Cass. sez. lav., 8.11.1997, n. 11003 – Clausola di modifica unilaterale della provvigione – Nullità

E’ nulla perché in contrasto con gli artt. 1346 e 1418 c.c. la clausola di un contratto di agenzia che preveda che il preponente possa unilateralmente, col solo onere del preavviso, modificare le tariffe provvigionali.