AEC 21.10.2004 – Attività finanziarie

Accordo collettivo nazionale per la disciplina del rapporto di agenzia in attività finanziarie

L’anno 2004, il giorno 21 ottobre

tra

– Unione Finanziarie Italiane (UFI) rappresentata dal Presidente Aurelio De Gennaro, con l’assistenza del Segretario generale Massimo Marchesi

e

– Federazione Nazionale dei Dirigenti,  Quadri  e  Professional del  Commercio,  Trasporti,  Turismo,  Servizi,  Terziario  Avanzato  (MANAGERITALIA) rappresentata dal Presidente Claudio Pasini, da Manlio  Marucci e Luciano Giorgetti, rispettivamente  Presidente  e Vice  Presidente dell’Area  Professional nazionale, sezione finanza, con  l’assistenza del  Segretario  generale  Massimo  Fiaschi  e della  Responsabile settore Relazioni sindacali Daniela Fiorino

si è stipulato

il presente Accordo collettivo nazionale per la disciplina del rapporto di agenzia in attività finanziarie, composto di 22 articoli letti, approvati e sottoscritti dalle parti contraenti.

Premessa

Le parti stipulanti, con il presente Accordo collettivo nazionale, intendono  realizzare una disciplina normativa  corrispondente  alle peculiarità del rapporto di agenzia in attività finanziarie, conseguente all’introduzione  della figura dell’agente in attività  finanziaria, divenuta operativa a decorrere dall’emanazione del provvedimento di attuazione  dell’Ufficio  Italiano dei Cambi  (11/7/02)  istitutivo dell’Elenco degli agenti in attività finanziaria di cui al D.lgs. n. 374/99.

Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza che il settore riveste nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e intermediari finanziari, per una migliore ed efficace  tutela  del consumatore e per una maggiore trasparenza e correttezza del mercato.

Art. 1 – Definizioni e applicabilità.

1)

Agli effetti del presente Accordo e in conformità agli artt. 1742 e ss. CC, è “Agente in attività finanziaria” l’Agente persona fisica iscritta nell’Elenco istituito presso l’Ufficio Italiano Cambi di cui all’art. 3, comma 1, D.lgs. n. 374/99 – anche se operante nell’ambito di società ai sensi dell’art. 3, commi 3, lett. b), e 5, D.lgs. n. 374/99 – stabilmente incaricato da un Intermediario finanziario di promuovere e collocare, in una determinata zona, contratti riconducibili alle attività finanziarie di cui al comma 1, art 106 del TUB (D.lgs n. 385/93), senza disporre di autonomia  nella  fissazione dei prezzi e delle  altre  condizioni contrattuali.

Il presente accordo si applica anche agli agenti operanti in ambito di società aventi i requisiti di cui all’art. 3, commi 3, lett. b), e 5, D.lgs. n. 374/99, con esclusione dei dipendenti e dei soci.

2)

Ai fini del presente Accordo si intendono:

(a) per “Intermediario finanziario”, l’Intermediario iscritto nell’elenco generale previsto dall’art. 106, D.lgs. n. 385/93 (o nell’elenco speciale previsto dall’art. 107, D.lgs. n. 385/93), operante nei confronti del pubblico;

(b) per “Agente in attività finanziarie”, l’Agente persona fisica iscritto all’elenco di cui all’art. 3, comma 1, D.lgs. n. 374/99;

(c) per “Attività finanziarie”, le attività previste dall’art. 106, D.lgs. n. 385/93 e specificate nel DM 6.7.94, ossia:

(1) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

(2) l’assunzione di partecipazioni;

(3) la prestazione di servizi di pagamento, compresa l’attività di incasso e trasferimento di fondi (money transfer);

(4) l’intermediazione in cambi;

(d) per “Attività diverse”, le attività connesse e strumentali a quelle di agenzia in attività finanziarie come definite dall’art. 3, parte I, Provvedimento UIC 11.7.02;

(e) per “Attività compatibili”, le attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche nell’esercizio  delle attività indicate nell’art. 106, comma 1, D.lgs. n. 385/93, in conformità alle norme di settore applicabili; altre attività professionali per cui sia richiesta l’iscrizione in altri elenchi, albi, ruoli tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali;

