzia che ha acquisito l’ affare, assegnando alla stessa la relativa polizza.
II comma – Qualora l’ impresa concluda direttamente affari – esclusi quelli di cui al III comma dell’ art. 6 ter – per i quali la sede della ditta contraente o assicurata si trovi nella zona assegnata ad agente operante in Regime 1, deve assegnare a quest’ ultimo, a tutti gli effetti, le relative polizze.
III comma – Fermo quanto previsto al precedente comma II, qualora l’ impresa concluda direttamente affari – esclusi quelli di cui al III comma dell’ art. 6 ter – e la ditta contraente chieda specificamente l’ assegnazione delle relative polizze ad una agenzia in gestione libera, spetta a quest’ ultima l’ assegnazione delle polizze e la sola provvigione d’ incasso, al netto di eventuali oneri.
IV comma – Ad eccezione dei casi di riduzione del portafoglio o di trasferimenti sporadici di singole polizze di premio oggettivamente non rilevante, all’ agente, per tutta la durata dell’ incarico e per gli affari da lui acquisiti, sono riservati i diritti provvigionali inerenti ad operazioni di aumento, sostituzione e proroghe, anche qualora le stesse vengano definite non da lui ma dall’ impresa direttamente o a mezzo dei propri incaricati.
Sono altresi’ esclusi dall’ applicazione delle norme di cui al presente comma i casi in cui discipline aziendali prevedano compensi in favore dell’ agente a fronte di trasferimenti di polizze.
Nota a verbale – L’ ANIA invita le imprese a disciplinare in sede aziendale i casi di trasferimento di polizze, prevedendo compensi in favore dell’ agente che subisca il trasferimento.
Art. 8 Riduzione di incasso per cessazione di esercizio o cessione di portafoglio
Nell’ ipotesi che l’ impresa cessi dall’ esercizio di uno o piu’ rami di assicurazione o ceda ad altre imprese parte del portafoglio agenziale, spetta all’ agente – sempre che l’ avvenimento non riguardi solo qualche singola polizza – una indennita’ (da pagarsi entro 3 mesi dalla data dell’ avvenimento) calcolata ai sensi dell’ art. 25 sull’ incremento del monte premi attribuibile al portafoglio perduto, maggiorata del 100%; dei premi incassati anteriormente all’ avvenimento, relativi a detto portafoglio, si tiene conto al momento dello scioglimento del contratto di agenzia nel calcolo dell’ indennita’ di cui all’ art. 26, in quanto dovuta.
Art. 8 bis Riduzione del portafoglio di agenzia
I comma – Quando l’ impresa ritenga di disporre una riduzione del portafoglio di agenzia, anche a seguito di riduzione del territorio, deve comunicare per iscritto la proposta all’ agente in carica con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di attuazione del provvedimento.
Qualora l’ agente non accetti la proposta, l’ impresa potra’ disporre, con un ulteriore preavviso scritto di almeno 30 giorni, un provvedimento di riduzione del portafoglio nei soli limiti, da calcolare sull’ ammontare dei premi del portafoglio agenziale complessivo al momento del provvedimento, di seguito indicati per i singoli regimi di esclusiva:
- a) Per le agenzie con portafoglio fino a 1 miliardo:
Regg. 1 e 4: 20% del portafoglio agenziale complessivo.
Reg. 2: 15% del portafoglio agenziale complessivo.
Reg. 3: 10% del portafoglio agenziale complessivo.
- b) Per le agenzie con portafoglio superiore a 1 miliardo e fino a 3 miliardi:
Regg. 1 e 4: Lire 300 milioni di portafoglio + 50% del portafoglio agenziale complessivo eccedente il miliardo.
All’ agenzia dovra’ residuare un portafoglio complessivo non inferiore a lire 800 milioni.
Reg. 2: Lire 225 milioni di portafoglio + 45% del portafoglio agenziale complessivo eccedente il miliardo.
All’ agenzia dovra’ residuare un portafoglio complessivo non inferiore a Lire 850 milioni.
Reg. 3: Lire 150 milioni di portafoglio + 40% del portafoglio agenziale complessivo eccedente il miliardo.
All’ agenzia dovra’ residuare un portafoglio complessivo non inferiore a Lire 900 milioni.
- c) Per le agenzie con portafoglio superiore a 3 miliardi:
Regg. 1 e 4: Lire 400 milioni di portafoglio + 60% del portafoglio agenziale complessivo eccedente il miliardo.
All’ agenzia dovra’ residuare un portafoglio complessivo non inferiore a Lire 1.700 milioni.
Reg. 2: Lire 300 milioni di portafoglio + 55% del portafoglio agenziale complessivo eccedente il miliardo.
All’ agenzia dovra’ residuare un portafoglio complessivo non inferiore a Lire 1.875 milioni.
Reg. 3: Lire 200 milioni di portafoglio + 50% del portafoglio agenziale complessivo eccedente il miliardo.
All’ agenzia dovra’ residuare un portafoglio complessivo non inferiore a Lire 2.050 milioni.
Relativamente a ciascuna riduzione di portafoglio i limiti massimi di riduzione di portafoglio andranno diminuiti degli importi delle riduzioni di portafoglio eventualmente intervenute per la stessa agenzia e nei confronti del medesimo agente nei cinque anni anteriori, purche’ successive all’ entrata in vigore del presente Accordo.
II comma – Nel caso in cui l’ agente non sia d’ accordo sul provvedimento disposto dall’ impresa, egli ha la facolta’ di recedere dal contratto con diritto al trattamento di cui all’ art. 13, III comma e successivi e agli articoli da 25 a 33, nonche’ ad una somma aggiuntiva pari al 40% della somma aggiuntiva massima che sarebbe spettata all’ agente stesso ai sensi dell’ art. 12 bis, lett. C), terzo alinea, nel caso di recesso dell’ impresa assolutamente immotivato, con il limite minimo che, in deroga all’ impostazione generale del presente Accordo, viene fissato in lire 15.000.000 per tutti i Regimi.
III comma – Nel caso in cui l’ agente accetti il provvedimento di riduzione del portafoglio proposto o disposto dall’ impresa, egli ha diritto al pagamento, da effettuarsi entro 120 giorni dall’ avvenimento, di un’ indennita’ pari al pro-quota (vale a dire alla proporzione esistente tra il portafoglio interessato dal provvedimento di riduzione ed il portafoglio complessivo dell’ agenzia nella sua interezza) dell’ indennita’ di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33, nonche’ al medesimo pro-quota di una somma aggiuntiva, pari alle percentuali sotto indicate della somma che, con riferimento all’ intero portafoglio agenziale, sarebbe spettata all’ agente stesso ai sensi dell’ art. 12 bis, lett. C), terzo alinea, nel caso di recesso dell’ impresa assolutamente immotivato:
– per la parte di riduzione del portafoglio pari o inferiore alla meta’ del limite massimo di riduzione determinato ai sensi del primo comma, 50%;
– per la parte di riduzione del portafoglio superiore alla meta’ del limite massimo di riduzione determinato ai sensi del primo comma, 100%.
Qualora nel corso di un quinquennio intervengano piu’ riduzioni di portafoglio per la stessa agenzia e nei confronti del medesimo agente, ai fini del calcolo della somma aggiuntiva spettante in applicazione dei precedenti alinea per l’ ulteriore riduzione di portafoglio, si dovra’ utilizzare la seguente formula:
A X 50% X (B% – C% = D%) = TOT. 1
A X 100% X (E% – D% = F%) = TOT. 2
Tot. 1 + Tot. 2 = Somma aggiuntiva spettante per l’ ulteriore riduzione
ove:
A = somma aggiuntiva massima che sarebbe spettata all’ agente, al momento dell’ ulteriore riduzione, con riferimento all’ intero portafoglio agenziale, ai sensi dell’ art. 12 bis, lett. C), terzo alinea, nel caso di recesso dell’ impresa assolutamente immotivato;
B% = 1/2 del limite massimo di riduzione del portafoglio – determinato al momento dell’ ulteriore riduzione ai sensi del primo comma, escluso ultimo capoverso, del presente art. 8 bis – espresso in percentuale;
C% = percentuale di riduzioni di portafoglio gia’ computate nel quinquiennio precedente (purche’ successive all’ entrata in vigore del presente Accordo) con l’ applicazione del 50% della somma aggiuntiva come previsto al primo alinea;
D% = B% – C% = quota di portafoglio, espressa in percentuale, su cui applicare A X 50%, purche’ uguale o superiore ad E% (in caso contrario la quota di portafoglio dovra’ essere E%);
E% = ulteriore riduzione di portafoglio in quel momento eseguita, espressa in percentuale;
F% = E% – D% = quota di portafoglio, espressa in percentuale, su cui applicare AX 100%.
IV comma – In luogo dell’ indennita’ prevista al precedente III comma l’ agente – nella sola ipotesi di riduzione che interessi almeno il 35% del portafoglio agenziale – puo’ ottenere l’ immediata corresponsione dell’ indennita’ di risoluzione prevista dagli artt. da 25 a 33, nel qual caso si considera iniziato nei suoi confronti un rapporto nuovo a tutti gli effetti.
V comma – Ai fini della determinazione del 35% di cui al precedente IV comma, si sommano le singole percentuali di riduzione del portafoglio eventualmente intervenute nel corso dell’ ultimo quadriennio.
VI comma – Non costituisce riduzione del portafoglio agenziale il trasferimento di qualche singola polizza o la suddivisione di una coagenzia in piu’ agenzie in modo che all’ agente o agli agenti rimasti in carica sia affidata un’ agenzia sostanzialmente corrispondente all’ originaria quota di interessenza dell’ agenzia preesistente.
VII comma – Per i soli casi di agenti operanti in Regime 1 o in Regime 2, e’ vietato all’ impresa (salva l’ ipotesi di trasferimento di qualche singola polizza) disporre unilateralmente riduzioni del portafoglio agenziale che non siano in connessione con riduzioni del territorio di agenzia.
VIII comma – Qualora a seguito di un provvedimento di riduzione del portafoglio, venisse aperta una nuova agenzia nell’ ambito di uno stesso comune assegnato ad un agente operante in Regime 1 o in Regime 2, il precedente agente e quello di nuova nomina passeranno di diritto nel Regime 3.
Nota a verbale – A miglior chiarimento delle disposizioni recate dall’ art. 8 bis, vengono allegati esempi di calcolo sia dei limiti massimi di riduzione di portafoglio sia delle somme aggiuntive.
Art. 9 Regolamento degli storni
I comma – L’ impresa ha diritto alla rifusione della provvigione d’ acquisto (o della meta’ della provvigione d’ acquisto e incasso unificata) per la parte del contratto di assicurazione rimasta ineseguita per anticipata risoluzione o riduzione del premio o della durata.
II comma – Tale diritto non sussiste nei seguenti casi:
- a) scioglimento di polizza <<Infortuni>> e/o <<Rimborso indennita’ spese di cura o ricovero da malattia e/o infortunio>> e/o <<Malattia>> e polizza <<Responsabilita’ civile professionale>> per morte dell’ assicurato;
- b) scioglimento dovuto a sopravvenute disposizioni legislative e provvedimenti amministrativi;
- c) scioglimento o riduzione a seguito di guerra o guerra civile o di pubblica calamita’ non coperta da assicurazione ovvero demolizione di stabili per attuazione di piani regolatori;
- d) scioglimento a seguito di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, dichiarati dopo che siano state pagate almeno due annualita’ di premio. Si precisa che la non applicabilita’ della rifusione della provvigione dopo che siano state pagate almeno due annualita’ di premio, deve intendersi riferita anche alla polizza originaria e non solo alle successive polizze emesse in sostituzione per lo stesso contraente e per il medesimo rischio. Pertanto, nel caso di sostituzione del contratto con altro comportante maggior premio e/o maggiore durata, se lo scioglimento avviene prima che siano state pagate due annualita’ di premio, la rifusione della provvigione e’ dovuta dall’ agente soltanto sulla parte afferente il maggior premio e/o la maggior durata;
- e) scioglimento o riduzione per cui sia stata incassata una penale specificatamente prevista dalle condizioni di polizza. Si precisa che la provvigione sugli sconti di durata rimborsati dall’ assicurato in ogni caso di anticipata risoluzione del contratto, verra’ interamente detratta dalla parte di provvigione che l’ agente e’ tenuto a rifondere. Si precisa altresi’ che, qualora si addivenga tra impresa e contraente all’ anticipata risoluzione consensuale di una polizza, la provvigione che l’ agente e’ tenuto a rifondere sara’ limitata all’ importo eventualmente eccedente la somma incassata per la risoluzione (somma sulla quale non sara’ computata alcuna provvigione attiva);
- f) scioglimento o riduzione potestativamente disposti dall’ impresa, salvo le seguenti ipotesi:
1) scioglimeno o riduzione disposti a seguito di inesatte o manchevoli indicazioni atte a falsare la natura del rischio, ovvero conseguenti ad insolvenza del contraente, nelle quali ipotesi sussiste il diritto dell’ impresa alla rifusione provvigionale. Nel caso di dissenso sull’ insolvenza, e sempre che al recupero dei premi arretrati provveda l’ impresa, l’ agente – salvo diversa disciplina aziendale – puo’ chiedere che la rifusione provvigionale sia subordinata all’ estio negativo dell’ esperimento dell’ azione legale. In tal caso l’ agente e’ tenuto a rimborsare all’ impresa le spese legali effettivamente sostenute e non recuperate, nei limiti del doppio della provvigione d’ incasso annua;
2) scioglimento o riduzione disposti a seguito di sinistro, ma con facolta’ dell’ agente di riprendere il contratto alle condizioni delle tariffe aziendali vigenti. Nel caso di mancata ripresa, l’ importo della provvigione da rifondere e’ ridotto alla meta’ se sulla polizza siano gia’ state pagate tre annualita’ di premio. Nel caso di ripresa, invece, si procede al conguaglio provvigionale tra la vecchia e la nuova polizza.
