AEC 19.11.1992 – Artigianato

Verbale di accordo 19 novembre 1992 per gli agenti e rappresentanti di imprese artigiane

Le sottoscritte Organizzazioni imprenditoriali e sindacali si sono incontrate per un esame del vigente Accordo economico collettivo per gli agenti e rappresentanti di commercio, alla luce dell’intervenuta modifica dell’art. 1751 del codice civile , che viene sostituito dall’art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303.

Ad esito di tale esame le Parti riconoscono che la normativa di legge di cui sopra, disciplinando in termini innovativi la materia del trattamento di fine rapporto, determina la decadenza degli artt. 10, 11, 12 e 13 dell’A.E.C. 1° dicembre 1989.

Pertanto, con effetto dal 31 dicembre 1992, in relazione ai contratti di agenzia stipulati dal 1° gennaio 1990, e con effetto 31 dicembre 1993, in relazione ai contratti di agenzia stipulati antecedentemente al 1° gennaio 1990, le norme di cui agli artt. 10, 11, 12 e 13 del richiamato A.E.C. cessano di trovare applicazione.

Letto confermato e sottoscritto da:

Confederazione generale italiana dell’artigianato (Confartigianato)

Confederazione nazionale dell’artigianato e delle piccole imprese (CNA)

Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASA)

Confederazione libere associazioni artigiane italiane (CLAAI)

Federazione italiana lavoratori commercio servizi (FILCAMS)

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT)

Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio (FNAARC)

Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi (UILTUCS)

Unione sindacati agenti rappresentanti di commercio italiani (USARCI)

Il giorno 19 novembre 1992

la Confederazione generale italiana dell’artigianato (Confartigianato);

la Confederazione nazionale dell’artigianato e delle piccole imprese (CNA);

la Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASA);

la Confederazione libere associazioni artigiane italiane (CLAAI);

e

la Federazione italiana, lavoratori commercio servizi (FILCAMS);

la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT);

la Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio (FNAARC);

l’Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi (UILTUCS);

l’Unione sindacati agenti rappresentanti di commercio italiani (USARCI);

1) considerato che, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, viene innovata la disciplina prevista dal precedente art. 1751 del codice civile  in materia di indennità per lo scioglimento del contratto;

2) considerato altresì, che le disposizioni di cui agli artt. 10, 11, 12 e 13 dell’A.E.C. 1° dicembre 1989.  vengono a decadere, a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina;

3) rilevato, conseguentemente, che tali disposizioni collettive non troveranno più applicazione dopo il 31 dicembre 1992 e dopo il 31 dicembre 1993, rispettivamente in relazione ai contratti di agenzia stipulati dal 1° gennaio 1990 o anteriormente a tale data;

4) ritenuta l’opportunità, per dare piena ed esaustiva attuazione al nuovo art. 1751 del codice civile , di individuare modalità e criteri applicativi dello stesso;

ad esito delle trattative intercorse, si è concordata la normativa che segue:

  1. In riferimento a quanto previsto dall’art. 1751 cod. civ., come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, ed in particolar modo al principio dell’equità, in tutti i casi di cessazione del rapporto, verrà corrisposta all’agente o rappresentante un’indennità, la misura della quale sarà pari all’1% sull’ammontare globale delle provvigioni maturate e liquidate durante il corso del rapporto.

La suddetta aliquota base sarà integrata nelle seguenti misure:

  1. Agenti e rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta

– 3% sulle provvigioni fino a L. 24.000.000 annui;

– 1% sulla quota delle provvigioni tra L. 24.000.001 e L. 36 milioni annui.

  1. Agenti e rappresentanti senza obbligo di esclusiva per una sola ditta:

– 3% sulle provvigioni fino a L. 12.000.000 annui;

– 1% sulla quota di provvigioni tra L. 12.000.001 e L. 18 milioni annui.

Da tale indennità deve detrarsi quanto l’agente o rappresentante abbia diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente.

Sono computabili agli effetti dell’indennità di risoluzione del rapporto anche le somme corrisposte espressamente e specificamente a titolo di rimborso o concorso spese.

Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate all’Enasarco, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari allegate all’A.E.C. 1° dicembre 1989.

Le parti si danno reciprocamente atto che con quanto sopra hanno inteso soddisfare il criterio di equità, di cui al già citato art. 1751 cod. civ.

  1. Sempre in attuazione dell’art. 1751 cod. civ., in aggiunta alla somma di cui al precedente punto I della presente normativa, verrà corrisposto un ulteriore importo così calcolato:
  2. a) 3% sulle provvigioni maturate nei primi 3 anni di durata del rapporto di agenzia;
  3. b) 3,50% sulle provvigioni maturate dal 4° al 6° anno compiuto;
  4. c) 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi.

Il trattamento di cui al presente punto non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all’agente o rappresentante. Non si considerano fatto imputabile all’agente o rappresentante le dimissioni dovute a invalidità permanente o totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia (Enasarco), semprechè tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno.

Ai fini dell’indennità di cui al presente punto, si considera a tempo indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato o prorogato.

Sono computabili agli effetti di detta indennità anche le somme corrisposte espressamente e specificamente a titolo di rimborso o di concorso spese.

III. Le parti si danno atto che il sistema come sopra concordato in materia di aliquote e scaglioni soddisfa il principio di cui al terzo comma dell’art. 1751 cod. civ.

  1. In caso di decesso dell’agente o rappresentante, l’indennità di cui ai precedenti punti I e II sarà corrisposta agli eredi.

Dichiarazione a verbale  Le parti confermano che le presenti disposizioni collettive in materia di trattamento di fine rapporto di agenzia, applicative dell’art. 1751 cod. civ., costituiscono complessivamente una condizione di miglior favore rispetto alla disciplina di legge. Esse sono correlative e inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Norma transitoria  La presente disciplina sostituisce quella contenuta negli artt. 10, 11, 12 e 13 dell’A.E.C. 1° dicembre 1989. , con effetto dal 1° gennaio 1993 per i rapporti di agenzia instaurati dal 1° gennaio 1990 in avanti e con effetto dal 1° gennaio 1994 per i rapporti di agenzia già in atto alla data del 1° gennaio 1990.

Per l’anzianità maturata dagli agenti o rappresentanti fino alle date del 31 dicembre 1992 o del 31 dicembre 1993 resta confermata la regolamentazione dettata dai citati artt. 10, 11, 12 e 13 dell’A.E.C. 1° dicembre 1989.