(f) per “Attività promozionale”, l’attività di promozione presso il pubblico finalizzata alla conclusione di contratti riconducibili all’esercizio delle attività finanziarie previste dall’art. 106, comma 1, D.lgs. n. 385/93, senza autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali;

(g) per “Elenco”, l’elenco degli agenti in attività finanziarie previsto dall’art. 3, comma 1, D.lgs. n. 374/1999, istituito presso l’UIC;

(h) per “Convenzione” l’eventuale convenzione stipulata dalla Società di Intermediazione finanziaria con un Istituto di Credito  per la promozione e il collocamento dei servizi di quest’ultimo fuori sede, come previsto dall’aggiornamento delle Istruzioni di vigilanza per le banche pubblicate su GU n. 211 del 9.9.02;

(i) per “Zona”, l’area geografica, la tipologia di contratti o la tipologia di clienti assegnati all’agente;

(j) per TUB, il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, D.lgs. 1.9.93 n. 385, pubblicato nella G.U. 30.9.93 n. 230, S.O;

(k) per UIC, l’Ufficio Italiano dei Cambi, ente strumentale della Banca d’Italia.

Dichiarazione a verbale.

Le parti precisano che, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento (DM n. 485/01), non svolgono agenzia in attività finanziaria, e dunque non sono tenuti all’iscrizione nell’Elenco:

(a) coloro che distribuiscono carte di pagamento, emesse e gestite dagli intermediari a ciò autorizzati;

(b) i fornitori di beni e servizi che promuovono e concludono contratti compresi nell’esercizio delle attività finanziarie di cui all’art. 106 TUB, unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli  intermediari  finanziari iscritti nell’Elenco generale o in quello speciale.

Art. 2 – Svolgimento dell’incarico e zona di attività.

1)

L’Agente svolge le funzioni affidategli dall’Intermediario finanziario tramite apposito documento di incarico con ampia autonomia e libertà di iniziativa, in particolare per quanto attiene alla scelta dell’orario, dell’itinerario e della organizzazione in generale della sua attività. L’incarico viene svolto senza vincoli di subordinazione, in conformità alla natura tipica del contratto di agenzia disciplinato dagli artt. 1742 e ss. CC.

2)

L’Agente, ai sensi del punto 3 del Provvedimento dell’Ufficio Italiano Cambi dell’11.7.02, non può svolgere contemporaneamente attività di agenzia in attività finanziaria e attività di mediazione riferibili al medesimo Intermediario finanziario; oltre le attività finanziarie di cui sopra, l’Agente può esercitare unicamente Attività strumentali, Attività connesse e Attività compatibili.

3)

L’Intermediario può avvalersi contemporaneamente e salvo patto contrario, nella stessa zona e per lo stesso tipo di attività finanziaria di più agenti; l’Agente non può, salvo patto contrario, assumere l’incarico di trattarvi gli affari di più Intermediari che siano in concorrenza tra loro.  Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di esclusiva per  un  solo  Intermediario, all’assunzione, da parte dell’Agente, dell’incarico di trattare gli affari per più Intermediari non  in concorrenza tra di loro.

4)

Il conferimento dell’incarico prevede, salvo patto contrario, un periododi prova della durata di 6 mesi. All’atto del conferimento dell’incarico,all’Agente devono essere precisati per iscritto in un unico documento,oltre al nome delle parti, la zona assegnata, la tipologia di contrattie/o la tipologia di clienti da trattare, la misura delle provvigioni e ladurata dell’incarico, qualora non sia a tempo indeterminato, nonchél’esplicito riferimento alle norme del CCNL in vigore e delle suesuccessive modificazioni.

Dichiarazione a verbale.

In relazione a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, le partisi danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quandol’incarico conferito all’Agente riguardi Attività e/o Servizi finanziariche per destinazione e finalità siano infungibili tra loro.

Art. 3 – Contratto a tempo determinato.

1)

Le norme contenute nel presente accordo si applicano anche ai contratti atempo determinato, in quanto compatibili con la natura del rapporto, conesclusione delle norme relative al preavviso.

Art. 4 – Variazione di condizioni e termini dell’incarico.

1)

Considerata la natura dell’attività, connessa a molteplice e repentinevariabili di mercato (tassi d’interesse, disciplina, ecc.) l’Intermediariopotrà variare le condizioni contrattuali. Per quanto concerne variazionidi zona (territorio, clienti, prodotti e/o servizi finanziari) e dellamisura delle provvigioni, tali variazioni possono essere realizzate previacomunicazione scritta da parte dell’Intermediario da darsi all’Agentealmeno 1 mese prima (ovvero 2 mesi prima per gli agenti impegnati adesercitare la propria attività esclusivamente per un solo Intermediario),salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza.