III comma – In tutti i casi in cui si proceda, a seguito di disposizioni dell’ impresa, alla sostituzione di contratti con altri (ovvero con variazione mediante appendice) di durata inferiore, l’ ammontare della rifusione provvigionale relativa alla mancata durata residua del contratto sostituito o variato non puo’ in alcun caso superare l’ ammontare dei compensi provvigionali riconosciuti sul nuovo contratto per tutta l’ anzidetta durata. Analogamente qualora l’ impresa riduca la propria quota di rischio, l’ agente non e’ tenuto alla rifusione della provvigione per la parte di premio ridotta dall’ impresa, fermo il suo diritto alla provvigione sul nuovo premio.
IV comma – In caso di cambiamento di gestione o di trasferimento di portafoglio, l’ obbligo di rifusione provvigionale fa sempre carico all’ agente cui sono assegnate le polizze all’ atto del loro scioglimento o riduzione, intendendosi pattuito che l’ agente, nel ricevere un portafoglio, come ne gode i vantaggi, cosi’ deve sottostare ai relativi oneri.
V comma – In caso di trasferimento di singole polizze, quale ne sia la provenienza, il disposto del precedente comma vale soltanto se l’ agenzia assegnataria abbia gia’ incassata un’ annualita’ di premio all’ atto dello scioglimento o riduzione, ovvero abbia sostituito la polizza con altra; altrimenti, l’ obbligo di rifusione e’ a carico dell’ agenzia da cui proviene la polizza trasferita.
VI comma – L’ impresa addebita all’ agente uscente o ai suoi eredi gli storni di provvigione non appena sia in grado di liquidare l’ importo, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di scioglimento del contratto di agenzia.
Art. 10 Provvigioni: su premi incassati dalla Impresa, su premi incassati a mezzo cambiali, su penali di storno, su premi compensati con indennizzo di sinistri
I comma – Salvo quanto previsto dal comma successivo, la provvigione d’ incasso spetta all’ agente integralmente anche quando i premi siano stati incassati direttamente dall’ impresa o compensati con indennizzi di sinistri.
Il presente comma non si applica agli agenti di citta’ qualora l’ incarico agenziale non preveda l’ incasso dei premi.
II comma – Per i premi recuperati dall’ impresa a mezzo dei propri servizi legali, il contratto di agenzia, a scelta dell’ agente e salvo diversa pattuizione, puo’ prevedere:
- a) che all’ agente spetti la meta’ della provvigione di incasso,
- b) oppure che all’ agente spetti l’ intera provvigione d’ incasso. Nel caso di cui alla lettera b) la provvigione di incasso viene tuttavia riconosciuta al netto delle spese sostenute dall’ impresa e non recuperate.
III comma – La provvigione d’ incasso spetta all’ agente anche sugli importi, comunque denominati, da lui incassati a titolo di penale per storno di contratti.
IV comma – Ove l’ agente abbia accettato, in conformita’ alle disposizioni dell’ impresa, delle cambiali per il pagamento del premio, la provvigione gli sara’ dovuta solo all’ integrale incasso delle cambiali.
In tal caso egli non e’ responsabile del buon fine delle cambiali.
Art. 11 Imposte e tasse a carico dell’ agente
I comma – Nessuna rivalsa e’ esercitata dall’ impresa verso l’ agente in relazione a propri oneri tributari.
II comma – Sono a carico dell’ agente tutte le imposte e tasse e gli altri oneri tributari iscritti nei ruoli a suo nome o sotto quello dell’ agenzia, relativi all’ esercizio della stessa.
III comma – L’ attribuzione degli oneri tributari all’ impresa o all’ agente e’ fatta in base alle leggi ed ai regolamenti fiscali, ad eccezione delle imposte comunali relative alle insegne della sede della agenzia che sono sopportate per meta’ dall’ impresa e per meta’ dall’ agente; l’ agente ha pertanto diritto di addebitare all’ impresa gli eventuali pagamenti effettuati per conto e su invito dell’ impresa per gli oneri tributari di cui sopra.
IV comma – L’ agente e’ responsabile in proprio per le conseguenze della mancata osservanza, da parte sua o dei suoi dipendenti, delle leggi e dei regolamenti fiscali e di qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare concernente le operazioni dell’ agenzia.
Art. 12 Scioglimento del contratto
I comma – Il contratto di agenzia puo’ sciogliersi per:
- a) cancellazione dell’ agente dall’ Albo nazionale degli agenti di cui alla Legge 7-2-1979, n. 48;
- b) morte;
- c) invalidita’ totale;
- d) limiti di eta’;
- e) recesso per giusta causa.
II comma – Anche al di fuori dei casi contemplati dal comma precedente, il contratto di agenzia puo’ sciogliersi per recesso dell’ impresa o dell’ agente.
III comma – Le indennita’ di risoluzione del contratto spettanti all’ agente sono indicate negli articoli seguenti da 14 a 19.
IV comma – Nei casi di scioglimento del contratto ai sensi del I comma, lett. b) e lett. c), all’ agente cessato (o ai suoi eredi) che abbia compiuto almeno un anno di gestione e non abbia superato il 65o anno di eta’ calcolato ai sensi del II comma dell’ art. 17, spetta un’ ulteriore somma calcolata percentualmente a scaglione sull’ ammontare delle provvigioni complessivamente liquidate all’ agente medesimo nell’ esercizio precedente come dal seguente prospetto:
Anzianita‘
Scaglioni di provvigioni Da 1 a 5 anni Da 5 a 13 anni Oltre 13 anni
(Lire) compiuti compiuti compiuti
fino a 35.000.000 20% 25% 30%
da 35.000.001 a 45.000.000 15% 20% 25%
da 45.000.001 a 65.000.000 15% 15% 20%
da 65.000.001 in poi 15% 15% 15%
Detta ulteriore somma non potra’ essere inferiore a Lire 15.000.000 ne’ superiore a Lire 50.000.000.
V comma – Ai soli fini del IV comma e del computo degli anni di gestione ivi previsti, si considerano anche i precedenti incarichi agenziali svolti dall’ agente senza soluzione di continuita’ per la stessa impresa, sempre che si tratti di incarichi per la cessazione dei quali non sia gia’ stata pagata altra ulteriore somma o somma aggiuntiva o rimborso forfettario o indennita’ supplementare.
Nel caso di agente plurimandatario, gli importi degli scaglioni e dei limiti minimi e massimi fissati nel precedente IV comma si riferiscono cumulativamente a tutte le imprese preponenti; pertanto, relativamente a ciascuna impresa, in detti commi i succitati importi si intendono ridotti nello stesso rapporto esistente nell’ esercizio precedente fra l’ ammontare delle provvigioni da essa liquidate e il totale delle provvigioni liquidate da tutte le imprese.
Dalla eventuale ulteriore somma dovuta ai sensi del presente articolo deve essere dedotta la somma aggiuntiva eventualmente corrisposta ai sensi dell’ art. 8 bis, nel caso in cui i due eventi intervengano nel medesimo esercizio.
VI comma – Le somme di cui al IV comma saranno pagate entro 5 giorni dalla conclusione della prima sommaria verifica dei titoli, verifica che non puo’ durare piu’ di 15 giorni dalla data di scioglimento del contratto di agenzia.
L’ impresa non puo’ invocare alcuna compensazione all’ atto del pagamento di dette somme.
Nota a verbale – La fusione o incorporazione di imprese non e’ causa di automatico scioglimento dei rapporti di agenzia, nei quali subentra l’ impresa incorporante o quella che risulta dalla fusione. Le eventuali dimissioni degli agenti entro 90 giorni dall’ avvenuta fusione o incorporazione non prevedono obblighi di preavviso.
Nota a verbale – ANIA, SNA ed UNAPASS confermano che le indennita’ di risoluzione di cui agli articoli da 25 a 33 spettano all’ agente anche nel caso di scioglimento del rapporto di liquidazione coatta amministrativa dell’ impresa.
Nota a verbale – In relazione alle somme previste dall’ art. 12, IV comma, le Parti stipulanti confermano che, nell’ ipotesi di coagenzia, il conteggio di tali importi verra’ effettuato cumulativamente per l’ intera agenzia. A ciascun coagente interessato (o ai suoi eredi) e’ dovuta, in quanto spettante, la quota degli importi come sopra calcolati pari alla propria quota di interessenza ai proventi agenziali in atto alla risoluzione del rapporto.
Art. 12 bis Scioglimento del contratto con motivazione ed arbitrato
Nel caso di recesso dal contratto ai sensi dell’ art. 12, II comma, si applica la seguente disciplina:
- A) L’ altra parte – entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso – puo’ chiedere, con lettera raccomandata, che le vengano specificati i motivi del recesso, se non precedentemente comunicati.
La parte recedente – con lettera raccomandata da spedirsi entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta – deve comunicare i motivi del recesso e, in difetto, la comunicazione di recesso si intende revocata.
Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso o della successiva specificazione dei motivi, e’ ammesso il ricorso ad un arbitrato irrituale con le modalita’ previste dalle lettere B) e seguenti, fatto salvo il disposto dell’ articolo 5 della legge 11.8.1973, n. 533, per i casi ivi previsti.
La richiesta dei motivi del recesso – salvo che la parte eccedente abbia omesso di comunicare entro i termini i motivi al richiedente – ed il ricorso all’ arbitrato non sospendono l’ efficacia del recesso; il ricorso all’ arbitrato non e’ ammissibile in caso di inadempimenti nelle operazioni di riconsegna.
- B) Il ricorso all’ arbitrato previsto dalla lettera A) deve essere inoltrato dalla parte interessata con lettera raccomandata A.R. all’ altra parte. L’ agente ricorrente ne dara’ notizia al S.N.A. o all’ U.N.A.P.A.S.S.
Il Collegio arbitrale sara’ costituito da tre membri, di cui due designati dalle parti ed uno con funzione di presidente scelto di comune accordo dai primi due; in mancanza di accordo, questo sara’ nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione e’ domiciliato il ricorrente su istanza congiunta dei due arbitri.
Il Collegio arbitrale deve costituirsi entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della prima comunicazione raccomandata di designazione nominativa di un arbitro. Il Collegio deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data della sua costituzione, con invio della pronuncia alle parti interessate.
Le spese relative al Collegio arbitrale saranno ripartite al 50%, salvo quelle relative agli arbitri designati dalle parti, che rimarranno a carico delle rispettive parti.
Gli arbitri sono dispensati da ogni formalita’.
- C) Nel caso di recesso dell’ impresa:
– qualora l’ agente dichiari espressamente di accettare il recesso prima di aver conosciuto i motivi o qualora egli lasci trascorrere infruttuosamente il termine previsto per la richiesta dei motivi, l’ impresa e’ tenuta a corrispondere all’ agente cessato una somma aggiuntiva pari al 30% della somma aggiuntiva massima che sarebbe spettata all’ agente stesso ai sensi del terzo alinea della presente lett. C), nel caso di recesso dell’ impresa assolutamente immotivato, con il limite minimo che, in deroga all’ impostazione generale del presente Accordo, viene fissato in Lire 10.000.000 per tutti i Regimi.
– Qualora l’ agente dichiari espressamente di accettare il recesso dopo aver conosciuto i motivi o qualora egli lasci trascorrere infruttuosamente il termine previsto per la presentazione del ricorso, l’ impresa e’ tenuta a corrispondere all’ agente una somma aggiuntiva pari al 15% della somma aggiuntiva massima che sarebbe spettata all’ agente stesso ai sensi del terzo alinea della presente lett. C), nel caso di recesso dell’ impresa assolutamente immotivato, senza alcun limite minimo.
La somma di cui ai precedenti alinea sara’ pagata entro 5 giorni dalla conclusione della prima sommaria verifica dei titoli, verifica che non puo’ durare piu’ di 15 giorni dalla data di scioglimento del contratto di agenzia, o al piu’ tardi entro 5 giorni dal momento in cui sia maturato il presupposto per la spettanza della somma stessa.
L’ impresa non puo’ invocare alcuna compensazione all’ atto del pagamento della somma aggiuntiva.
