D.P.R. 11.12.1987 – Variazione dei massimali annui delle provvigioni percepite dagli agenti e rappresentanti di commercio ai fini del calcolo dei contributi dovuti all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio.
I limiti massimali annui delle provvigioni da assoggettare a contribuzione sono così elevati:
1) dal 1° gennaio 1988: a L. 30.000.000 qualora l’agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente, ed a L. 16.000.000 per ciascun preponente in ogni altro caso;
2) dal 1° gennaio 1989: a L. 34.000.000 qualora l’agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente, ed a L. 20.000.000 per ciascun preponente in ogni altro caso.