2)

Qualora queste variazioni siano di entità tale da modificare sensibilmenteil contenuto economico del rapporto (intendendosi per sensibile variazionele riduzioni superiori al 20% del valore delle provvigioni di competenzadell’Agente nell’anno civile precedente la variazione, ovvero i 12 mesiantecedenti la variazione, qualora l’anno precedente non sia statolavorato per intero), il preavviso scritto non potrà essere inferiore aquello  previsto  per  la  risoluzione  del  rapporto  da  partedell’Intermediario.

3)

Qualora l’Agente comunichi, entro 30 giorni, di non accettare  levariazioni che modifichino il contenuto economico del rapporto, lacomunicazione dell’Intermediario costituirà preavviso per la cessazionedel rapporto di agenzia ad iniziativa del preponente.

Art. 5 – Provvigioni.

1)

In conformità a quanto prescritto dall’art. 1748 CC l’Agente ha dirittoalla provvigione, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto pereffetto del suo intervento. La provvigione è, altresì, dovuta per icontratti conclusi, anche dopo lo scioglimento del rapporto o dopo la suasospensione ai sensi degli artt. 8 (Malattia e infortunio) e 9 (Gravidanzae puerperio), sempre che ricorrano i requisiti di cui all’art. 1748 CC,comma 3.  In tale caso la provvigione è dovuta per intero all’Agente,salvo  che  da  specifiche  circostanze  risulti  equo  ripartireproporzionalmente la provvigione con gli agenti intervenuti.

2)

I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negliaccordi tra le parti.

3)

Nel caso sia affidato all’Agente l’incarico di coordinamento di altriagenti in una determinata area, purché sia specificato nel contrattoindividuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo.

4)

L’Agente impegnato ad esercitare la propria attività esclusivamente per unsolo Intermediario ha diritto alla provvigione anche per gli affariconclusi senza il suo intervento, sempreché rientranti nell’ambito delmandato conferito.

5)

In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l’Agente hadiritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione ocessazione del contratto ed accettati dal preponente anche dopo tale data,salvo, in ogni caso le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvol’obbligo per l’Agente, a richiesta del preponente di prestare l’opera disua competenza per la completa e regolare esecuzione degli affari incorso.

6)

Gli Intermediari cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine diogni trimestre. Entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del trimestreconsiderato, l’Intermediario invierà all’Agente un estratto conto delleprovvigioni, nonché il relativo importo, con l’adempimento delle formalitàrichieste dalle vigenti norme fiscali. Tale estratto conto si intendedefinitivamente approvato dall’Agente a meno di contestazione scritta emotivata inviata all’Intermediario finanziario entro e non oltre 30 giornidal ricevimento del medesimo. In caso di contestazioni, l’Intermediarioverserà le eventuali ulteriori somme non oltre 30 giorni dalla definizionedella controversia.

7)

Qualora l’Intermediario ritardi il pagamento delle provvigioni dovute dioltre 15 giorni, rispetto al termine di cui al comma precedente, saràtenuta a versare su tali somme un interesse pari al tasso ufficiale diriferimento.

Art. 6 – Spese.

1)

L’Agente non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività svolta ai sensi dell’art. 1 del presente accordo, salvo pattocontrario.

2)

Il patto contrario non potrà determinare il rimborso o concorso alle spesein forma percentuale.

Art. 7 – Diritti e doveri delle parti.

1)

L’Agente, nell’esecuzione dell’incarico conferitogli, deve tutelare gliinteressi dell’Intermediario finanziario, agire con lealtà e buona fede,con massima correttezza, costanza, assiduità e al meglio delle propriecapacità.

2)

L’Agente è tenuto ad adempiere l’incarico in conformità delle istruzioniricevute, deve altresì fornire all’Intermediario le informazioni relativeal mercato della zona e/o della clientela assegnatagli e ogni altrainformazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.