– Qualora l’ agente impugni la motivazione del recesso dinanzi al Collegio arbitrale, l’ impresa – ferma l’ efficacia del recesso – e’ tenuta a corrispondere all’ agente cessato, entro 15 giorni dalla pronunzia arbitrale, una somma aggiuntiva, che sara’ stabilita dal Collegio arbitrale in relazione ai motivi addotti, da un minimo di Lire 0 ad un massimo da calcolarsi percentualmente a scaglione sull’ ammontare delle provvigioni complessivamente liquidate all’ agente medesimo nell’ esercizio prevedente come dal seguente prospetto valido per gli agenti operanti in Regime 3:
sulle prime Lire 200.000.000 di provvigioni ……………………. 50%
sulle successive Lire 200.000.000 di provvigioni ……………. 30%
sulle successive Lire 300.000.000 di provvigioni ……………. 10%
sulle successive Lire 300.000.000 di provvigioni …………….. 5%
su quanto supera le Lire 1.000.000.000 di provvigioni …….. 2%
Tale somma per gli agenti operanti in Regime 3 non potra’ essere superiore in ogni caso a Lire 250.000.000.
Per gli agenti operanti in Regime 1 o 4 tutte le somme aggiuntive di cui alla presente lett. C), escluso il limite minimo di cui al primo alinea, saranno pari al 60% di quelle previste per il Regime 3. Tale somma non potra’ essere superiore in ogni caso a Lire 150.000.000.
Per gli agenti operanti in Regime 2 tutte le somme aggiuntive di cui alla presente lett. C), escluso il limite minimo di cui al primo alinea, saranno pari all’ 80% di quelle previste per il Regime 3. Tale somma non potra’ essere superiore in ogni caso a Lire 200.000.000.
– Dalla eventuale somma aggiuntiva dovuta ai sensi della lett. C) del presente articolo deve essere dedotta la somma aggiuntiva eventualmente corrisposta ai sensi dell’ art. 8 bis, nel caso in cui i due provvedimenti intervengano nel medesimo esercizio.
– Qualora l’ impresa, ravvisandone i presupposti, proponga all’ agente la stipulazione di un nuovo contratto di agenzia e l’ agente accetti tale proposta, non e’ dovuta la somma aggiuntiva di cui alla presente lettera C). Se il nuovo contratto riguarda la stessa agenzia, l’ agente puo’ optare per il riconoscimento dell’ anzianita’ di cui al precedente rapporto.
– Qualora l’ impresa metta a disposizione dell’ agente la somma aggiuntiva massima che sarebbe spettata all’ agente stesso ai sensi del terzo alinea della presente lett. C) nel caso di recesso dell’ impresa assolutamente immotivato, la procedura di cui al presente articolo 12 bis cessera’ automaticamente.
- D) Nel caso di recesso dell’ agente, qualora il recesso stesso venga dichiarato dal Collegio arbitrale non validamente motivato, l’ agente – salva l’ ipotesi di dichiarazione di aver receduto per motivi personali (o, nel caso dell’ art. 2, V comma, per motivi personali dei soggetti ivi indicati) – e’ tenuto a corrispondere all’ impresa un’ indennita’ pari a 1/19 delle provvigioni liquidategli nell’ esercizio precedente o, in mancanza, negli ultimi 12 mesi.
- E) Nel caso di scioglimento del contratto prima del compimento di 12 mesi di gestione, o nel caso di agente che abbia superato il 65o anno di eta’, calcolato ai sensi del II comma dell’ art. 17, non si applicano le norme di cui alle lettere precedenti.
Ai soli fini della spettanza delle somme aggiuntive di cui alla lettera C) si considerano anche i precedenti incarichi agenziali svolti dall’ agente senza soluzione di continuita’ per la stessa impresa, sempreche’ si tratti di incarichi per la cessazione dei quali non sia gia’ stata pagata alcuna ulteriore somma o somma aggiuntiva o rimborso forfettario o indennita’ supplementare.
- F) Nel caso di agente plurimandatario, gli importi degli scaglioni e dei limiti minimi e massimi di cui alla precedente lettera C) si riferiscono cumulativamente a tutte le imprese preponenti; pertanto, relativamente a ciascuna impresa, i succitati importi si intendono ridotti nello stesso rapporto esistente nell’ esercizio precedente fra l’ ammontare delle provvigioni da essa liquidate ed il totale delle provvigioni liquidate da tutte le imprese.
- G) Il conteggio di tutti gli importi di cui alla precedente lettera C) dovra’ essere effettuato cumulativamente per l’ intera agenzia. Nel caso di coagenzia, a ciascun coagente e’ dovuta, in quanto spettante, la quota degli importi come sopra calcolati pari alla propria quota di interessenza ai proventi agenziali in atto alla risoluzione del rapporto.
Art. 12 ter Scioglimento del contratto senza motivazione
I comma – All’ agente che ne abbia fatto richiesta – a condizione che tale richiesta sia pervenuta all’ impresa anteriormente all’ eventuale recesso di quest’ ultima e nei termini e nelle modalita’ stabilite nel <<Terzo protocollo di intesa>> – nel caso di recesso dell’ impresa ai sensi dell’ art. 12, II comma, si applichera’ la seguente disciplina in sostituzione dell’ art. 12 bis.
II comma – All’ agente cessato che abbia compiuto almeno 12 mesi di gestione e non abbia superato il 65o anno di eta’, calcolato ai sensi del II comma dell’ art. 17, spetta una somma aggiuntiva pari al 60% della somma aggiuntiva massima che sarebbe spettata all’ agente stesso ai sensi dell’ art. 12 bis, lett. C), terzo alinea, nel caso di recesso dell’ impresa assolutamente immotivato, con il limite minimo che, in deroga all’ impostazione generale del presente Accordo viene fissato in Lire 10.000.000 per tutti i Regimi.
III comma – Ai fini della spettanza della somma aggiuntiva del presente articolo, si considerano anche i precedenti incarichi agenziali svolti dall’ agente senza soluzione di continuita’ per la stessa impresa, sempreche’ si tratti di incarichi per la cessazione dei quali non sia gia’ stata pagata alcuna ulteriore somma o somma aggiuntiva o rimborso forfettario o indennita’ supplementare.
IV comma – Dalla somma aggiuntiva dovuta ai sensi del presente articolo, deve essere dedotta la somma aggiuntiva eventualmente corrisposta ai sensi dell’ art. 8 bis, nel caso in cui i due provvedimenti intervengano nel medesimo esercizio.
V comma – La somma di cui ai precedenti alinea sara’ pagata entro 5 giorni dalla conclusione della prima sommaria verifica dei titoli, verifica che non puo’ durare piu’ di 15 giorni dalla data di scioglimento del contratto di agenzia.
L’ impresa non puo’ invocare alcuna compensazione all’ atto del pagamento della somma aggiuntiva.
Art. 13 Preavviso ed indennita’ sostitutive
I comma – Nel caso di scioglimento del contratto di agenzia ai sensi degli artt. 16 e 17 e’ dovuto un mese di preavviso.
L’ agente che recede dal contratto di agenzia ai sensi dell’ art. 12, II comma, deve dare un mese di preavviso.
II comma – E’ in facolta’ dell’ impresa di rinunciare al preavviso dovutole o di sostituire quello dovuto all’ agente, corrispondendo all’ agente 1/19 delle provvigioni liquidategli nell’ esercizio precedente quello dello scioglimento del contratto o in mancanza negli ultimi 12 mesi di gestione.
Ai soli fini dell’ aliquota di cui all’ art. 27, IV comma, e dell’ anzianita’ richieste per le somme di cui agli artt. 12, IV comma, 12 bis, lett. E, e 12 ter, II comma, il periodo di preavviso va computato nell’ anzianita’ dell’ agente, anche se sostituito dalla corrispondente indennita’.
L’ agente che recede dal contratto di agenzia senza dare il preavviso di cui al I comma, deve corrispondere all’ impresa un’ indennita’ sostitutiva pari ad 1/19 delle provvigioni a lui liquidate nell’ esercizio precedente quello dello scioglimento del contratto o in mancanza negli ultimi 12 mesi di gestione.
III comma – L’ impresa che recede dal contratto di agenzia ai sensi dell’ art. 12, II comma, deve dare preavviso nei seguenti termini decorrenti dal primo o dal sedici del mese:
– 1 mese, per il primo anno di gestione;
– 2 mesi, per il secondo anno iniziato di gestione;
– 3 mesi, per il terzo anno iniziato di gestione;
– 4 mesi, per il quarto anno iniziato di gestione;
– 5 mesi, per il quinto anno iniziato di gestione;
– 6 mesi, per il sesto anno iniziato di gestione e per tutti gli anni successivi.
IV comma – L’ impresa puo’ sostituire in tutto o in parte il preavviso dovuto con un’ indennita’ determinata come segue:
- a) se l’ agente ha iniziato il primo anno di gestione ma non lo ha completato: in sostituzione del mese di preavviso, 1/42 delle provvigioni;
- b) se l’ agente ha completato il primo anno di gestione ma non ha iniziato il secondo anno di gestione: in sostituzione del mese di preavviso, 1/10 delle provvigioni;
- c) se l’ agente ha iniziato il secondo anno di gestione ma non lo ha completato:
– in sostituzione del 1o mese di preavviso, 1/15 delle provvigioni;
– in sostituzione del 2o mese di preavviso, 1/20 delle provvigioni.
- d) se l’ agente ha completato il secondo anno di gestione ma non ha iniziato il terzo anno di gestione:
– in sostituzione del 1o mese di preavviso, 1/10 delle provvigioni;
– in sostituzione del 2o mese di preavviso, 1/12 delle provvigioni.
- e) se l’ agente ha iniziato il terzo anno di gestione ma non ha superato i quattro anni di gestione:
– in sostituzione del 1o mese di preavviso, 1/12 delle provvigioni;
– in sostituzione del 2o mese di preavviso, 1/18 delle provvigioni;
– in sostituzione del 3o mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni;
– in sostituzione del 4o mese di preavviso, 1/42 delle provvigioni.
- f) se l’ agente ha iniziato il quinto anno di gestione ma non ha completato i quindici anni di gestione:
– in sostituzione del 1o mese di preavviso, 1/15 delle provvigioni;
– in sostituzione del 2o mese di preavviso, 1/20 delle provvigioni;
– in sostituzione del 3o mese di preavviso, 1/25 delle provvigioni;
– in sostituzione del 4o mese di preavviso, 1/30 delle provvigioni;
– in sostituzione del 5o mese di preavviso, 1/35 delle provvigioni;
– in sostituzione del 6o mese di preavviso, 1/40 delle provvigioni.
- g) se l’ agente ha completato o superato i quindici anni di gestione:
– in sostituzione del 1o mese di preavviso, 1/12 delle provvigioni;
– in sostituzione del 2o mese di preavviso, 1/18 delle provvigioni;
– in sostituzione del 3o mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni;
– in sostituzione del 4o mese di preavviso, 1/30 delle provvigioni;
– in sostituzione del 5o mese di preavviso, 1/36 delle provvigioni;
– in sostituzione del 6o mese di preavviso, 1/42 delle provvigioni.
Per il computo dell’ indennita’ sostitutiva, si tiene conto delle provvigioni liquidate all’ agente nell’ intero esercizio precedente quello dello scioglimento del contratto o, in mancanza, negli ultimi 12 mesi di gestione.
Limitatamente agli agenti che abbiano compiuto almeno due anni di gestione, e’ in facolta’ degli stessi di conseguire, in luogo del preavviso, la corresponsione dell’ indennita’ sostitutiva.
V comma – Agli effetti dei precedenti commi, se il periodo di gestione e’ inferiore a 12 mesi, l’ indennita’ sostitutiva viene calcolata applicando la frazione all’ ammontare delle provvigioni effettivamente liquidate nel corso della gestione.
VI comma – L’ indennita’ sostitutiva del preavviso deve essere pagata entro un mese dallo scioglimento del contratto, sempre che da parte dell’ agente si siano adempiuti gli obblighi di cui all’ art. 23.
Qualora fosse impossibile stabilirne l’ esatto importo, l’ indennita’ viene provvisoriamente calcolata e pagata in base ai dati dell’ esercizio ancora precedente o, in mancanza, degli ultimi 12 mesi disponibili, salvo conguaglio entro i successivi 60 giorni.
Art. 14 Scioglimento per cancellazione dall’ Albo nazionale – Preavviso ed indennita’ di risoluzione
In caso di scioglimento di diritto del contratto di agenzia per cancellazione dall’ Albo nazionale di cui alla legge 7-2-1979, n. 48:
1) non e’ dovuto alcun preavviso;
2) all’ agente spettano le indennita’ di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33.
Art. 15 Scioglimento per morte dell’ agente – Preavviso ed indennita’ di risoluzione
In caso di scioglimento del contratto di agenzia per morte dell’ agente:
1) non e’ dovuta alcuna indennita’ sostitutiva di preavviso;
2) agli eredi legittimi o testamentari spettano le indennita’ di risoluzione di cui agli articoli da 25 a 33;
3) agli eredi legittimi o testamentari spetta inoltre, in quanto dovuta, la somma prevista dall’ art. 12, IV comma.
