Trib. Ivrea, 5.5.2016 – Indennità clientela e recesso agente per pensionamento

La previsione, in sede collettiva, della spettanza in favore dell’agente della indennità suppletiva di clientela, tra le altre ipotesi, anche in caso di sue dimissioni dovute ad invalidità permanente e totale, ovvero al conseguimento della pensione di vecchiaia, attribuisce al medesimo il diritto alla relativa corresponsione al verificarsi di una delle ipotesi previste. Né assume rilievo, in senso contrario, l’eventuale ripresa dell’attività lavorativa successivamente alle dimissioni rassegnate dall’agente a seguito del raggiungimento dell’età pensionabile, non potendo una lecita condotta dello stesso incidere negativamente su un suo diritto acquisito, in assenza di qualsivoglia disciplina ostativa.