3)

L’Agente è tenuto a comunicare tempestivamente all’Intermediario ogninotizia e/o circostanza a lui nota che possa influire sulla valutazione esulla  sicurezza delle operazioni proposte o procurate  e/o  sullaconcessione dei finanziamenti, sul perfezionamento dei contratti, sul loronormale decorso o rimborso degli stessi. L’Agente risponde altresì dellaautenticità della documentazione inviata e delle sottoscrizioni.

4)

L’Agente è tenuto a rispettare tutte le disposizioni legislative eregolamentari che riguardano la sua attività, nonché le disposizionilegislative e regolamentari che disciplinano l’esercizio delle attivitàfinanziarie dell’Intermediario per conto del quale opera e a mantenersicostantemente aggiornato sulla normativa vigente, oltre che a parteciparecontinuamente e sistematicamente ai corsi di formazione, qualificazione eaggiornamento  professionale, anche in materia  di  antiriciclaggio,organizzati dall’Intermediario finanziario e/o dall’Ente bilaterale di cuial successivo art. 11 dalle Associazioni firmatarie del presente Accordocollettivo.

5)

L’Agente  è  tenuto  ad informare immediatamente  e  per  iscrittol’Intermediario finanziario della perdita dei requisiti per l’iscrizioneall’Elenco di cui all’art. 1, comma 3, lett. g) del presente Accordocollettivo,  nonché  dell’apertura  di  procedimenti,  dell’eventualesospensione e/o della cancellazione dall’Elenco da parte dell’UIC.

6)

L’Intermediario finanziario, nei rapporti con l’Agente, deve agire conlealtà e buona fede.

7)

L’Intermediario finanziario è, altresì, tenuto a:

– fornire all’Agente tutti i documenti e il materiale necessario allo svolgimento dell’incarico e, più in generale, fornire le istruzioni necessarie per il corretto svolgimento dell’incarico ricevuto;

– comunicare tempestivamente all’Agente il volume dei contratti conclusi  se notevolmente inferiore a quello che lo stesso avrebbe potuto  normalmente attendersi ed informare per iscritto l’Agente, entro il  termine necessario ad effettuare gli accertamenti connessi alla natura  del contratto e comunque non oltre 30 giorni, del rifiuto e/o della  mancata esecuzione degli affari da lui procurati;

– organizzare periodicamente direttamente e/o tramite l’Ente di cui al  successivo art. 12 e/o delle Associazioni firmatarie del presente  Accordo collettivo, corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento,  anche in materia antiriciclaggio;

– fornire tempestivamente all’Agente il materiale e la documentazione  necessaria per l’assolvimento degli obblighi previsti al titolo VI,  D.lgs. n. 385/93 in materia di trasparenza delle operazioni e dei  servizi bancari e finanziari.

Art. 8 – Malattia e infortunio.

1)

In caso di malattia o infortunio dell’Agente che costituisca causa d’impedimento nell’espletamento dell’incarico affidatogli, il rapporto di agenzia resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall’inizio della malattia o dalla data dell’infortunio, e pertanto l’Intermediario finanziario non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto.

2)

All’Intermediario finanziario è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o a dare ad altri l’incarico ad esercitarlo.  L’Agente, ammalato o infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che l’Intermediario finanziario, o chi da questi ha ricevuto l’incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell’agenzia senza che all’Intermediario derivino oneri.

3)

Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del presente Accordo collettivo, l’Agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi nel periodo di sospensione attraverso l’intervento dell’Intermediario, al netto del rimborso delle spese documentate da quest’ultimo sostenute, se la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività svolta dall’Agente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Sono fatte salve diverse pattuizioni.

4)

Qualora il contratto sia interrotto a causa d’invalidità permanente o morte dell’Agente, allo stesso Agente o ai suoi eredi verrà corrisposta l’indennità di fine rapporto di cui al successivo art. 16.

Art. 9 – Gravidanza e puerperio.

1)

In caso di gravidanza e puerperio dell’Agente, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto per un periodo massimo di 8 mesi, all’interno dei quali deve considerarsi la data del parto, intendendosi che durante tale periodo l’Intermediario finanziario si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.

2)

All’Intermediario finanziario è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o a dare ad altri l’incarico ad esercitarlo. L’Agente deve consentire,  nel  corso del predetto periodo,  che  l’Intermediario finanziario, o chi da questi ha ricevuto l’incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell’agenzia senza che all’Intermediario derivino oneri.