Art. 16 Scioglimento per invalidita’ totale dell’ agente – Preavviso ed indennita’ di risoluzione
I comma – In caso di scioglimento del contratto di agenzia per invalidita’ totale dell’ agente:
1) il preavviso dovuto dalla parte che richiede lo scioglimento e’ di un mese ai sensi dell’ articolo 13, I comma;
2) all’ agente spettano le indennita’ di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33;
3) all’ agente spetta inoltre, in quanto dovuta, la somma prevista dall’ articolo 12, IV comma.
II comma – Se contestata, l’ invalidita’ totale deve essere accertata a maggioranza da un collegio di tre medici (i primi due nominati dall’ agente e dall’ impresa, il terzo nominato dai primi due, o in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l’ agenzia), le cui conclusioni sono vincolanti e inoppugnabili.
Art. 17 Scioglimento per limiti di eta’ – Preavviso ed indennita’ di risoluzione
I comma – In caso di scioglimento del contratto di agenzia per avere l’ agente superato i limiti di eta’ di 65 anni:
1) il preavviso dovuto dalla parte che richiede lo scioglimento e’ di un mese, ai sensi dell’ art. 13, I comma;
2) all’ agente spettano le indennita’ di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33.
II comma – Il limite di eta’ di cui al I comma si intende raggiunto al 31 dicembre dell’ anno di compimento del 65o anno.
Art. 18 Recesso per giusta causa – Preavviso ed indennita’ di risoluzione
I comma – In caso di scioglimento del contratto di agenzia per recesso dell’ impresa o dell’ agente per giusta causa:
1) non e’ dovuto alcun preavviso;
2) se recedente e’ l’ impresa, all’ agente spettano le indennita’ di risoluzione di cui agli artt. da 27 a 33; se recedente e’ l’ agente, allo stesso spettano le indennita’ di risoluzione previste per il caso di recesso dell’ impresa.
II comma – La deficienza di produzione non costituisce <<giusta causa>>.
Art. 19 Recesso ai sensi dell’ art. 12, II comma – Preavviso ed indennita’ di risoluzione
In caso di scioglimento del contratto di agenzia per recesso dell’ impresa o dell’ agente ai sensi dell’ art. 12, II comma:
1) il preavviso dovuto dall’ agente e’ di un mese ai sensi dell’ art. 13, I comma; il preavviso dovuto dall’ impresa e’ quello previsto dall’ art. 13, comma III e successivi;
2) qualunque sia la parte recedente, all’ agente spettano le indennita’ di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33;
3) se recedente e’ l’ impresa, all’ agente spetta inoltre, in quanto dovuta, la somma aggiuntiva prevista dall’ art. 12 bis ovvero dall’ art. 12 ter.
Art. 20 Provvigioni spettanti all’ agente dopo lo scioglimento del contratto di agenzia
I comma – Sono riconosciute all’ agente uscente o agli eredi dell’ agente deceduto, al netto di eventuali oneri:
- a) per le provvigioni d’ acquisto:
1) quelle relative ad annualita’ in corso al momento dello scioglimento del contratto di agenzia, che ancora matureranno in seguito al pagamento delle residue rate oppure alla regolazione posticipata del premio dell’ annualita’ in corso;
2) le frazioni di provvigioni di acquisto gia’ maturate ai sensi del precedente punto 1), il cui pagamento sia stato differito all’ incasso del premio dell’ annualita’ successiva a quella in corso al momento dello scioglimento del contratto;
sempreche’ relative a polizze gia’ perfezionate al momento dello scioglimento del contratto di agenzia ovvero per le quali, sempre al momento dello scioglimento del contratto di agenzia, sia gia’ stata incassata una somma a titolo di copertura provvisoria, purche’ le polizze stesse vengano perfezionate entro i 120 giorni successivi. Tuttavia, nei confronti degli eredi dell’ agente deceduto, vengono riconosciute anche le dette provvigioni d’ acquisto, relative a polizze in corso di emissione al momento del decesso, purche’ perfezionate entro i tre mesi successivi;
- b) le eventuali sopraprovvigioni stabilite in base ad un minimo annuo di produzione, sempreche’ siano trascorsi almeno tre mesi dal periodo fissato per il riconoscimento di tali sopraprovvigioni e l’ agente abbia raggiunto, nel detto periodo, una produzione proporzionata a quella richiesta per l’ intero esercizio;
- c) nei casi di provvigioni di acquisto e di incasso unificate:
1) per le polizze con pagamento frazionato del premio, sulle rate residue del premio dell’ annualita’ in corso al momento dello scioglimento del contratto e’ riconosciuto all’ agente uscente il 50% delle provvigioni stesse;
2) sulle polizze a regolazione posticipata del premio viene riconosciuto all’ agente uscente il 50% delle provvigioni liquidate su regolamenti di premio relativi ad annualita’ in corso al momento dello scioglimento del contratto e sempreche’ le regolazioni stesse avvengano entro e non oltre il termine di dodici mesi dallo scioglimento del contratto di agenzia.
II comma – Sono fatte salve le diverse norme, che risultino da accordi aziendali o da contratto di agenzia, nonche’ le intese che si raggiungano in sede di trapasso tra le parti interessate (agente uscente od eredi dell’ agente deceduto, agente subentrante, impresa).
Art. 21 Successione di familiari dell’ agente nel contratto di agenzia
Nel caso di agente al quale subentri un proprio familiare, le modalita’ della successione possono essere concordate tra gli interessati (agente uscente, agente subentrante e impresa) anche al di fuori delle norme del presente Accordo.
Art. 22 Certificato di gestione
L’ agente uscente ha diritto al rilascio, da parte dell’ impresa, di un certificato attestante la durata della gestione, la zona dell’ agenzia ed i rami trattati.
Art. 23 Riconsegna all’ impresa
I comma – Allo scioglimento del contratto di agenzia, l’ agente od i suoi eredi consegneranno all’ impresa, e per essa al suo incaricato munito di autorizzazione scritta rilasciata dall’ impresa, tutto quanto sia di pertinenza dell’ impresa stessa o sia inerente allo svolgimento dell’ incarico agenziale, salvo quanto previsto ai commi successivi. In particolare, deve essere immediatamente versato il saldo di chiusura di cassa e deve essere consegnato tutto quanto, comunque costituito, riguardi il portafoglio, la contabilita’ e l’ attivita’ agenziale (a titolo meramente esemplificativo: archivio dei contratti, compresi quelli annullati, schedari, elenchi, scadenzari, corrispondenza, atti, registri, polizze, appendici, quietanze, certificati, contrassegni ecc.). Qualora i dati relativi ai contratti di assicurazione o quelli relativi alla gestione e amministrazione dei medesimi siano in tutto o in parte contenuti in supporti non tradizionali (come schede, nastri, dischi, films e simili), l’ impresa – se non ne preferisca la traduzione in chiaro – acquista tali supporti corrispondendone all’ agente il prezzo, calcolato come se questi fossero allo stato vergine; in tal caso, l’ agente deve anche fornire i codici e le istruzioni necessarie per la lettura e l’ utilizzazione dei dati.
II comma – Salvo diversa convenzione sottoscritta dalle parti e quanto previsto al comma successivo, l’ agente o i suoi eredi tratterranno i mobili, le macchine, gli impianti e simili non di proprieta’ dell’ impresa. Sempre salvo diversa convenzione sottoscritta dalle parti, i locali dell’ agenzia restano nella disponibilita’ dell’ agente, con i relativi carichi e pesi, soltanto quando il contratto di locazione sia stato stipulato dall’ agente, in suo nome e per proprio conto, ed esclusa comunque l’ ipotesi che si tratti di locali di proprieta’ dell’ impresa, da quest’ ultima messi a disposizione in qualsiasi forma per lo svolgimento dell’ incarico agenziale.
III comma – Eventuali impianti, programmi di utilizzo e apparecchiature per l’ elaborazione elettronica dei dati, a condizione che siano stati installati con l’ autorizzazione scritta dell’ impresa, saranno da questa acquistati o ne sara’ trasferito il relativo canone di noleggio, il tutto in base al piano di ammortamento e agli impegni che le parti avranno di comune accordo definito per iscritto al momento dell’ installazione, piano di ammortamento che comprendera’ le spese sostenute per l’ avvio delle procedure (<<software>>).
IV comma – Qualora esista un impegno che le parti abbiano stabilito per iscritto al momento della loro installazione, le attrezzature e le pertinenze strettamente inerenti alla gestione agenziale e di proprieta’ dell’ agente, saranno rilevate dall’ impresa corrispondendo all’ agente medesimo il valore residuo del piano di ammortamento convenuto.
V comma – All’ agente, anche al fine di tutelarne l’ immagine, dovra’ essere consentita la presenza nella agenzia ai fini delle operazioni di riconsegna in contraddittorio e della definizione da parte dell’ agente stesso dei suoi rapporti personali con terzi; dovra’ inoltre essere consentita all’ agente la possibilita’ di recuperare, alla presenza di un incaricato dell’ impresa, la documentazione fiscale relativa all’ attivita’ agenziale. L’ impresa inoltre dovra’ assumersi le responsabilita’ derivanti dalla custodia della documentazione esistente, compatibilmente con la presenza in agenzia dell’ ex agente e con il ritiro della documentazione di sua spettanza.
VI comma – Le operazioni di riconsegna devono risultare da apposito verbale redatto in duplice copia contenente anche l’ elenco delle provvigioni maturande di spettanza dell’ agente o dei suoi eredi ai sensi dell’ art. 20. Copia di tale elenco va consegnata al o ai subentranti. Detto verbale, da redigersi non oltre 60 giorni dalla data di scioglimento del contratto di agenzia, deve essere sottoscritto dall’ agente o dai suoi eredi e dall’ incaricato dell’ impresa alla chiusura delle operazioni di riconsegna.
VII comma – Le eventuali contestazioni, che non esonerano l’ agente od i suoi eredi dagli adempimenti di cui ai precedenti commi, devono risultare dal predetto verbale di riconsegna con le ragioni e/o le riserve delle parti.
VIII comma – L’ agente od i suoi eredi non possono invocare compensazioni dei saldi di spettanza dell’ impresa con loro crediti nei confronti di quest’ ultima o con la cauzione.
IX comma – In mancanza di sottoscrizione del verbale di riconsegna da parte dell’ agente o dei suoi eredi, l’ impresa deve provvedere entro 30 giorni all’ invio del verbale a mezzo raccomandata A.R. od alla sua notifica per il tramite di ufficiale giudiziario.
X comma – Il verbale di riconsegna produce tutti i propri effetti dalla data di sottoscrizione di cui al VI comma o, in mancanza, 30 giorni dopo l’ invio a mezzo posta o la notifica di cui al IX comma.
XI comma – Entro 30 giorni dalla richiesta dell’ agente o dei suoi eredi, l’ impresa e’ tenuta a mettere a disposizione tutti i dati e la relativa documentazione concernenti la liquidazione del rapporto, presso le proprie sedi o quella dell’ agenzia, secondo il luogo dove detti dati e documenti vengono custoditi.
XII comma – Per quanto previsto dal presente articolo l’ agente o i suoi eredi possono, in ogni caso, farsi assistere e/o rappresentare.
XIII comma – I termini di cui al precedente comma VI sono raddoppiati per le agenzie che abbiano un portafoglio superiore a lire 1.500.000.000.
Art. 24 (Indennita’ di risoluzione per i rami Furti, Incendio, Infortuni, Malattie, Responsabilita’ civile, Responsabilita’ civile veicoli e natanti – Legge 990/69 – Automobili rischi diversi, Vetri e cristalli, Rischi diversi guasti macchine, elettronica, rischi montaggio)
Le indennita’ di risoluzione spettanti all’ agente per i rami Furti, Incendio, Infortuni, Malattie, Responsabilita’ civile, Responsabilita’ civile veicoli e natanti, Automobili rischi diversi, Vetri e cristalli, Rischi diversi sono calcolate secondo le norme contenute nei successivi artt. 25, 26 e 27.
Art. 25 Indennita’ sull’ incremento del monte premi dei rami elencati all’ articolo 24
I comma – Sull’ incremento apportato al portafoglio dei rami elencati all’ articolo 24, spetta all’ agente una indennita’ calcolata in base alle percentuali di cui al V comma.
II comma – L’ incremento consiste nella differenza tra il monte premi esistente al 31 dicembre dell’ anno immediatamente precedente quello dello scioglimento del contratto (monte premi finale) ed il monte premi esistente al 31 dicembre dell’ anno precedente quello in cui avvenne la nomina (monte premi iniziale). Quando lo scioglimento del contratto avvenga al 31 dicembre, come monte premi finale si considera il monte premi esistente il giorno stesso dello scioglimento del contratto di agenzia.
III comma – Il monte premi e’ costituito dal cumulo:
- a) dei premi da esigere riguardanti polizze stipulate per durata poliennale, in corso al 31 dicembre dell’ anno da considerare, con esclusione dei premi scaduti entro tale data;
- b) dei premi da esigere – riguardanti polizze annuali e poliennali per le quali si siano verificate alla data suddetta le condizioni per la tacita proroga – che verranno a scadere dopo la data medesima nel periodo per il quale il contratto e’ stato prorogato.
IV comma – Dalla differenza fra i due monte premi va dedotta una percentuale del 12%.
V comma – Le percentuali, da applicarsi sulla cifra di incremento, al netto della deduzione di cui sopra, sono le seguenti, da computarsi a scaglioni sul totale complessivo dell’ incremento di tutti i rami considerati nell’ art. 24:
Scaglioni Percentuali
fino a Lire 60.000.000 6,30
da Lire 60.000.001 a Lire 120.000.000 4,80
da Lire 120.000.001 a Lire 180.000.000 3,38
da Lire 180.000.001 a Lire 240.000.000 2,63
oltre Lire 240.000.000 1,65
VI comma – Nel caso sia imprecisato il monte premi iniziale, questo viene calcolato moltiplicando i premi incassati nell’ esercizio immediatamente precedente quello della nomina per un coefficiente pari al rapporto tra il monte premi finale e l’ importo dei premi incassati nell’ ultimo esercizio, coefficiente che non puo’ essere applicato in misura superiore a cinque. Qualora sia imprecisato anche l’ incasso dell’ esercizio immediatamente precedente quello della nomina, l’ incasso stesso viene convenzionalmente ricostruito in base agli introiti degli esercizi successivi regolarmente contabilizzati, facendo una opportuna proporzione in base al numero degli esercizi ed ai progressi di anno in anno realizzati.
VII comma – Allorquando la determinazione del monte premi non risulti dalla contabilita’ dell’ impresa, o si manifesti l’ utilita’ di una semplificazione di calcolo, l’ impresa puo’ determinare il monte premi per il computo dell’ indennita’, applicando il moltiplicatore sei all’ incasso dell’ esercizio immediatamente precedente l’ inizio della gestione ed all’ incasso dell’ ultimo esercizio.
VIII comma – Il monte premi relativo al portafoglio eventualmente trasferito all’ agenzia nel corso della gestione deve essere, agli effetti del computo dell’ incremento, detratto dal monte premi finale. Se nel corso della gestione si siano verificate le ipotesi previste dagli artt. 8 e 8 bis, tiene conto della diminuzione del portafoglio premi avvenire verificatasi per tali circostanze ed a questo effetto all’ incremento del monte premi si aggiunge l’ importo di premi avvenire stornati in conseguenza di quanto sopra, sempre che l’ agente non abbia ricevuto l’ indennita’ prevista dall’ art. 8 ovvero dal III comma dell’ art. 8 bis od altro speciale compenso.
IX comma – L’ indennita’ del presente articolo e’ dovuta all’ agente che abbia compiuto almeno due anni di gestione: per l’ agente che abbia compiuto almeno un anno di gestione essa e’ dovuta nella misura del 75 per cento.
Scambio di lettere – ANIA, SNA ed UNAPASS confermano che l’ impresa, ove abbia la possibilita’ di quantificare il monte premi iniziale alla data della nomina e il monte premi finale alla data dello scioglimento, puo’ utilizzare tali dati in sostituzione di quelli previsti dal II comma dell’ articolo 25.
Art. 26 Indennita’ in base agli incassi dei rami elencati all’ articolo 24
I comma – All’ agente che nell’ ultimo esercizio o, in mancanza, negli ultimi 12 mesi di gestione abbia incassato complessivamente in tutti i rami esercitati, tra quelli elencati all’ art. 24, almeno lire 5.000.000 di premi, e’ corrisposta una indennita’ calcolata sull’ ammontare complessivo dei premi incassati nei rami anzidetti negli anni interi di gestione, esclusa sempre la frazione di anno finale.
II comma – Se nel corso della gestione siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l’ indennita’ prevista dal III comma dell’ art. 8 bis, l’ ammontare complessivo dei premi incassati come sopra accertato sara’ ridotto dell’ entita’ degli incassi per i quali sia stata corrisposta la predetta indennita’.
III comma – Sulla somma degli incassi come sopra accertata vengono applicate a scaglioni le seguenti aliquote:
Scaglioni Percentuali
fino a Lire 150.000.000 1,25
da Lire 150.000.001 a Lire 430.000.000 0,90
oltre Lire 430.000.000 0,45
IV comma – L’ indennita’ del presente articolo e’ dovuta all’ agente che abbia compiuto almeno due anni di gestione: per l’ agente che abbia compiuto almeno un anno di gestione essa e’ dovuta nella misura del 75%.
Art. 27 Indennita’ in base alle provvigioni dei rami elencati all’ articolo 24
I comma – All’ agente spetta una indennita’ determinata in percentuale sulla media annua delle provvigioni liquidategli negli ultimi tre esercizi per i rami elencati all’ art. 24, nonche’ per i rami Credito e Cauzione.
II comma – Se nel periodo di gestione non siano compresi tre esercizi, la media provvigionale, su cui e’ da applicare la percentuale, viene calcolata sulla base delle provvigioni liquidate durante l’ intera gestione, il cui importo deve, a tale effetto, essere diviso per il numero dei mesi di durata della gestione e quindi moltiplicato per 12, per il ragguaglio all’ anno; se peraltro la gestione, pur non comprendendo tre esercizi, sia durata piu’ di 36 mesi, sono da considerarsi, per stabilire la media, le provvigioni liquidate durante i primi 36 mesi di gestione.
III comma – Se nei periodi di cui ai commi precedenti siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l’ indennita’ prevista dal III comma dell’ art. 8 bis, l’ ammontare delle provvigioni, da considerarsi per stabilire la media, sara’ ridotto dell’ entita’ delle provvigioni per le quali sia stata corrisposta la predetta indennita’.
IV comma – La misura della percentuale da applicare sulla media annua delle provvigioni e’ determinata in corrispondenza del numero degli anni di gestione compiuti (esclusa la frazione di anno finale) secondo la scala seguente:
Anzianita’ Percentuali
fino a 2 anni 2,5
2 anni compiuti 3,5
3 anni compiuti 5
4 anni compiuti 7
5 anni compiuti 8,5
6 anni compiuti 11,5
7 anni compiuti 13,5
8 anni compiuti 16
9 anni compiuti 20,5
10 anni compiuti 26
11 anni compiuti 29,5
12 anni compiuti 35
13 anni compiuti 40,5
14 anni compiuti 45,5
15 anni compiuti 50,5
16 anni compiuti 56
17 anni compiuti 57
18 anni compiuti 58,5
19 anni compiuti 59,5
20 anni compiuti 60,5
Per ogni anno successivo di gestione compiuto la percentuale viene aumentata di 0,50.
Se il periodo di gestione e’ inferiore a 12 mesi, l’ indennita’ viene calcolata applicando la percentuale 2,5 all’ ammontare delle provvigioni effettivamente liquidate nel corso della gestione, fermo quanto previsto dal precedente III comma.
V comma – E’ in facolta’ dell’ agente di richiedere l’ integrale applicazione dell’ art. 28 dell’ Accordo nazionale agenti 10-10-1951 in luogo di quanto stabilito dal presente articolo, fermo quanto previsto dal precedente III comma.
Art. 28 Indennita’ per il ramo Vita
I comma – L’ indennita’ per il ramo Vita viene commisurata al 4,50% delle provvigioni liquidate all’ agente nel corso della gestione.
II comma – Per gli agenti, ai quali dall’ impresa o da altre imprese del gruppo, siano stati conferiti incarichi anche per rami diversi dai rami Vita e Capitalizzazione, ed in quanto essi abbiano compiuto almeno 3 anni di gestione, la precedente aliquota viene elevata:
– al 5%, qualora l’ agente, nell’ ultimo triennio, sia stato liquidato per provvigioni del ramo Vita piu’ del 25% delle provvigioni liquidategli per gli altri rami nello stesso periodo;
– al 5,50%, qualora all’ agente sia stato liquidato nell’ ultimo triennio piu’ del 50% delle provvigioni liquidategli per gli altri rami nello stesso periodo: tuttavia, sugli importi di provvigioni vita, fino ad una media di Lire 30.000.000 annui per tutta la durata della gestione, e’ da applicare l’ aliquota del 6%.
III comma – Se nel corso della gestione siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l’ indennita’ prevista dal III comma dell’ art. 8 bis, l’ ammontare complessivo delle provvigioni liquidate all’ agente nel corso della gestione sara’ ridotto dell’ entita’ delle provvigioni per le quali sia stata corrisposta la predetta indennita’.
Art. 29 Indennita’ per il ramo Capitalizzazione
I comma – L’ indennita’ per il ramo Capitalizzazione viene commisurata:
– allo 0,50% delle provvigioni liquidate all’ agente nei 20 anni di gestione anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;
– ed allo 0,25% delle provvigioni liquidate all’ agente negli anni di gestione precedenti il ventennio.
II comma – Se nel corso della gestione siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l’ indennita’ prevista dal III comma dell’ art. 8 bis, l’ ammontare complessivo delle provvigioni liquidate all’ agente nel corso della gestione sara’ ridotto dell’ entita’ delle provvigioni per le quali sia stata corrisposta la predetta indennita’.
Art. 30 Indennita’ per il ramo bestiame
I comma – L’ indennita’ per il ramo Bestiame viene commisurata:
– al 2% delle provvigioni liquidate all’ agente nei 20 anni di gestione anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;
– all’ 1% delle provvigioni liquidate all’ agente negli anni di gestione precedenti il ventennio.
II comma – Se nel corso della gestione siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l’ indennita’ prevista dal III comma dell’ art. 8 bis, l’ ammontare complessivo delle provvigioni liquidate all’ agente nel corso della gestione sara’ ridotto dell’ entita’ delle provvigioni per le quali sia stata corrisposta la predetta indennita’.
Art. 31 Indennita’ per il ramo grandine
I comma – L’ indennita’ relativa al ramo grandine viene calcolata applicando sulle provvigioni liquidate all’ agente nel corso della gestione:
– fino a Lire 20.000.000 di provvigioni, l’ aliquota del 3%
– su quanto eccede le Lire 20.000.000, l’ aliquota dell’ 1,50%.
II comma – Se nel corso della gestione siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l’ indennita’ prevista dal III comma dell’ art. 8 bis, l’ ammontare complessivo delle provvigioni liquidate all’ agente nel corso della gestione sara’ ridotto dell’ entita’ delle provvigioni per le quali sia stata corrisposta la predetta indennita’.
Art. 32 Indennita’ per i rischi trasporti
I comma – L’ indennita’ relativa ai rischi Trasporti terrestri, marittimi, lacustri, fluviali ed aeronautici (questi ultimi compresa la responsabilita’ del vettore) viene commisurata all’ 1% delle provvigioni su affari merci (esclusi quindi i <<corpi>>) liquidate all’ agente nel corso della gestione.
II comma – Se nel corso della gestione siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l’ indennita’ prevista dal III comma dell’ art. 8 bis, l’ ammontare complessivo delle provvigioni liquidate all’ agente nel corso della gestione sara’ ridotto dell’ entita’ delle provvigioni per le quali sia stata corrisposta la predetta indennita’.
Art. 33 Indennita’ per i rami non previsti ai precedenti articoli
I comma – L’ indennita’ per i rami non previsti ai precedenti articoli da 24 a 32, viene calcolata applicando sulle provvigioni liquidate all’ agente nel corso della gestione:
– fino a Lire 20.000.000 di provvigioni, l’ aliquota del 3%
– su quanto eccede le Lire 20.000.000, l’ aliquota del 2%.
II comma – Se nel corso della gestione siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l’ indennita’ prevista dal III comma dell’ art. 8 bis, l’ ammontare complessivo delle provvigioni liquidate all’ agente nel corso della gestione sara’ ridotto dell’ entita’ delle provvigioni per le quali sia stata corrisposta la predetta indennita’.
Art. 34 Pagamento dell’ indennita’ di risoluzione
I comma – Il conteggio delle indennita’ previste dagli articoli da 24 a 33 deve essere comunicato dall’ impresa all’ agente o ai suoi eredi entro 120 giorni dalla data di scioglimento del contratto di agenzia.
II comma – Salvo quanto previsto al successivo IV comma, trascorsi 15 giorni dalla data della predetta comunicazione e sempre che l’ agente abbia regolato i saldi di spettanza dell’ impresa, questa ultima paga per intero a chi di diritto le indennita’ non contestate, qualora l’ agente abbia gia’ costituito ai sensi dell’ art. 4, o costituisca, cauzione pari almeno al 30% delle indennita’ medesime.
In caso diverso le indennita’ vengono pagate, nella misura del 70%; la restante parte viene pagata, maggiorata del 3% annuo, alla definitiva concorde chiusura dei conti con regolamento dell’ eventuale saldo, non prima di un anno e non oltre 16 mesi dallo scioglimento del contratto d’ agenzia.
III comma – Qualora l’ agente non abbia regolato i saldi di spettanza dell’ impresa, i pagamenti previsti dal comma precedente vengono effettuati al netto delle somme a debito dell’ agente risultanti all’ impresa. Il conguaglio con quanto gia’ pagato avviene alla definitiva concorde chiusura dei conti con regolamento dell’ eventuale saldo, non prima di un anno e non oltre 16 mesi dallo scioglimento del contratto di agenzia.