3)

Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del presente Accordo collettivo, l’Agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi nel periodo di sospensione attraverso l’intervento dell’Intermediario, al netto del rimborso delle spese documentate da quest’ultimo sostenute, se la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività svolta dall’Agente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Sono fatte salve diverse pattuizioni.

Art. 10 – Altri casi di sospensione del contratto.

1)

Il rapporto resterà sospeso, in seguito alla sospensione cautelare dell’Agente dall’Elenco, disposta ai sensi dell’art. 3, comma 8, D.lgs. n. 374/99:

– a seguito di contestazioni di gravi violazioni di legge, di norme del  D.lgs. n. 374/99 e delle disposizioni emanate ai sensi di esso.

In tal caso il rapporto resterà sospeso per la durata della sospensione cautelare dell’Agente dall’Elenco disposta ai sensi del comma precedente.

2)

All’Intermediario finanziario è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o a dare ad altri l’incarico ad esercitarlo. L’Agente deve consentire,  nel  corso del predetto periodo,  che  l’Intermediario finanziario, o chi da questi ha ricevuto l’incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell’agenzia senza che all’Intermediario derivino oneri. L’Agente non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso tranne, che per quelli conclusi grazie all’attività in precedenza svolta. Sono fatte salve pattuizioni individuali più favorevoli.

Art. 11 – Aggiornamento e formazione professionale.

1)

Le  parti, in relazione al comune obiettivo di addivenire ad  un miglioramento del servizio all’utenza e di ottenere più adeguati livelli di produttività, sia qualitativi che quantitativi, concordano sulla rilevanza della formazione e dell’aggiornamento professionale degli Agenti in attività finanziarie, quali strumenti per giungere a una sempre maggiore valorizzazione delle reali capacità individuali.

Dichiarazione a verbale.

Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1 e in coerenza con gli impegni assunti all’art. 7, comma 4 del presente Accordo collettivo, le Parti concordano di valutare l’opportunità di istituire un Ente bilaterale per lo sviluppo della formazione degli Agenti in attività finanziarie, gestito pariteticamente e di predisporne l’eventuale statuto e regolamento.

Art. 12 – Previdenza integrativa.

1)

L’Intermediario  finanziario,  entro  30  giorni  dal  conferimento dell’incarico, deve iscrivere al fondo previdenza ENASARCO gli Agenti che operano in forma individuale o quali soci illimitatamente responsabili di società  di  persone. Si precisa che il trattamento  previdenziale integrativo  obbligatorio viene attuato mediante  versamento  presso l’ENASARCO, da parte dell’Intermediario finanziario di un contributo sulle provvigioni liquidate all’Agente e da un contributo di pari importo a carico dell’Agente, che verrà trattenuto dall’Intermediario all’atto della liquidazione  delle provvigioni (detto contributo Fondo Previdenza), secondo le percentuali indicate dalla Fondazione ENASARCO.

2)

Nel caso di Agente che opera in forma di società per azioni o società a responsabilità  limitata, l’Intermediario finanziario  è  tenuto  al versamento presso la Fondazione ENASARCO di un contributo in forma percentuale su tutte le provvigioni corrisposte all’Agente, destinato al Fondo delle prestazioni integrative di previdenza, secondo le percentuali indicate dalla Fondazione ENASARCO.

Il Fondo di Previdenza e il Fondo delle prestazioni integrative di previdenza sono gestiti in regime di obbligatorietà dalla Fondazione ENASARCO in conformità alla legge n. 12/73 e successive modifiche e integrazioni.

Dichiarazione congiunta.

Le parti s’impegnano ad approfondire le problematiche relative alla previdenza integrativa e complementare a favore degli Agenti in attività finanziarie e ad incontrarsi, entro il 30.6.05, per ridefinire l’assetto di tale istituto.

Art. 13 – Risoluzione del rapporto di agenzia – Termini di preavviso.

1)

Dopo i 6 mesi del periodo di prova, chi recede dal contratto di agenzia a tempo indeterminato deve darne comunicazione scritta all’altro contraente, che s’intenderà conosciuta nel momento in cui perviene all’indirizzo del destinatario.

2)

In  caso di risoluzione ai sensi del comma precedente, da  parte dell’Intermediario finanziario, questi è tenuto al rispetto dei seguenti termini di preavviso:

  1. a) nei confronti dell’Agente operante in forma di plurimandatario:

– 3 mesi per i primi 3 anni di durata del rapporto

– 4 mesi per i primi 4 anni di durata del rapporto

– 5 mesi per i primi 5 anni di durata del rapporto

– 6 mesi di preavviso, dal 6° anno in poi

  1. b) nei confronti dell’Agente operante in forma di monomandatario:

– 5 mesi per i primi 5 anni di durata del rapporto

– 6 mesi per gli anni dal 6° all’8°

– 8 mesi dal 9° anno di durata del rapporto in poi

3)

In caso di recesso da parte dell’Agente, la durata del preavviso sarà di 4 o di 2 mesi, a seconda che l’Agente sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per un solo Intermediario, indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto.

4)

Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del rapporto, intendendosi il periodo intercorso dalla stipula del contratto sino al ricevimento della comunicazione di recesso.

5)

Le parti convengono espressamente, che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni in calendario in rapporto alla ricezione della comunicazione di recesso, e comunque nel rispetto della durata del preavviso.

6)

Durante la decorrenza del periodo di preavviso, al fine di garantire la continuità  dei  servizi  prestati alla  clientela,  l’Intermediario finanziario ha la facoltà di far affiancare all’Agente un altro Agente, fermo restando il diritto alla corresponsione delle provvigioni per i contratti ‘medio tempore’ conclusi.

7)

Qualora una parte intenda recedere con effetto immediato dal contratto di agenzia,  è tenuta a corrispondere all’altra parte, a  titolo  di risarcimento, un’indennità sostitutiva di preavviso pari a tanti 12simi delle provvigioni di competenza dell’anno solare precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti, ovvero una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso.

8)

Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a 12 mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.

9)

La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma di cui al comma precedente, ciò entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione predetta.

10)

Durante  il periodo di preavviso, il contratto di agenzia decorre regolarmente con i relativi diritti e obblighi per entrambi i contraenti.

Art. 14 – Risoluzione del rapporto di agenzia per giusta causa.

1)

Entrambe le parti hanno la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento imputabile all’altra parte, a norma dell’art. 1453 CC.

2)

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento di una parte, la parte  inadempiente perde il diritto al termine di preavviso di cui al precedente art. 14 e il diritto al pagamento dell’indennità di mancato preavviso di cui ai commi 7 e ss. dello stesso articolo, mentre la parte non inadempiente ha diritto al risarcimento dei danni.

Art. 15 – Indennità di fine rapporto.

1)

Con la presente normativa s’intende dare piena ed esecutiva applicazione all’art 1751 CC anche in riferimento alle previsioni di cui all’art 17, Direttiva CEE n. 86/653, individuando in funzione suppletiva modalità e criteri  applicativi,  particolarmente  per  quanto  attiene  alla determinazione dell’indennità in caso di cessazione del rapporto.

2)

A tal fine, si conviene che l’indennità di fine rapporto sarà composta dagli emolumenti determinati secondo i criteri indicati nella tabella sub allegato  c).  L’indennità di risoluzione del rapporto  che  viene riconosciuta all’Agente ai sensi dell’art 1751 CC risponde principalmente al criterio dell’equità. Dette somme devono essere accantonato annualmente dall’Intermediario finanziario che ha la facoltà di aderire alla gestione del FIRR attuata dalla Fondazione ENASARCO, oppure potrà costituire un fondo a gestione autonoma secondo quanto previsto dal successivo comma 7.

3)

Si precisa che non trova applicazione relativamente alla categoria professionale dell’agente in attività finanziaria il  criterio  del cosiddetto “portafoglio” clienti, né la cosiddetta indennità suppletiva di clientela.

4)

L’indennità di cui al presente articolo non sarà riconosciuta nelle ipotesi di scioglimento del rapporto ad iniziativa dell’Intermediario motivata da una delle fattispecie sotto elencate:

– concorrenza sleale;

– per gli agenti monomandatari, violazione del vincolo di esclusiva per un solo Intermediario;

– ritenzione  indebita  di  somme  di  spettanza dell’Intermediario  finanziario.

5)

L’Agente perde il diritto all’indennità, se omette di notificare al preponente, entro 1 anno dall’estinzione del contratto, l’intenzione di far valere i propri diritti.

6)

In caso di mancato accordo sulla ricorrenza del diritto alla indennità e/o sull’importo dell’indennità stessa, l’Intermediario finanziario e l’Agente sono tenuti ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell’art. 19 del presente Accordo.