IV comma – Nella sola ipotesi di scioglimento del contratto per recesso dell’ impresa ai sensi dell’ art. 12, lett. e), il pagamento dell’ indennita’ viene effettuato in un’ unica soluzione alla definitiva chiusura dei conti, consensuale o giudiziale, ma non prima di un anno dallo scioglimento del contratto di agenzia.
Ove l’ agente abbia regolati i saldi di spettanza dell’ impresa, trascorsi 15 giorni dalla data della comunicazione di cui al I comma del presente articolo, l’ indennita’ viene pagata nella misura del 50%, purche’ l’ agente costituisca apposita cauzione (pari almeno al 50% dell’ indennita’ medesima, prestata anche mediante fidejussione rilasciata da ente gradito all’ impresa), ulteriore rispetto a quella eventualmente costituita ai sensi dell’ art. 4: la restante parte viene pagata con maggiorazione del 3% annuo alla definitiva chiusura dei conti, ma non prima di un anno dallo scioglimento del contratto di agenzia.
V comma – Dalle indennita’ spettanti all’ agente od ai suoi eredi e’ dedotto quanto sia dovuto dall’ agente all’ impresa – nonche’ il valore della prestazione cui abbiano rispettivamente diritto o che abbiano gia’ percepito – per atti di previdenza compiuti a loro favore dall’ impresa, per la parte corrispondente ai versamenti fatti da quest’ ultima. Lo stesso vale per il caso in cui un agente sia iscritto alla Cassa di previdenza o di pensione dell’ impresa.
VI comma – Si intendono esclusi dagli atti di previdenza di cui al comma precedente i contributi obbligatoriamente facenti carico all’ impresa per la Cassa di previdenza e la Cassa pensione di cui al successivo art. 38.
Art. 35 Agenzie gestite da piu’ agenti – Attribuzione delle indennita’
I comma – Nonostante il carattere congiunto dell’ incarico coagenziale, lo scioglimento del contratto di agenzia nei confronti di uno o di alcuni dei coagenti non e’ di per se’ causa di scioglimento nei confronti dell’ altro o degli altri coagenti, i quali conservano a tutti gli effetti l’ anzianita’ di gestione maturata.
II comma – Nell’ ipotesi prevista dal I comma, l’ intera agenzia verra’ provvisoriamente gestita dallo o dagli agenti rimasti in carica, fino alla nomina da parte dell’ impresa del nuovo o dei nuovi coagenti ovvero fino all’ affidamento da parte dell’ impresa stessa dell’ intera agenzia al solo o ai soli agenti rimasti in carica.
III comma – Nel caso in cui l’ agente o gli agenti rimasti in carica comunichino di non essere d’ accordo sul nuovo o sui nuovi coagenti o sulle modalita’ dell’ inserimento – salvo che l’ impresa decida, ravvisandone i presupposti, di suddividere la zona agenziale in modo che all’ agente o agli agenti rimasti in carica sia affidata un’ agenzia sostanzialmente corrispondente all’ originaria quota di interessenza dell’ agenzia preesistente e l’ agente o gli agenti rimasti in carica accettino tale affidamento – il loro contratto si risolve con diritto al trattamento di cui all’ art. 13, III comma e successivi e agli articoli da 25 a 33, nonche’ ad una somma aggiuntiva pari al 40% della somma aggiuntiva massima che sarebbe spettata all’ agente stesso ai sensi dell’ art. 12 bis, lett. C), terzo alinea, nel caso di recesso dell’ impresa assolutamente immotivato, con il limite minimo che, in deroga all’ imposta generale del presente Accordo, viene fissato in Lire 15.000.000 per tutti i Regimi.
IV comma – Nell’ ipotesi prevista dal comma precedente, qualora lo scioglimento del contratto di cui al I comma sia avvenuto per recesso dell’ agente, l’ impresa non potra’ – per un periodo di 2 anni – nominare nella stessa zona l’ agente o gli agenti receduti.
V comma – L’ agente o gli agenti rimasti in carica, all’ atto dell’ inserimento del nuovo o dei nuovi coagenti ovvero all’ atto dell’ affidamento a loro dell’ intera agenzia, potranno ottenere l’ immediata corresponsione delle indennita’ di cui agli artt. da 25 a 33, nel qual caso si considera iniziato nei loro confronti un rapporto nuovo a tutti gli effetti.
VI comma – Il conteggio delle indennita’ spettanti ai coagenti viene effettuato cumulativamente per l’ intera agenzia, salvo l’ eventuale necessita’ di calcoli separati in relazione alla diversa durata di gestione o al diverso titolo di ciascun coagente.
VII comma – L’ attribuzione delle indennita’ o loro parti, come sopra calcolate, viene effettuata distintamente per ciascun coagente in ragione dei rispettivi diritti, tenuto conto dell’ anzianita’ di gestione, del titolo e dell’ interessenza dei singoli coagenti ai proventi agenziali. Tale interessenza si considera sempre eguale, salvo diversa dichiarazione coeva al contratto di agenzia o diversa dichiarazione successiva espressamente accettata dall’ impresa.
La rivalsa di cui all’ art. 37 relativa all’ indennita’ dovuta al coagente o ai coagenti cessati viene esercitata nei confronti del nuovo o dei nuovi coagenti, ferma restando la solidarieta’ dell’ intera gestione verso l’ impresa.
Resta comunque inteso che si dovra’ tener conto dell’ eventuale variazione della quota di interessenza del coagente o dei coagenti rimasti in carica.
Art. 36 Variazione in aumento del numero dei titolari di un’ agenzia: regime 1
I comma – Quando l’ impresa, senza esserne richiesta dall’ agente in carica, decide di affiancargli uno o piu’ coagenti, deve comunicare per iscritto la decisione dell’ affiancamento all’ agente in carica con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data di attuazione del provvedimento.
II comma – Nel caso l’ agente comunichi di non essere d’ accordo sull’ affiancamento, l’ impresa e’ tenuta a consultare l’ agente al fine di ricercare un’ eventuale soluzione a lui gradita.
III comma – Qualora non si addivenga tra impresa ed agente ad un accordo sul nuovo coagente o sulle modalita’ dell’ affiancamento – salvo che l’ impresa decida, ravvisandone i presupposti, di suddividere la zona agenziale in modo che all’ agente o agli agenti rimasti in carica sia affidata un’ agenzia sostanzialmente corrispondente alla quota di interessenza che lo stesso o gli stessi avrebbero avuto sull’ agenzia preesistente per effetto dell’ affiancamento non attuato, e l’ agente o gli agenti rimasti in carica accettino tale affidamento – il contratto di agenzia si risolve con diritto al trattamento di cui all’ art. 13, III comma e successivi e agli articoli da 25 a 33, nonche’ ad una somma aggiuntiva pari al 40% della somma aggiuntiva massima che sarebbe spettata all’ agente stesso ai sensi dell’ art. 12 bis, lett. C), terzo alinea, nel caso di recesso dell’ impresa assolutamente immotivato, con il limite minimo che, in deroga all’ impostazione generale del presente Accordo, viene fissato in Lire 15.000.000 per tutti i Regimi.
IV comma – L’ agente che rimanga in carica conserva la sua anzianita’. Egli puo’ peraltro ottenere l’ immediata corresponsione dell’ indennita’ di cui agli artt. da 25 a 33, nel qual caso si considera iniziato anche nei suoi confronti un rapporto nuovo a tutti gli effetti.
V comma – L’ impresa non puo’ imporre l’ affiancamento:
– nei 12 mesi successivi alla nomina dell’ agente;
– con una quota di interessenza del nuovo coagente superiore al 50% dell’ agenzia.
Scambio di lettere – Le Parti stipulanti convengono sin da ora che alla scadenza del presente Accordo la disciplina dell’ affiancamento per il Regime 1 sara’ equiparata a quella prevista dal successivo art. 16 bis per i Regimi 2, 3 e 4.
Art. 36 bis Variazione in aumento del numero dei titolari di un’ agenzia: regimi 2, 3 e 4
I comma – L’ affiancamento di uno o piu’ coagenti all’ agente o agli agenti in carica non puo’ essere attuato senza il consenso dello stesso o degli stessi agenti in carica.
II comma – Qualora l’ agente o gli agenti in carica acconsentano all’ affiancamento, conserveranno la loro anzianita’. Essi peraltro potranno ottenere l’ immediata corresponsione dell’ indennita’ di cui agli artt. da 25 a 33, nel qual caso si considera anche nei loro confronti un rapporto nuovo a tutti gli effetti.
Nota a verbale – ANIA, SNA ed UNAPASS si danno reciprocamente atto che la ricostruzione del precedente rapporto di coagenzia non comporta l’ applicazione degli artt. 36 e 36 bis, ma rientra nelle previsioni dell’ art. 35.
Art. 37 Rivalsa
I comma – E’ riconosciuto all’ impresa il diritto di rivalsa verso l’ agente subentrante per le indennita’ dovute all’ agente cessato o ai suoi eredi, come pure per le indennita’ dovute all’ agente nei casi previsti dagli artt. 8 e 8 bis.
E’ inoltre riconosciuto all’ impresa il diritto di rivalsa verso l’ agente subentrante per la meta’ della somma aggiuntiva dovuta nel caso previsto dall’ art. 8 bis, III comma.
II comma – Il versamento dell’ importo della rivalsa viene effettuato in rate annuali, uguali ed anticipate, comprensive dell’ interesse annuo del 3%. La rateazione e’ di 6 annualita’ se l’ agente predecessore abbia gestito l’ agenzia per non piu’ di 8 anni; di 9 annualita’ se il predecessore abbia gestito l’ agenzia per piu’ di 8 anni, ma non piu’ di 16, ed infine di 12 annualita’ se il predecessore abbia gestito l’ agenzia per piu’ di 16 anni.
III comma – In caso di scioglimento del contratto di agenzia, l’ agente e i suoi eredi sono esonerati dal pagamento delle rate di rivalsa non ancora scadute; essi hanno diritto alla restituzione di tanti dodicesimi della rata di rivalsa pagata e relativa all’ anno di gestione in corso allo scioglimento, quanti sono i mesi interi mancanti al compimento di detto anno di gestione. Per le rate non ancora scadute e per quanto rimborsato ai sensi del presente comma, l’ impresa puo’ rivalersi verso l’ agente subentrante.
IV comma – Le disposizioni di cui al precedente III comma si applicano – con riguardo al pro-quota (vale a dire nella proporzione esistente tra il potrafoglio interessato dal provvedimento di riduzione ed il portafoglio dell’ agenzia nella sua interessenza) della rivalsa – anche nel caso in cui intervengano riduzioni di portafoglio ai sensi dell’ art. 8 bis durante il periodo di pagamento delle rate di rivalsa.
Nota a verbale – ANIA, SNA ed UNAPASS confermano – con riferimento al IV comma dell’ art. 8 bis, al V comma dell’ art. 35, al IV comma dell’ art. 36 ed al II comma dell’ art. 36 bis – la possibilita’ per l’ agente di ottenere l’ immediata corresponsione dell’ indennita’ di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33, con il conseguente inizio anche nei suoi confronti di un rapporto nuovo a tutti gli effetti ivi compreso l’ obbligo della rivalsa.
Art. 38 Cassa di previdenza e Cassa pensione
I comma – La Cassa di previdenza istituita con l’ Accordo 5-7-1939 viene conservata con le modifiche e le norme stabilite dall’ apposita convenzione e successive modifiche.
La Cassa pensione istituita con atto costitutivo del 29-11-1975 viene conservata con le modifiche e le norme stabilite dall’ apposito Statuto e Regolamento.
II comma – Le modifiche e le maggiorazioni di cui al secondo protocollo d’ intesa allegato al presente Accordo si applicano ai soli agenti che si inseriscono in uno dei Regimi di esclusiva previsti dall’ art. 6 del presente Accordo, nonche’ agli agenti di citta’.
III comma – Salvo che sia stato diversamente pattuito, gli incrementi di contribuzione eventualmente gia’ previsti in sede aziendale sono assorbiti, fino a concorrenza, dagli aumenti contributivi previsti dal secondo protocollo d’ intesa allegato al presente Accordo.
E’ fatta salva la possibilita’ di concordare, in sede aziendale, il mantenimento o l’ adozione di una specifica disciplina aziendale sostitutiva di quella di cui al protocollo d’ intesa allegato al presente Accordo.
Art. 39 Rinvio alle norme di Legge
Per quanto non sia regolato dal presente Accordo o dagli atti indicati all’ art. 2, II comma, valgono, fermo l’ art. 1753 cod. civ., le norme del codice civile sul contratto di agenzia e ogni altra norma di legge.
Art. 40 Trattamento in atto
I trattamenti in atto, complessivamente considerati, non devono, per la materia regolata dal presente Accordo, essere meno favorevoli per l’ agente del trattamento complessivo previsto dall’ Accordo stesso e vanno pertanto adeguati. Non possono essere ridotti, nel loro complesso, i trattamenti in atto che risultino piu’ favorevoli all’ agente del trattamento complessivo previsto dal presente Accordo.
Art. 41 Controversie
Nel caso di controversia tra impresa ed agente relativa all’ interpretazione o esecuzione del presente Accordo, le Parti stipulanti debbono esperire un tentativo di conciliazione entro 30 giorni dalla richiesta degli interessati.
Art. 42 Inquadramento degli attuali agenti nei nuovi Regimi
I comma – L’ agente che attualmente opera nel regime di esclusiva previsto dall’ art. 6, V comma, 2o e 3o capoverso, dell’ Accordo Nazionale Agenti 16-9-1981 (c.d. esclusiva unilaterale), e’ inserito di diritto nel Regime 3 di cui all’ art. 6 del presente Accordo.
II comma – L’ agente che attualmente opera nel regime di esclusiva previsto dall’ art. 6, V comma, 1o capoverso, dell’ Accordo Nazionale Agenti 16-9-1981 (c.d. plurimandato), e’ inserito di diritto nel Regime 4 di cui all’ art. 6 del presente Accordo.
III comma – All’ agente che attualmente opera in regime di esclusiva diverso da quelli indicati ai precedenti commi I e II, ad eccezione degli agenti di citta’ per i quali opera il successivo art. 43, si applica la seguente disciplina:
- a) Qualora l’ agente richieda all’ impresa di essere inserito nel regime 2 ovvero nel regime 3 di cui all’ art. 6 del presente Accordo entro il 31-8-1995, l’ inserimento richiesto avverra’ automaticamente dal momento del ricevimento della richiesta da parte dell’ impresa.
Qualora l’ agente effettui la richiesta di cui sopra successivamente alla data del 31-8-1995, l’ inserimento avverra’ automaticamente 3 mesi dopo il momento del ricevimento della richiesta da parte dell’ impresa. Le parti possono peraltro convenire che l’ inserimento avvenga prima dei suddetti 3 mesi.
In assenza della richiesta dell’ agente e fino al momento del suo inserimento in uno dei regimi di cui alla presente lett. a), rimarra’ ferma la situazione in atto ed il rapporto restera’ regolato dall’ Accordo Nazionale Agenti 16-9-1981, salvo le modifiche di cui al <<Quarto protocollo d’ intesa>> allegato al presente Accordo.
- b) Qualora l’ agente proponga il proprio inserimento nel Regime 1 ovvero nel Regime 4 di cui all’ art. 6 del presente Accordo, l’ inserimento proposto avverra’ solo nel caso in cui l’ impresa dia il suo consenso espresso.
Qualora tra impresa e agente non si addivenga ad un accordo sul Regime in cui inserire l’ agente stesso e quest’ ultimo non richieda di inserirsi, ai sensi e per gli effetti di cui alla precedente lett. a), nel Regime 2 ovvero nel Regime 3 di cui all’ art. 6 del presente Accordo, rimarra’ ferma la situazione in atto ed il rapporto restera’ regolato dall’ Accordo Nazionale Agenti del 16-9-1981, salvo le modifiche di cui al <<Quarto protocollo d’ intesa>> allegato al presente Accordo.
IV comma – Le comunicazioni previste dal precedente III comma dovranno essere formulate per iscritto.
V comma – Nell’ ipotesi di agenzia gestita da piu’ agenti ai quali si debba applicare il precedente III comma, tutti i coagenti debbono inserirsi, secondo le procedure ivi previste, nel medesimo Regime di esclusiva.
Nel caso di disaccordo fra i coagenti:
– qualora la divergenza sia fra il Regime 2 e il Regime 3, tutti i coagenti saranno inseriti nel Regime 2;
– qualora la divergenza sia fra Regimi diversi da quelli di cui al precedente alinea, per tutti i coagenti rimarra’ ferma la situazione in atto ed il rapporto restera’ regolato dall’ Accordo Nazionale Agenti 16-9-1981, salvo le modifiche di cui al <<Quarto protocollo d’ intesa>> allegato al presente Accordo.
Nota a verbale – Le imprese sono tenute a comunicare per iscritto ai propri agenti, entro 30 giorni dalla decorrenza del presente Accordo, le disposizioni recate dall’ art. 42.
Art. 43 Agenti di citta‘
Agli agenti operanti in qualita’ di agenti di citta’ si applica la seguente disciplina:
– le imprese e gli agenti, entro 12 mesi dalla data di decorrenza del presente Accordo, dovranno trovare un’ intesa sulle modalita’ ed i tempi di applicazione ed essi della disciplina del Regime 3.
– Nelle more del raggiungimento dell’ intesa di cui al precedente alinea, agli agenti di citta’ si applichera’, con riferimento agli istituti della riduzione del portafoglio – ad eccezione di quanto previsto dai commi VII e VIII dell’ art. 8 bis – dell’ affiancamento e dello scioglimento del contratto di agenzia, la disciplina Regime 2.
– Nel caso di mancato raggiungimento dell’ intesa di cui al 1o alinea, agli agenti di citta’ si applicheranno, a decorrere dal 1-8-1995, le disposizioni del Regime 3.
Art. 44 Esclusione di novazione
L’ applicazione delle procedure di cui agli artt. 42 e 43 non comporta novazione del contratto di agenzia.
Art. 45 Commissione Paritetica Nazionale
I comma – E’ costituita una Commissione Paritetica Nazionale composta da 4 rappresentanti delle imprese di assicurazione e 4 rappresentanti degli agenti.
II comma – La Commissione avra’ il compito di osservare l’ applicazione delle norme recate dal presente Accordo e dovra’ in particolare verificare se talune norme risultino nella loro concreta applicazione fonte di diffusa conflittualita’ tra imprese ed agenti; in tali casi la Commissione potra’ proporre eventuali soluzioni tecniche ad ANIA, SNA ed UNAPASS.
III comma – Le norme relative al funzionamento della Commissione saranno stabilite da apposito regolamento da concordarsi tra le Parti stipulanti il presente Accordo.
Art. 46 Decorrenza e durata
I comma – Il presente Accordo ha decorrenza ed effetto dalla data del 1-8-1994.
II comma – Le riduzioni del portafoglio di agenzia, le variazioni in aumento del numero dei titolari di un’ agenzia, le ricostituzioni di precedenti coagenzie nonche’ i recessi ai sensi dell’ art. 12, II comma, eventualmente disposti da un’ impresa e comunicati all’ agente prima del 4-7-1994, restano integralmente regolati dalle disposizioni recate dall’ Accordo Nazionale Agenti 16-9-1981, anche se gli effetti si verificheranno successivamente all’ entrata in vigore del presente Accordo.
Nelle ipotesi previste dall’ art. 42, III comma, lett. a), qualora l’ agente richieda di essere inserito in uno dei regimi di esclusiva ivi previsti entro il 1-10-1994, il presente Accordo trovera’ per lui comunque applicazione sin dal 1-8-1994.
III comma – La scadenza del presente Accordo e’ fissata per le ore 24 del 31-12-1977. Tuttavia, in mancanza di contraria dichiarazione di una delle Parti stipulanti, da comunicarsi entro il 30-6-1997 a mezzo di lettera raccomandata, il presente Accordo si intende tacitamente prorogato per due anni e cosi’ di seguito.
Ulteriore scambio di lettere – Su richiesta di SNA ed UNAPASS, l’ ANIA non ha difficolta’ a confermare la propria disponibilita’ ad interventi in merito ad eventuali provvedimenti di imprese che apparissero ispirati dall’ intento di colpire, per la loro attivita’ sindacale, rispettivamente il Segretario Generale o il Presidente, i componenti del Comitato Centrale o del Consiglio Direttivo e del Comitato o Consulta dei Gruppi aziendali.
Primo protocollo d’ intesa
Tra l’ Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), ed il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA), e l’ Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione (UNAPASS)
premesso
– che e’ comunque volonta’ delle Parti procedere ad una profonda revisione del sistema di calcolo dell’ indennita’ di risoluzione e della rivalsa;
si conviene che entro il 31-10-1994 dovra’ essere insediata un’ apposita Commissione Tecnica, costituita da 4 rappresentanti delle imprese e da 4 rappresentanti degli agenti, che avra’ il compito di formulare, entro 6 mesi dalla sua costituzione, un completo progetto di riforma dell’ indennita’ di risoluzione e della rivalsa.
Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, la Commissione dovra’ sottoporre il progetto di riforma all’ approvazione di ANIA, SNA ed UNAPASS.
Secondo protocollo d’ intesa
Tra l’ Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), ed il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA), e l’ Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione (UNAPASS)
premesso che le modifiche e le maggiorazioni previste dal presente protocollo d’ intesa si applicano ai soli agenti che si inseriscono in uno dei Regimi di esclusiva previsti dall’ art. 6 dell’ Accordo 28-7-1994, nonche’ agli agenti di citta’;
confermato quanto disposto al punto 1), escluso l’ ultimo capoverso, del secondo protocollo d’ intesa allegato all’ Accordo Nazionale Agenti 16-9-1981;
si conviene di apportare le seguenti modifiche alla Convenzione Nazionale per le Casse di Previdenza Agenti stipulata il 24-6-1953 e successive modifiche:
1) All’ art. 2 viene aggiunto il seguente IV comma:
<<Per tutti i contributi versati a decorrere dal 1-1-1995 e’ fatto obbligo alla Cassa di tenere la gestione separata rispetto a quella dell’ impresa>>.
2) Alla fine del III comma dell’ art. 4 viene aggiunta la seguente frase:
<<Qualora Presidente sia uno dei membri nominati dall’ impresa, vice-presidente, ove nominato, deve essere uno dei membri nominato dagli agenti, e viceversa>>.
3) L’ art. 7 e’ sostituito dal seguente:
<<I COMMA – Il contributo annuo dell’ impresa o della gestione, a partire dall’ esercizio 1994, e’ calcolato in base alle seguenti aliquote:
1,20% sulle prime Lire 100.000.000 di provvigioni annue
0,70% sulle successive Lire 50.000.000 di provvigioni annue
0,50% su quanto supera le Lire 150.000.000 di provvigioni annue
con il limite di Lire 1.800.000 per ogni agente o coagente e con il massimo complessivo di Lire 5.400.000 per ogni agenzia, qualunque sia il numero degli agenti titolari della stessa.
I limiti di cui sopra sono rispettivamente elevati:
– per l’ esercizio 1995, a Lire 1.900.000 e a Lire 5.700.000;
– per l’ esercizio 1996 e seguenti, a Lire 2.000.000 e a Lire 6.000.000;
Il COMMA – Qualora, tanto all’ inizio quanto al termine del rapporto di agenzia, l’ esercizio dell’ agenzia da parte dell’ agente sia limitato ad una frazione di anno solare, gli scaglioni di provvigioni e i limiti di contributo sono da ridursi in proporzione alla durata effettiva dell’ esercizio rispetto all’ intero anno solare>>.
4) L’ art. 8 e’ sostituito dal seguente:
<<L’ agente e’ tenuto a versare alla Cassa un contributo nella misura dell’ 1% delle provvigioni da lui percepite e computabili a’ sensi dell’ art. 6, con facolta’ di limitare il suo contributo annuo ad un importo pari a quello del contributo corrisposto nei suoi confronti dall’ impresa>>.
5) L’ art. 11 e’ sostituito dal seguente:
I COMMA: I 2/3 del contributo annuo versato dall’ impresa ai sensi degli artt. 6 e 7, debbono essere destinati ad una assicurazione sulla vita stipulata in conformita’ e nei limiti di cui al successivo art. 12.
II COMMA: Le restanti attivita’ dei conti individuali sono, a scelta dell’ agente, destinate:
– ad una assicurazione sulla vita,
– ad un contratto di capitalizzazione,
– all’ incremento del conto individuale secondo quanto previsto agli articoli 13 e 14.
6) All’ art. 14 viene aggiunto il V comma:
<<Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al caso di impiego della somma del conto individuale in fondi comuni di investimento italiani aperti istituiti ai sensi dell’ art. 1 della legge 23-3-1983, n. 77.>>.
7) L’ art. 18 viene soppresso.
Si conviene inoltre quanto segue
- A) In sostituzione di quanto previsto al punto 2) del secondo protocollo d’ intesa allegato all’ Accordo Nazionale Agenti 16-9-1981, le imprese verseranno annualmente con i termini e le modalita’ stabiliti dalla Convenzione C.P.A., a decorrere dall’ esercizio 1994 o dall’ anno di iscrizione se successivo, un contributo fisso annuale ed indivisibile di L. 300.000 per agente iscritto alla Cassa Pensione, da ripartirsi <<pro quota>> in caso di pluralita’ di incarichi agenziali.
Il predetto obbligo contributivo a carico delle imprese e’ subordinato al versamento da parte dell’ agente di un contributo di pari importo.
- B) Al fine di agevolare la contribuzione fissa di cui al precedente punto A), gli agenti possono all’ uopo rilasciare alla propria preponente una delega a tempo indeterminato redatta conformemente all’ allegato fac-simile.
- C) Nel caso di agente plurimandatario la contribuzione e i relativi limiti di cui all’ art. 7 e al precedente punto A), si riferiscono cumulativamente a tutte le imprese preponenti. Pertanto detti contribuzioni e limiti, relativamente a ciascuna impresa, si intendono ridotti nello stesso rapporto esistente fra l’ ammontare delle provvigioni da essa liquidate e il totale delle provvigioni liquidate da tutte le imprese.