7)

Gli importi maturati a titolo di indennità di risoluzione del rapporto, determinati secondo i criteri riportati nella tabella sub allegato C), dovranno essere accantonati annualmente dall’Intermediario finanziario.

L’Intermediario finanziario ha facoltà di effettuare tale accantonamento annuale:

– nell’apposito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO, secondo le  norme regolamentari della Fondazione, e subordinatamente alla condizione  che l’Ente corrisponda all’Intermediario l’interesse annuo non inferiore  al 4% decurtato l’importo necessario alla gestione di una polizza  assicurativa per infortunio e malattia in favore dell’Agente che opera  in forma individuale o sia socio illimitatamente responsabile di società  di persone;

– oppure in autonomo fondo gestito dall’Intermediario, che in tal caso  dovrà  provvedere alla stipula di una polizza assicurativa per il caso  di infortunio e malattia, in favore dell’Agente che opera in forma  individuale o sia socio illimitatamente responsabile di società di  persone.

Le parti si danno atto che con i versamenti di cui al presente articolo è assolto ogni obbligo gravante sull’Intermediario finanziario in virtù dell’art. 1751 CC.

Dichiarazione a verbale.

Le parti s’impegnano a verificare, a distanza di 1 anno dalla entrata in vigore del presente Accordo, le modalità e i criteri di applicazione dell’indennità di cessazione del rapporto, nonché ad istituire una Commissione di studio per la gestione di tale indennità, in armonia con la normativa interna e comunitaria.

Art. 16 – Patto di non concorrenza.

1)

Con riferimento all’art. 1751 bis CC, e fermo restando quanto ivi

stabilito, a fronte del patto di non concorrenza post-contrattuale,

all’Agente monomandatario compete il pagamento di un’indennità di natura

non provvigionale.

2)

Salvo diversi accordi tra le parti, la misura dell’indennità spettante all’Agente per l’intera durata massima (2 anni) del patto di non concorrenza viene determinata secondo le modalità di seguito indicate:

(a) la base di calcolo dell’indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni spettanti nei 5 anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dalla media annua calcolata sull’intero rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a 5 anni;

(b) il valore di cui alla lett. a) andrà diviso per 60 e corrisposto in ragione di tanti 24simi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza.

3)

Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano agli agenti operanti in forma individuale e quali soci illimitatamente responsabili di società di persone.

Art. 17 – Modifica del contratto.

1)

Ogni eventuale modifica al contratto di agenzia deve essere concordata tra le parti ed effettuata per iscritto.

2)

In caso di modifiche di disposizioni legislative, regolamentari  e amministrative, anche comunitarie, incidenti sulla disciplina del rapporto oggetto del presente Accordo, le parti sin d’ora convengono di aprire nuove basi di intesa per l’adeguamento del suddetto contratto.

Art. 18 – Composizione delle controversie – Procedure.

1)

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e ss. CPC, come modificati dal D.lgs. 31.3.98 n. 80 e dal D.lgs. 29.10.98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente Accordo collettivo, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente  articolo  da  esperirsi nella Commissione  paritetica  di conciliazione competente per territorio, costituita presso le sedi delle Organizzazioni sindacali stipulanti.

2)

La Commissione di conciliazione è composta:

(a) per gli Intermediari  finanziari,  da  un  rappresentante delle Associazioni firmatarie il presente Accordo;

(b) per gli Agenti, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale firmataria del presente Accordo collettivo cui l’Agente sia iscritto o abbia conferito mandato.

3)

La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere  il  tentativo di conciliazione tramite  l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.

4)

L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale degli Agenti che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione paritetica di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata a/r, trasmissione a mezzo fax, o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.

5)

Ricevuta la comunicazione, la Commissione paritetica di conciliazione provvederà entro 30 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37, D.lgs. n. 80/98.

6)

Il termine previsto dall’art. 37, D.lgs. n. 80/98, decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione sindacale a cui l’Agente  o rappresentante di commercio conferisce mandato.

7)

La Commissione paritetica di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 CPC, come modificati dalla legge n. 533/73 e dai Dd.lgs. nn. 80/98 e 387/98.

8)

Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:

(a) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;

(b) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione provinciale del lavoro;

(c) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.

9)

Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113 CC, comma 4, e 410 e 411 CPC come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.lgs. n. 80/98, e dal D.lgs. n. 387/98 in sede di Commissione paritetica di conciliazione.

10)

Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Accordo collettivo, che pertanto resta demandata alla Commissione paritetica nazionale.

Dichiarazione a verbale.

Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza non prima di 4 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo collettivo, fatti salvi gli accordi individuali già in atto in materia.

Art. 19 – Condizioni di miglior favore.

1)

Il presente Accordo collettivo non modifica le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l’Agente.

Art. 20 – Controversie di interpretazione e applicazione.

1)

Per la soluzione delle controversie che eventualmente potessero sorgere per l’interpretazione e l’applicazione del presente Accordo collettivo viene istituita una Commissione paritetica composta da rappresentanti dell’Unione Finanziarie Italiane (UFI) e della Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato (MANAGERITALIA).

2)

Il  funzionamento della Commissione di cui al precedente comma  è disciplinato dal Regolamento annesso al presente contratto sub allegato A.

Art. 21 – Contributi di assistenza contrattuale.

1)

Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio degli Agenti e degli Intermediari finanziari, le Organizzazioni sindacali stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale.

2)

A decorrere dall’1.1.05 sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto gli Intermediari finanziari per ciascun Agente da loro incaricato, per un importo pari ad E 120,00 annue, che gli Agenti, per un importo pari ad E 120,00 annue. Le relative norme di esazione  formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti  da stipularsi  tra  le Organizzazioni firmatarie del presente  Accordo collettivo.

3)

Qualora l’Agente ne faccia richiesta con delega scritta, l’Intermediario finanziario si impegnerà a versare la quota a carico dell’Agente, trattenendola dalle provvigioni maturate nell’anno di competenza.  La delega  avrà valore fino a disdetta avanzata dall’Agente  mediante raccomandata da inviare alla Organizzazione sindacale di appartenenza e all’Intermediario finanziario.

4)

Le norme di cui ai precedenti commi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica.

Dichiarazione a verbale.

Le parti, con riferimento alla previsione contenuta al comma 2, art. 21, concordano di valutare entro il 31.1.06 l’opportunità di sostituire, con particolare riferimento alla sola quota di contribuzione a  carico dell’agente e a favore di MANAGERITALIA, il criterio della misura in cifra fissa con quello del calcolo in percentuale da effettuarsi sull’importo lordo delle provvigioni spettanti all’agente.

Art. 22 – Decorrenza e durata.

1)

Il presente accordo entra in vigore, salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istituti, il 1° gennaio 2005 e scadrà il 31 dicembre 2008; ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di 3 mesi, s’intenderà rinnovato per 1 anno e così di anno in anno.

2)

In caso di regolare disdetta esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo accordo.

Allegato A

 

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA

Articolo 1.

1)

La Commissione paritetica prevista dall’art. 20 è composta da 6 membri: 3 designati dall’Unione Finanziarie Italiane (UFI); 3 designati dalla Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato (MANAGERITALIA).

2)

La Commissione ha il compito di esaminare e risolvere le controversie di interpretazione e applicazione dei CCNL per il rapporto di agenzia in attività finanziarie che si succedono nel tempo.

Articolo 2.

1)

La Commissione si riunisce su istanza di una delle Organizzazioni stipulanti il predetto contratto, la quale rimetterà alla Commissione stessa tutti gli elementi utili all’esame del caso controverso.

Articolo 3.

1)

Le riunioni della Commissione avranno luogo di norma presso la sede di MANAGERITALIA in Roma, via Nazionale 163. La data della convocazione sarà fissata  d’accordo tra le parti, entro 3 mesi dalla presentazione dell’istanza di cui al precedente art. 2.

Articolo 4.

1)

Al  termine dell’esame verrà redatto in triplice copia il verbale conclusivo dal quale dovrà risultare se la decisione è stata adottata all’unanimità o a maggioranza, senza indicazione, in quest’ultimo caso, dei nominativi dei votanti.

2)

Qualora non si raggiunga alcuna decisione, e cioè in caso di parità, i singoli membri della Commissione potranno far constatare a verbale le “dichiarazioni di voto” che riterranno opportune.

3)

Copia del verbale sarà inviata alle Organizzazioni stipulanti per i provvedimenti di loro competenza.