A tal fine, l’ agente e’ tenuto a comunicare alle singole imprese l’ ammontare delle provvigioni a lui complessivamente liquidate.
Nel caso in cui le contribuzioni a carico delle imprese in atto al momento dell’ entrata in vigore del presente protocollo d’ intesa risultassero complessivamente superiori a quelle conseguenti all’ applicazione del presente protocollo d’ intesa, quest’ ultimo non trovera’ applicazione e restera’ ferma la situazione in atto fino a diversa richiesta dell’ agente.
Allegato al <<Secondo Protocollo d’ intesa>>
Fac-simile
Spettabile
……….
Il sottoscritto ………………………………………………….
– agente dell’ agenzia di ………………………………………..
– coagente dell’ agenzia di ………………………………………
– legale rappresentante della societa’ …………. esercente il mandato di agente dell’ agenzia di ………………………………………..
visto il punto B) del <<Secondo protocollo di intesa>> allegato all’Accordo Nazionale Agenti 28-7-1994, nel dichiararsi intenzionato a corrispondere il contributo fisso di importo pari al contributo fisso dovuto dall’ Impresa, cosi’ come previsto al punto A) del <<Secondo protocollo d’ intesa>> allegato all’ Accordo Nazionale Agenti 28-7-1994, delega l’ impresa in indirizzo a versare a suo nome e per suo conto il predetto contributo fisso come determinato dal <<Secondo protocollo di intesa>> sopra citato.
Il rimborso verra’ dal sottoscritto effettuato secondo le modalita’ impartite dall’ impresa.
La presente delega e’ rilasciata a tempo indeterminato con validita’ per tutta la durata del rapporto di Agenzia intercorrente con la ………….
FIRMA
Terzo protocollo d’ intesa
Tra l’ Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA)
ed il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA)
e l’ Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione (UNAPASS)
in relazione alla prevista scelta, da parte di ciascun agente, tra il disposto dell’ articolo 12 bis e la diversa disciplina di cui all’ art. 12 ter
si conviene che
- La richiesta di applicazione dell’ art. 12 ter dovra’ pervenire all’ impresa, con lettera raccomandata, entro il 28-2-1995 per gli agenti in carica alla data del 1-8-1994, ovvero entro nove mesi dalla data di conferimento dell’ incarico per gli agenti nominati successivamente alla predetta data del 1-8-1994.
- Salva espressa accettazione dell’ impresa, non saranno valide le eventuali richieste che dovessero pervenire all’ impresa al di fuori dei termini stabiliti al punto 1), cosi’ come non saranno valide le richieste non risultanti da lettera raccomandata, ovvero quelle che pervengano all’ impresa dopo l’ intimazione del provvedimento di revoca dell’ incarico agenziale. In tali casi e nelle more delle richieste di cui al punto 1) o in loro assenza, si applichera’, in caso di recesso, il disposto dell’ art. 12 bis.
Quarto protocollo d’ intesa
Tra l’ Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA)
ed il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA)
e l’ Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione (UNAPASS)
premesso che, ai sensi dell’ art. 42, III comma, dell’ Accordo Nazionale Agenti 28-7-1994, agli agenti (esclusi gli agenti di citta’) che operano in regime di esclusiva diverso da quello indicato ai commi I e II del medesimo art. 42, l’ Accordo Nazionale Agenti 28-7-1994 si applica solo dopo l’ inserimento degli stessi, nei termini e modi ivi indicati, in uno dei regimi di esclusiva previsti dall’ art. 6 del medesimo Accordo 1994;
che fintanto che detto inserimento non avvenga, e comunque in ogni caso in cui l’ agente non si inserisca in uno dei regimi di esclusiva previsti dall’ art. 6 del predetto Accordo 1994, rimarra’ ferma la situazione in atto e il rapporto restera’ regolato dall’ Accordo Nazionale Agenti 16-9-1981, salvo le modifiche di cui al presente <<Protocollo d’ intesa>> si conviene che le modifiche all’ Accordo Nazionale Agenti 16-9-1981, applicabili agli agenti di cui in premessa, fermo tutto il resto, sono le seguenti:
- Al IV comma, 2o capoverso, dell’ art. 12 i soli limiti massimi dell’ ulteriore somma sono elevati rispettivamente a:
– Lire 37.000.000, se l’ agente non ha compiuto 9 anni di gestione;
– Lire 56.000.000, se l’ agenge ha compiuto almeno 9 anni di gestione.
- Alla lettera D) dell’ art. 12 bis il massimo dell’ indennita’ supplementare che l’ impresa e’ tenuta a corrispondere all’ agente cessato qualora il recesso dell’ impresa venga dichiarato dal Collegio arbitrale non validamente motivato, e’ elevato rispettivamente a:
– Lire 56 milioni se l’ agente non ha compiuto 5 anni di gestione;
– Lire 65 milioni se l’ agente ha compiuto almeno 5 anni di gestione.
- L’ art. 13 e’ sostituito dal seguente:
<<Art. 13 (Preavviso ed indennita’ sostitutive) – I comma – Nel caso di scioglimento del contratto di agenzia ai sensi degli artt. 16 e 17 e’ dovuto un mese di preavviso.
L’ agente che recede dal contratto di agenzia ai sensi dell’ art. 12, II comma, deve dare un mese di preavviso.
II comma – E’ in facolta’ dell’ impresa di rinunciare al preavviso dovutole o di sostituire quello dovuto all’ agente, corrispondendo all’ agente 1/19 delle provvigioni liquidategli nell’ esercizio precedente quello dello scioglimento del contratto o in mancanza negli ultimi 12 mesi di gestione.
Ai soli fini dell’ aliquota di cui all’ art. 27, III comma, e dell’ anzianita’ richieste per le somme di cui all’ art. 12, IV, V e VI commi, il periodo di preavviso va computato nell’ anzianita’ dell’ agente, anche se sostituito dalla corrispondente indennita’.
L’ agente che recede dal contratto di agenzia senza dare il preavviso di cui al I comma, deve corrispondere all’ impresa un’ indennita’ sostitutiva pari ad 1/19 delle provvigioni a lui liquidate nell’ esercizio precedente quello dello scioglimento del contratto o in mancanza negli ultimi 12 mesi di gestione.
III comma – L’ impresa che recede dal contratto di agenzia ai sensi dell’ art. 12, II comma, deve dare preavviso nei seguenti termini decorrenti dal primo o dal sedici del mese:
– 1 mese, per il primo anno di gestione;
– 2 mesi, per il secondo anno iniziato di gestione;
– 3 mesi, per il terzo anno iniziato di gestione;
– 4 mesi, per il quarto anno iniziato di gestione;
– 5 mesi, per il quinto anno iniziato di gestione;
– 6 mesi, per il sesto anno iniziato di gestione e per tutti gli anni successivi.
IV comma – L’ impresa puo’ sostituire in tutto o in parte il preavviso dovuto con un’ indennita’ determinata come segue:
- a) se l’ agente ha iniziato il primo anno di gestione ma non lo ha completato: in sostituzione del mese di preavviso, 1/42 delle provvigioni;
- b) se l’ agente ha completato il primo anno di gestione ma non ha iniziato il secondo anno di gestione: in sostituzione del mese di preavviso, 1/10 delle provvigioni;
- c) se l’ agente ha iniziato il secondo anno di gestione ma non lo ha completato:
– in sostituzione del 1o mese di preavviso, 1/15 delle provvigioni;
– in sostituzione del 2o mese di preavviso, 1/20 delle provvigioni.
- d) se l’ agente ha completato il secondo anno di gestione ma non ha iniziato il terzo anno di gestione:
– in sostituzione del 1o mese di preavviso, 1/10 delle provvigioni;
– in sostituzione del 2o mese di preavviso, 1/12 delle provvigioni.
- e) se l’ agente ha iniziato il terzo anno di gestione ma non ha superato i quattro anni di gestione:
– in sostituzione del 1o mese di preavviso, 1/12 delle provvigioni;
– in sostituzione del 2o mese di preavviso, 1/18 delle provvigioni;
– in sostituzione del 3o mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni;
– in sostituzione del 4o mese di preavviso, 1/42 delle provvigioni.
- f) se l’ agente ha iniziato il quinto anno di gestione ma non ha completato i quindici anni di gestione:
– in sostituzione del 1o mese di preavviso, 1/15 delle provvigioni;
– in sostituzione del 2o mese di preavviso, 1/20 delle provvigioni;
– in sostituzione del 3o mese di preavviso, 1/25 delle provvigioni;
– in sostituzione del 4o mese di preavviso, 1/30 delle provvigioni;
– in sostituzione del 5o mese di preavviso, 1/35 delle provvigioni;
– in sostituzione del 6o mese di preavviso, 1/40 delle provvigioni.
- g) se l’ agente ha completato o superato i quindici anni di gestione:
– in sostituzione del 1o mese di preavviso, 1/12 delle provvigioni;
– in sostituzione del 2o mese di preavviso, 1/18 delle provvigioni;
– in sostituzione del 3o mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni;
– in sostituzione del 4o mese di preavviso, 1/30 delle provvigioni;
– in sostituzione del 5o mese di preavviso, 1/36 delle provvigioni;
– in sostituzione del 6o mese di preavviso, 1/42 delle provvigioni.
Per il computo dell’ indennita’ sostitutiva, si tiene conto delle provvigioni liquidate all’ agente nell’ intero esercizio precedente quello dello scioglimento del contratto o, in mancanza, negli ultimi 12 mesi di gestione.
Limitatamente agli agenti che abbiano compiuto almeno due anni di gestione, e’ in facolta’ degli stessi di conseguire, in luogo del preavviso, la corresponsione dell’ indennita’ sostitutiva.
V comma – Agli effetti dei precedenti commi, se il periodo di gestione e’ inferiore a 12 mesi, l’ indennita’ sostitutiva viene calcolata applicando la frazione all’ ammontare delle provvigioni effettivamente liquidate nel corso della gestione.
VI comma – L’ indennita’ sostitutiva del preavviso deve essere pagata entro un mese dallo scioglimento del contratto, sempre che da parte dell’ agente si siano adempiuti gli obblighi di cui all’ art. 23.
Qualora fosse impossibile stabilirne l’ esatto importo, l’ indennita’ viene provvisoriamente calcolata e pagata in base ai dati dell’ esercizio ancora precedente o, in mancanza, degli ultimi 12 mesi disponibili, salvo conguaglio entro i successivi 60 giorni>>.
- Il punto 2) del <<Secondo protocollo d’ intesa>> allegato all’ Accordo Nazionale Agenti 16-9-1981 e’ abrogato ed e’ sostituito dai seguenti:
- A) Le imprese verseranno annualmente con i termini e le modalita’ stabiliti dalla Convenzione C.P.A., a decorrere dall’ esercizio 1994 o dall’ anno di iscrizione se successivo, un contributo fisso annuale ed indivisibile di Lire 300.000 per agente iscritto alla Cassa Pensione, da ridursi <<pro quota>> in caso di pluralita’ di incarichi agenziali.
Il predetto obbligo contributivo a carico delle imprese e’ subordinato al versamento da parte dell’ agente di un contributo fisso di pari importo.
- B) Al fine di agevolare la contribuzione fissa di cui al precedente punto A), gli agenti possono all’ uopo rilasciare alla propria preponente una delega a tempo indeterminato redatta conformemente all’ allegato fac-simile.
- Il punto 3) del <<Terzo protocollo d’ intesa>> allegato all’ Accordo Nazionale Agenti 16-9-1981 e’ abrogato.
Si conviene inoltre sempre per gli agenti di cui in premessa:
di elevare i limiti massimi del contributo annuo dell’ impresa alla Cassa di Previdenza Agenti di cui all’ art. 7, I comma, della Convenzione Nazionale per le Casse di Previdenza Agenti stipulata il 24-6-1953 e successive modifiche, al <<limite di lire 750.000 per ogni agente o coagente e con il massimo complessivo di Lire 2.000.000 per ogni agenzia, qualunque sia il numero degli agenti titolari della stessa>>.
Allegato al <<Quarto Protocollo d’ intesa>>
Fac-simile
Spettabile
………………..
Il sottoscritto ……….
– agente dell’ agenzia di ………..
– coagente dell’ agenzia di ……….
– legale rappresentante della societa’ ………. esercente il mandato di agente dell’ agenzia di …………………………………………..
visto il punto 4. lett. B) del <<Quarto protocollo di intesa>> allegato all’ Accordo Nazionale Agenti 28-7-1994, nel dichiararsi intenzionato a corrispondere il contributo fisso di importo pari al contributo fisso dovuto dall’ Impresa, cosi’ come previsto al punto 4. lett. A) del <<Quarto protocollo d’ intesa>> allegato all’ Accordo Nazionale Agenti 28-7-1994, delega l’ impresa in indirizzo a versare a suo nome e per suo conto il predetto contributo fisso come determinato dal <<Quarto protocollo di intesa>> sopra citato.
Il rimborso verra’ dal sottoscritto effettuato secondo le modalita’ impartite all’ impresa.
La presente delega e’ rilasciata a tempo indeterminato con validita’ per tutta la durata del rapporto di Agenzia intercorrente con la ………….
FIRMA